La valutazione del rischio incendio, redatta ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, allegato I, costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui agli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.; il D.M. 10 marzo 1998 fornisce, infatti, sia i criteri per la valutazione dei luoghi di lavoro, sia le misure di prevenzione da adottare per ridurre il pericolo di un incendio o, nel caso in cui questo si sia verificato comunque, per limitarne le conseguenze
La valutazione del rischio incendio coinvolge tutti le imprese di ogni settore (commerciale, artigianali e industriali), in quanto i luoghi di lavoro e deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.
Questi provvedimenti comprendono:
la prevenzione dei rischi
l’info-formazione dei lavoratori e delle altre persone presenti
le misure tecnico organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari
La valutazione del rischio incendio tiene conto:
del tipo di attività
dei materiali immagazzinati e manipolati
delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi
delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento
delle dimensioni e dell’articolazione del luogo di lavoro
del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza
Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere “basso”, “medio” o “elevato”.
Luoghi di lavoro a rischio di incendio BASSO:
si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Luoghi di lavoro a rischio di incendio MEDIO
si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al DPR 1 Agosto 2011 n. 151 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato
i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto
Luoghi di lavoro a rischio di incendio ELEVATO:
si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:
per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio
Tali luoghi comprendono:
aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili
aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili
aree dove sono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili
aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili
edifici interamente realizzati con strutture in legno
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni
fabbriche e depositi di esplosivi
centrali termoelettriche
impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili
impianti e laboratori nucleari
depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2
attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2
scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane
alberghi con oltre 200 posti letto
ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti
uffici con oltre 1000 dipendenti
cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m
cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi
Normative di riferimento
D. Lgs. 81/08
D.M. 10/03/1998
DPR 1 Agosto 2011 n. 151
DM 09/03/2007
Normativa tecnica di riferimento
Il datore di lavoro deve sempre effettuare la valutazione del rischio incendio per i luoghi di lavoro della sua impresa (commerciale, artigianale, industriale), al fine di classificarne il rischio e consentirgli di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti.
La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:
individuazione di ogni pericolo di incendio
individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio
eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio
valutazione del rischio residuo di incendio
verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio
Per ogni ambiente sono analizzati i seguenti parametri:
RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE:
caratteristiche costruttive dei locali
VIE DI ESODO
Tenendo presente il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza assistenza; dove si trovano le persone quando un incendio accade; i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro; il numero delle vie di uscita alternative disponibili
IMPIANTI TECNOLOGICI
Impianti elettrici, di condizionamento e ventilazione dei locali
PRESIDI DI SICUREZZA
Sistemi di protezione attiva (es. estintori) e sistemi di protezione passiva (es.. impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi)
SEGNALETICA DI SICUREZZA
La cartellonistica deve indicare: le porte delle uscite di sicurezza, i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza, l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi, il divieto di utilizzare fiamme libere, il divieto di usare acqua sui quadri elettrici, il divieto di fumare all’interno del fabbricato.
CARATTERISTICHE DI INFIAMMABILITÀ DELLE SOSTANZE PRESENTI
Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché, essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio:vernici e solventi infiammabili;adesivi infiammabili;gas infiammabili;grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;grandi quantità di manufatti infiammabili;prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio; prodotti derivati dalla lavorazione dei petrolio;vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.
POSSIBILITÀ DI SVILUPPO DI INCENDIO E DI PROPAGAZIONE DELL’INCENDI
Che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano: presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura; presenza di sorgenti di calore causate da attriti; presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica; uso di fiamme libere; presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.
Le aree vengono successivamente classificate a RISCHIO DI INCENDIO BASSO, MEDIO ED ELEVATO secondo un metodo numerico che tiene conto delle possibili combinazioni dei parametri elencati.
PARAMETRO
LIVELLO
PARAMETRO NUMERICO
Caratteristiche di infiammabilità delle sostanze presenti (INF)
A basso tasso di infiammabilità
1
Infiammabili
2
Altamente infiammabili
3
Possibilità di sviluppo incendio (SI)
Bassa
1
Limitata
2
Notevole
3
Probabilità di propagazione dell’incendio (PI)
Basso
1
Medio
2
Elevato
3
SOMMA DEI PARAMETRI NUMERICI INF + SI + PI
LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO
3 – 4
Basso
5 – 6 - 7
Medio
8 - 9
Elevato
DETERMINAZIONE DEL CARICO D'INCENDIO
Per valutare le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve essere eseguito un calcolo seguendo le indicazione del D.M. del 09/03/2007
Per i pericoli di incendio identificati, è necessario valutare se essi possano essere:
eliminati
ridotti
sostituiti con alternative più sicure
separati o protetti dalle altre parti dei luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività
I criteri generali da seguire per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili possono essere
Rimozione dei materiali facilmente combustibili
Rimozione dei materiali altamente infiammabili
Significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività
Significativa riduzione dei materiali altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività
Sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi
Il deposito di materiali infiammabili è realizzato in luogo isolato o in locale separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco.
Conservazione della scorta dei materiali infiammabili per l'uso giornaliero in contenitori appositi
I materiali infiammabili o facilmente combustibili vengono tenuti lontani dalle vie di esodo
I materiali di pulizia, se combustibili, sono tenuti in appositi ripostigli o locali
Rimozione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio
Sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio
Riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura
Miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti
I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose sono adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare
I lavoratori sono a conoscenza delle proprietà delle sostanze e delle circostanze che possono incrementare il rischio di incendio
Le misure generali da seguire per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore possono essere
Rimozione delle sorgenti di calore non necessarie
Sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure
Controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori
Schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco
Installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione
Controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti
Controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche
Controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature meccaniche
Riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate
Pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie
Adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori
Identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree
Divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio
Altre misure
Verifica dell’impianto di messa a terra;
Verifica dell’impianto termico;
Realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;
Messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
Realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte;
Ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili;
Adozione di dispositivi di sicurezza;
Rispetto dell'ordine e della pulizia;
Controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
Informazione e formazione dei lavoratori;
La squadra antincendio vigila che le misure indicate siano fatte rispettare all’interno dell’azienda, in particolare: divieto di fumare;
Il documento di valutazione del rischio incendio deve essere aggiornato a seguito di modifiche sostanziali effettuate ai locali e al processo produttivo, oppure in caso di variazione significativa dei quantitativi di materiale combustibili/infiammabili presenti in azienda.
- Omessa valutazione dei rischi con particolare riferimento ai rischi di incendio: Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
- Omessa richiesta di rilascio o rinnovo di certificato di prevenzione incendi: Arresto fino ad 1 anno o ammenda da 258 a 2.582 €
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