Il Decreto Interministeriale del 2 Settembre 2021 ("Approvazione delle nuove regole tecniche di prevenzione incendi") rappresenta una revisione delle normative italiane in materia di prevenzione incendi. Questo decreto fornisce linee guida e requisiti tecnici dettagliati per la valutazione e la gestione del rischio incendio negli edifici e nelle attività.

La valutazione del rischio incendio in base a questo decreto coinvolge diversi passaggi chiave:

  1. Identificazione delle Fonti di Rischio: Identificare e valutare tutte le fonti di rischio incendio all'interno dell'edificio o dell'area soggetta alla valutazione. Queste possono includere apparecchiature elettriche, materiali infiammabili, processi di produzione e altre situazioni che potrebbero provocare un incendio.
  2. Valutazione delle Condizioni Esistenti: Analizzare le condizioni esistenti dell'edificio, inclusi impianti e attrezzature, per identificare eventuali aree di criticità o vulnerabilità che potrebbero contribuire al propagarsi degli incendi.
  3. Identificazione delle Misure di Prevenzione e Protezione: Definire e implementare misure di prevenzione incendi appropriate per ridurre al minimo la probabilità di incendio e proteggere la vita umana e le proprietà in caso di incendio. Queste misure possono includere sistemi di rivelazione incendi, estintori, illuminazione di emergenza, vie di fuga e sistemi di spegnimento automatico.
  4. Valutazione della Vulnerabilità: Valutare la vulnerabilità delle persone presenti nell'edificio o nell'area soggetta alla valutazione, inclusa la popolazione lavorativa, i visitatori e altre persone che potrebbero essere coinvolte in caso di incendio.
  5. Sviluppo di Piani di Emergenza: Elaborare piani di emergenza dettagliati che delineano le procedure da seguire in caso di incendio, compresi i protocolli di evacuazione, il coordinamento delle attività di soccorso e la comunicazione interna ed esterna.
  6. Formazione e Sensibilizzazione: Fornire formazione e sensibilizzazione al personale sull'importanza della prevenzione incendi, sulle misure di sicurezza e sui protocolli da seguire in caso di emergenza.
  7. Documentazione e Registro: Documentare tutte le attività di valutazione del rischio incendio, le misure di prevenzione e protezione adottate, nonché i piani di emergenza sviluppati. Mantenere un registro aggiornato di queste informazioni e delle eventuali modifiche apportate nel tempo.

La valutazione del rischio incendio in conformità al Decreto Interministeriale del 2 Settembre 2021 richiede un approccio dettagliato e sistematico per identificare e mitigare i rischi associati agli incendi. È importante che le organizzazioni coinvolte seguano attentamente le disposizioni di questo decreto e adottino tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone e delle proprietà.

Normative di riferimento

D. Lgs. 81/08
D.I. 02/09/2021
DPR 1 Agosto 2011 n. 151
Normative tecniche di riferimento

Quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro e quando redigere il documento di valutazione del rischio incendio?

Il datore di lavoro deve sempre effettuare la valutazione del rischio incendio per i luoghi di lavoro della sua impresa (commerciale, artigianale, industriale), al fine di classificarne il rischio e consentirgli di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti.

Qual è la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio incendio?

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:

  • individuazione di ogni pericolo di incendio
  • individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio
  • eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio
  • valutazione del rischio residuo di incendio
  • verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio

Per ogni ambiente sono analizzati i seguenti parametri:

RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE:
caratteristiche costruttive dei locali
VIE DI ESODO
Tenendo presente il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza assistenza; dove si trovano le persone quando un incendio accade; i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro; il numero delle vie di uscita alternative disponibili
IMPIANTI TECNOLOGICI
Impianti elettrici, di condizionamento e ventilazione dei locali
PRESIDI DI SICUREZZA
Sistemi di protezione attiva (es. estintori) e sistemi di protezione passiva (es.. impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi)
SEGNALETICA DI SICUREZZA
La cartellonistica deve indicare: le porte delle uscite di sicurezza, i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza, l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi, il divieto di utilizzare fiamme libere, il divieto di usare acqua sui quadri elettrici, il divieto di fumare all’interno del fabbricato.
CARATTERISTICHE DI INFIAMMABILITÀ DELLE SOSTANZE PRESENTI
Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché, essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio:vernici e solventi infiammabili;adesivi infiammabili;gas infiammabili;grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;grandi quantità di manufatti infiammabili;prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio; prodotti derivati dalla lavorazione dei petrolio;vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.
POSSIBILITÀ DI SVILUPPO DI INCENDIO E DI PROPAGAZIONE DELL’INCENDI
Che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano: presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura; presenza di sorgenti di calore causate da attriti; presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica; uso di fiamme libere; presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.

Le aree vengono successivamente classificate a RISCHIO DI INCENDIO BASSO, MEDIO ED ELEVATO secondo un metodo numerico che tiene conto delle possibili combinazioni dei parametri elencati.

PARAMETRO

LIVELLO

PARAMETRO NUMERICO
Caratteristiche di infiammabilità delle sostanze presenti (INF) A basso tasso di infiammabilità 1
Infiammabili 2
Altamente infiammabili 3
Possibilità di sviluppo incendio (SI) Bassa 1
Limitata 2
Notevole 3
Probabilità di propagazione dell’incendio (PI) Basso 1
Medio 2
Elevato 3
SOMMA DEI PARAMETRI NUMERICI
INF + SI + PI
LIVELLO DI
RISCHIO INCENDIO

3 – 4 Basso
5 – 6 - 7 Medio
8 - 9 Elevato

DETERMINAZIONE DEL CARICO D'INCENDIO

Per valutare le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve essere eseguito un calcolo seguendo le indicazione del D.M. del 09/03/2007

Quali sono i principali interventi di prevenzione e protezione del rischio incendio?

Per i pericoli di incendio identificati, è necessario valutare se essi possano essere:

  • eliminati
  • ridotti
  • sostituiti con alternative più sicure
  • separati o protetti dalle altre parti dei luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività

I criteri generali da seguire per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili possono essere

  • Rimozione dei materiali facilmente combustibili
  • Rimozione dei materiali altamente infiammabili
  • Significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività
  • Significativa riduzione dei materiali altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività
  • Sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi
  • Il deposito di materiali infiammabili è realizzato in luogo isolato o in locale separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco.
  • Conservazione della scorta dei materiali infiammabili per l'uso giornaliero in contenitori appositi
  • I materiali infiammabili o facilmente combustibili vengono tenuti lontani dalle vie di esodo
  • I materiali di pulizia, se combustibili, sono tenuti in appositi ripostigli o locali
  • Rimozione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio
  • Sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio
  • Riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura
  • Miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti
  • I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose sono adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare
  • I lavoratori sono a conoscenza delle proprietà delle sostanze e delle circostanze che possono incrementare il rischio di incendio

Le misure generali da seguire per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore possono essere

  • Rimozione delle sorgenti di calore non necessarie
  • Sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure
  • Controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori
  • Schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco
  • Installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione
  • Controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti
  • Controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche
  • Controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature meccaniche
  • Riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate
  • Pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie
  • Adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori
  • Identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree
  • Divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio

Altre misure

  • Verifica dell’impianto di messa a terra;
  • Verifica dell’impianto termico;
  • Realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;
  • Messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
  • Realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte;
  • Ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili;
  • Adozione di dispositivi di sicurezza;
  • Rispetto dell'ordine e della pulizia;
  • Controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
  • Informazione e formazione dei lavoratori;
  • La squadra antincendio vigila che le misure indicate siano fatte rispettare all’interno dell’azienda, in particolare: divieto di fumare;

Quando aggiornare il documento unico di valutazione del rischio incendio?

Il documento di valutazione del rischio incendio deve essere aggiornato a seguito di modifiche sostanziali effettuate ai locali e al processo produttivo, oppure in caso di variazione significativa dei quantitativi di materiale combustibili/infiammabili presenti in azienda.

Sanzioni per inadempimenti

- Omessa valutazione dei rischi con particolare riferimento ai rischi di incendio: Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
- Omessa richiesta di rilascio o rinnovo di certificato di prevenzione incendi: Arresto fino ad 1 anno o ammenda da 258 a 2.582 €

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