Art.190 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L’art.190 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rumore, all'interno della propria azienda e indipendentemente dal settore produttivo, nella quale siano presenti lavoratori subordinati, o equiparati ad essi, al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare i necessari idonei interventi di prevenzione e protezione della salute.

Introduzione

In generale, il rumore è un suono non desiderato, di origine naturale o artificiale. Gli studi di molti ricercatori hanno oramai accertato che l’esposizione ad un rumore provoca effetti sull’essere umano. Essi dipendono da numerosi fattori tra cui l’intensità del rumore, la durata dell’esposizione ad un certo livello di pressione sonora, il valore massimo della pressione sonora fisica cui si è sottoposti, ed oltre a questi, da fattori soggettivi legati ai singoli individui.

DVR rumore

Il rumore può provocare una serie di danni sulla salute, il più grave, meglio conosciuto e studiato dei quali è l’ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva, che costituisce una delle malattie professionali ancora oggi più diffuse. Oltre che all’apparato uditivo, effetti nocivi del rumore possono verificarsi anche a carico dell’apparato cardiocircolatorio, dell’apparato digerente, dell’apparato endocrino, dell’apparato neuropsichico con numerose conseguenze tra le quali l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, interferenze sul sonno e sul riposo e numerose altre.

Per le situazioni nelle quali è evidente che l' esposizione al rumore risulti trascurabile (es. macchinari/impianti/ attrezzature con livelli di rumorosità al di sotto degli 80 dB ), si può ricorrere alla cosiddetta ‘giustificazione’ e, in tal caso, non sarà necessario approfondire oltre la valutazione del rischio oppure, nei casi dubbi, ci si potrà limitare ad alcune misurazioni, in maniera da poter escludere il superamento dei valori inferiori d'azione anche per i lavoratori più a rischio”.

Laddove non si possa giustificatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (LEX,8h > 80dB(A) o Lpicco > 135dB(C) la valutazione deve prevedere anche misurazioni”.

Ricordiamo, a questo proposito, che l’articolo 188 del D.lgs. 81/08 definisce i seguenti parametri:

  • a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C";
  • b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h):  valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
  • c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore.

Il D.Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro fissa 4 Classi di Esposizione al Rumore, come di seguito riportato:

CLASSE DI ESPOSIZIONEESPOSIZIONE dB (A)LIVELLO DI PICCO dB (C)
BassoLEX < 80LPICCO < 135
Medio – necessità di prescrizioni80 < LEX < 85135 < LPICCO < 137
Medio/alto – necessità di prescrizioni85 < LEX < 87137 < LPICCO < 140
Alto - inaccettabileLEX> 87LPICCO > 140

Ai fini della definizione degli obiettivi acustici da raggiungere nei luoghi di lavoro i valori ottimali dei livelli equivalenti sonori ambientali e/o di esposizione al rumore consigliati sono:

  • a) ambienti di lavoro di tipo industriale, da 75 a 80 dB(A);
  • b) per lavoro d’ufficio o di routine, da 45 a 55 dB(A);
  • c) per compiti che richiedono concentrazione, da 35 a 45 dB(A).

Normative di riferimento

D.Lgs. n. 81/08, (al Titolo VII, artt. da 187 a 198), che prescrive i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro.

UNI EN ISO 9612:2011 – 03/03/2011 - Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico progettuale.

UNI 9432:2011 - Acustica. Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro.

Quali sono gli obblighi del Datore di lavoro e quando redigere il documento di valutazione dei rischi da esposizione a rumore?

L’art.190 del D.Lgs.81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.

Negli ambienti di lavoro nei quali è evidente che l’esposizione al rischio rumore è trascurabile, Il Datore di Lavoro può ricorrere alla cosiddetta “giustificazione”, ovvero non è necessario approfondire la valutazione del rischio oppure, in casi un po’ più dubbi, ci si può limitare ad alcune misurazioni tali da poter escludere il superamento dei valori inferiori d’azione anche per i lavoratori più a rischio.

Laddove non è possibile escludere con certezza l’esposizione al rischio rumore deve essere redatta una relazione specifica basata sulle misurazioni effettuate con un apposito strumento chiamato fonometro.

DVR rumore

Le misurazioni fonometriche e la valutazione dei rischi da esposizione a rumore devono essere effettuate da personale competente, nel rispetto delle metodologie indicate nel D. Lgs. 81/08 e nella normativa tecnica (tra le quali la norma UNI 9432 "Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro").
I valori misurati sono utilizzati dal tecnico competente che effettua la valutazione del rischio rumore, calcolando i livelli di esposizione personali che saranno, infine, confrontati con i valori d'azione e il valore limite, entrambi indicati nel D. Lgs. 81/08. Per effettuare la valutazione del rischio rumore si deve tenere conto anche dell'eventuale contributo dato dalle sostanze ototossiche presenti nel luogo di lavoro.

Quali sono le metodologie da adottare per la valutazione dei rischi da esposizione a rumore?

I valori misurati con l’ausilio del fonometro sono utilizzati dal tecnico competente che effettua la valutazione del rischio rumore, calcolando i livelli di esposizione personali che saranno, infine, confrontati con i valori d'azione e il valore limite, entrambi indicati nel D. Lgs. 81/08. Per effettuare la valutazione del rischio rumore si deve tenere conto anche dell'eventuale contributo dato dalle sostanze ototossiche presenti nel luogo di lavoro.

Le misurazioni possono essere effettuate basandosi su:

  • attività (compiti): il lavoro svolto durante la giornata è analizzato e suddiviso in un numero di compiti rappresentativi; per ogni determinato compito si eseguono separatamente le misure di livello di pressione sonora;
  • mansioni: mediante campionatura casuale si ottengono delle misure di livello di pressione sonora durante l'esecuzione di determinate mansioni;
  • giornata intera: il livello di pressione sonora è misurato continuativamente sull'arco completo di una o più giornate lavorative.

Una relazione della valutazione del rischio rumore deve prevedere almeno le seguenti indicazioni:

  • il layout (planimetria e indicazione delle macchine, attrezzature, lavoratori esposti, ecc.);
  • la descrizione del ciclo lavorativo (almeno di quelle fasi, in relazione alle quali, non è possibile ritenere la presenza di un rischio trascurabile);
  • l'individuazione di eventuali fattori potenzianti il rischio (ad es.: ototossici, vibrazioni, rumori impulsivi, ecc.), come identificati dall'art.190, comma 1;
  • i risultati delle misurazioni di rumore (LAeq, Lpicco e LCeq);
  • l'individuazione delle aree e delle macchine a forte rischio (LAeq > 85 dB(A) e Lpicco > 137 dB(C));
  • la valutazione del rispetto dei valori limite di esposizione (per LEx > 87 dB(A) e Lpicco > 140 dB(C));
  • il calcolo dei LEX e dei Lpicco per ciascuna mansione prevedibilmente esposta oltre gli 80 dB(A) e i 135 dB(C);
  • la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei DPI uditivi per ciascuna mansione esposta oltre gli 80 dB(A) e i 135 dB(C);
  • la definizione delle misure tecniche e organizzative di contenimento del rischio (norma UNI 11347:2015);
  • le conclusioni e il piano di miglioramento.

Nell'ipotesi di una valutazione “senza misurazioni” la relazione tecnica dovrà indicare:

  • il layout (planimetria e indicazione delle macchine, attrezzature, lavoratori esposti, ecc.);
  • l'individuazione di eventuali fattori potenzianti il rischio (ad es.: ototossici, vibrazioni, rumori impulsivi, ecc.), come identificati dall'art.190, comma 1;
  • l'indicazione delle motivazioni che escludono il superamento dei valori di azione inferiori nella giornata/settimana/settimana ricorrente a massimo rischio;
  • le conclusioni con le eventuali indicazioni specifiche per la riduzione del rischio.

Con il D.Lgs.  14 settembre 2015, n. 151 è stato riscritto il comma 5-bis dell’articolo 190 del D.Lgs. 81/2008 andando a ufficializzare e permettere l’utilizzo delle banche dati sul rumore. Utilizzo che può avvenire se queste banche dati sono state approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (Es. Portale Agenti Fisici).

Quali sono i principali interventi di prevenzione e protezione dai rischi da esposizione a rumore?

Tra i principali interventi di prevenzione e protezione dai rischi da esposizione a rumore, il primo da porre in atto è quello di limitare la percezione del rumore. Le strade possibili sono due: la migliore consiste nel modificare il processo di produzione in maniera tale da ridurre in maniera definitiva il rumore prodotto (ad esempio sostituendo attrezzature obsolete con attrezzature nuove meno rumorose); la seconda consiste nella riduzione del rumore per mezzo di pannelli fonoassorbenti, pareti divisorie tra locali dove sono in uso attrezzature rumorose e altri locali, ecc.

Inoltre è necessario provvedere alla formazione al fine di sensibilizzare all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione forniti.

Si riporta di seguito una tabella delle principali misure e possibili applicazioni per la prevenzione e protezione dai rischi da esposizione a rumore

Tipo di misura Possibili applicazioni
Misure tecniche e Interventi sul lay-out
  • Separazione/segregazione delle attività/macchine non rumorose da quelle rumorose
  • Concentrazione delle attività/macchine rumorose in aree periferiche del reparto, ad esempio in prossimità di un’unica parete eventualmente rivestita di materiale fonoassorbente
  • Schermatura di attività rumorose mediante schermi acustici fonoisolanti-fonoassorbenti, fissi o mobili, che circondino quanto più possibile la sorgente
  • Automazione delle lavorazioni consentendo l’allontanamento dell’operatore dalla sorgente rumorosa e la conseguente riduzione dell’esposizione.
Misure procedurali
  • Regolare gli accessi alle zone rumorose ai soli addetti e conseguente riduzione del numero degli esposti al rischio rumore;
  • Organizzazione del lavoro limitando la durata di esposizione al rischio rumore degli addetti (turnazione delle mansioni) e l’adozione d’orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Misure organizzative
  • Scelta d’attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al D. Lgs. 81/2008, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore;
  • Adozione di programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
  • Segnalare mediante apposita cartellonistica di obbligo e di pericolo i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.
Formazione e informazione

Programma d’informazione affinché i lavoratori ricevano un’adeguata formazione su:

  • uso corretto dei mezzi protettivi individuali dell'udito;
  • uso corretto delle macchine, utensili, attrezzature, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito;
  • esito della valutazione dei rischi e conoscenza del proprio livello di esposizione.
Dispositivi di protezione individuali
  • Vigilanza da parte del Datore di Lavoro/preposto sull’utilizzo dei DPI, con particolare riferimento alle attrezzature rumorose e per gli addetti con 80 < LEX < 85
  • Verifica della dotazione e l’efficienza dei DPI messi a disposizione.
  • Fornitura ai lavoratori di oto-protettori (cuffie, inserti auricolari, archetti) che garantiscono un grado di protezione adeguato tenendo conto dell’attenuazione prodotta al fine di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione e l’iper-protezione (es. SNR ).
Sorveglianza sanitaria

Attuazione di un programma di sorveglianza sanitaria comprendente una visita medica preventiva e periodica, integrata da un esame della funzione uditiva al fine di accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro e della valutazione d’idoneità alla mansione.
Esempio:

  • Mansioni esposte a 80 < LEX < 85, Audiometria con periodicità biennale
  • Mansioni esposte a 85 < LEX < 87 Audiometria con periodicità annuale

Quando aggiornare il documento di valutazione dei rischi da esposizione a rumore?

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro ripeta la valutazione dell’esposizione a rumore con cadenza almeno quadriennale, fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di ripetere la valutazione del rumore ogni qualvolta sia introdotto un mutamento nelle lavorazioni, che influisca in modo sostanziale sul rumore prodotto (esempio: acquisto di nuovi macchinari rumorosi, cambiamenti nel lay-out produttivo, quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità).

Sanzioni per inadempimenti

Arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da € 2.500 a € 6.400 qualora il titolare non esegua, ai sensi dell’articolo 181 del D.Lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni a rumore programmata e realizzata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.

Arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da € 2.000 a € 4.000 per la violazione dell’articolo 190, commi 2 e 3. Il secondo comma stabilisce che: “Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione“.

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