La valutazione del rischio incendio, redatta ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, allegato I, costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui agli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.; il D.M. 10 marzo 1998 fornisce, infatti, sia i criteri per la valutazione dei luoghi di lavoro, sia le misure di prevenzione da adottare per ridurre il pericolo di un incendio o, nel caso in cui questo si sia verificato comunque, per limitarne le conseguenze

La valutazione del rischio incendio coinvolge tutti le imprese di ogni settore (commerciale, artigianali e industriali), in quanto i luoghi di lavoro e deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

Questi provvedimenti comprendono:

  • la prevenzione dei rischi
  • l’info-formazione dei lavoratori e delle altre persone presenti
  • le misure tecnico organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari
DVR Incendio

La valutazione del rischio incendio tiene conto:

  • del tipo di attività
  • dei materiali immagazzinati e manipolati
  • delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi
  • delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento
  • delle dimensioni e dell’articolazione del luogo di lavoro
  • del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere “basso”, “medio” o “elevato”.

Luoghi di lavoro a rischio di incendio BASSO:

si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Luoghi di lavoro a rischio di incendio MEDIO

si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

  • i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al DPR 1 Agosto 2011 n. 151 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato
  • i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto

Luoghi di lavoro a rischio di incendio ELEVATO:

si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:

  • per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio

Tali luoghi comprendono:

  • aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili
  • aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili
  • aree dove sono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili
  • aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili
  • edifici interamente realizzati con strutture in legno

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

  • industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni
  • fabbriche e depositi di esplosivi
  • centrali termoelettriche
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili
  • impianti e laboratori nucleari
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2
  • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2
  • scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane
  • alberghi con oltre 200 posti letto
  • ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti
  • uffici con oltre 1000 dipendenti
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi

Normative di riferimento

D. Lgs. 81/08
D.M. 10/03/1998
DPR 1 Agosto 2011 n. 151
DM 09/03/2007
Normativa tecnica di riferimento