Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi generale e dei rischi specifici: lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

La gravidanza non è una malattia, ma piuttosto un aspetto della vita quotidiana: tuttavia alcune condizioni, suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali, possono non esserlo nel periodo della gravidanza del puerperio e dell'allattamento.
Molte attività lavorative possono costituire per la Lavoratrice in gravidanza/puerperio/allattamento una condizione di rischio per la sua salute o per quella del bambino.
Per questo motivo sono previste specifiche norme preventive a tutela delle Lavoratrici madri. In generale, per tutte queste è previsto il divieto diessere adibite al lavoro nei due mesi antecedenti e nei tre successivi al parto (congedo di maternità). In particolari condizioni, è facoltà della Lavoratrice chiedere la flessibilità del periodo del congedo di maternità (1 mese prima e 4 mesi dopo il parto).

Lavoratrici madri

Le Lavoratrici che sono in periodo di gravidanza/puerperio/allattamento non possono essere adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri così come individuati dalla normativa di riferimento.

Qualora ricorrano tali circostanze, la Lavoratrice deve essere allontanata dal rischio lavorativo, quindi assegnata ad un’altra mansione compatibile oppure, qualora non fosse possibile lo spostamento di mansione, deve essere interdetta dal lavoro.

L'interdizione viene disposta dal Servizio Ispezione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, previa acquisizione della dichiarazione da parte del Datore di lavoro.

Normative di riferimento

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Testo Unico della sicurezza sul lavoro";
- D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, “Tutela delle lavoratrici madri”;
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;
- Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992;
- D. Lgs 25 novembre 1996, n.645, “Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento”.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro e quando elaborare la valutazione del rischio per le lavoratrici madri?

L’art. 11 del D.Lgs.151/2001 sancisce l’obbligo da parte del datore di lavoro di valutare, contestualmente alla valutazione dei rischi generali, anche i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, fermo restando il divieto di adibire la lavoratrice madre a determinati lavori specificati e considerati faticosi, pericolosi e insalubri. Il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione all’esame dei rischi specifici come il rischio di esposizione agli agenti fisici, chimico biologici. All’esito della valutazione, il datore di lavoro ha l’obbligo di informare le lavoratrici madri e l’RLS, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 81/08, sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate per assicurare che la salute della lavoratrice e del bambino non siano esposte ad alcun danno.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di eliminare anche ogni rischio potenziale ricorrendo, eventualmente, anche a un cambiamento nell’organizzazione aziendale (ed esempio evitare il lavoro dalle 24 alle 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino).

Resta anche l’obbligo da parte del datore di informare tutte le lavoratrici preventivamente sulle norme della tutela della maternità.

Il datore di lavoro dovrà garantire la ripresa dell’attività lavorativa che può avvenire in diversi momenti:

  • Nei primi sette mesi dopo il parto la lavoratrice non può essere esposta a lavori a rischio per il puerperio o l'allattamento
  • Nei primi 12 mesi dopo il parto la lavoratrice non può svolgere la propria attività in turno notturno(dalle ore 24.00 alle ore 6.00)
  • Periodi di riposo: durante il 1° anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo di un’ora ciascuno. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono considerati ore lavorative anche agli effetti della retribuzione e comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'Azienda. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati
  • Allattamento oltre al 7° mese: in questo caso è consigliabile richiedere una certificazione del pediatra di libera scelta, rinnovabile periodicamente, da inviare al Medico Competente per la formulazione di un giudizio di idoneità che preveda la non esposizione ad attività lavorative a rischio per l’allattamento e che copra la durata dello stesso. Alla sospensione la lavoratrice verrà sottoposta a controllo sanitario per modificare il giudizio di idoneità

Qual è la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio per le lavoratrici madri?

Il processo di valutazione dei rischi viene realizzato attraverso i seguenti passaggi:

  • Indagine preliminare: vengono individuati i prodotti e le lavorazioni che, indipendentemente dal livello di esposizione, costringono l’allontanamento dalla mansione della lavoratrice, portando pertanto ad “intollerabile” il relativo livello di rischio
  • Analisi delle attività: vengono raccolte informazioni dettagliate sulle modalità di effettuazione delle diverse attività operative
  • Identificazione dei pericoli: vengono identificati tutti i pericoli significativi relativi ad ogni attività, individuando i soggetti che potrebbero subire dei danni e con quale modalità
  • Determinazione del rischio: viene effettuata una stima del rischio associato a ciascun pericolo tenendo conto dei risultati di analisi specifiche (ad es. valutazione rumore o esposizione a sostanze, analisi di conformità di macchine ed impianti, analisi di strutture) e delle misure di prevenzione e protezione adottate
  • Individuazione dei rischi per mansione: vengono definite per ciascuna mansione le attività eseguite ed individuati gli addetti per ciascuna mansione

La valutazione dei rischi si sviluppa quindi attraverso la realizzazione di diverse attività di analisi:

  • Un’analisi sistematica del processo produttivo nella quale vengono individuate e analizzate le diverse attività al fine di identificare i pericoli. La presenza di alcuni pericoli potrebbe costringere a concludere subito il processo di valutazione
  • Un’analisi strutturale che tiene conto delle caratteristiche delle zone di lavoro, delle macchine, degli impianti e delle attrezzature utilizzate nelle diverse attività
  • Eventuali indagini analitiche specifiche per la determinazione dell’esposizione dei lavoratori a rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici. (livelli di esposizione a sostanze, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi ecc.)
  • Un’analisi delle misure di prevenzione e protezione adottate sia di carattere tecnico che organizzativo e gestionale

Naturalmente il processo di valutazione è esplicitamente orientato agli aspetti relativi alla gravidanza, puerperio e allattamento.

Lavoratrici madri
Lavoratrici madri
Lavoratrici madri

Gli agenti che possono comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, sono:

  • colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti– L’esposizione regolare a colpi, urti improvvisi contro il corpo o vibrazioni a bassa frequenza può accrescere il rischio di un aborto spontaneo. Mentre un'esposizione prolungata a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso
  • Rumore: l’'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza. Studi sperimentali hanno evidenziato che un'esposizione prolungata del nascituro a rumori forti può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita e che le basse frequenze sono maggiormente suscettibili di provocare danno
  • Radiazioni ionizzanti: un'esposizione alle radiazioni ionizzanti comporta elevati rischi soprattutto per il nascituro. Sostanze contaminanti radioattive inalate o ingerite dalla madre possono passare nel latte e, attraverso la placenta, nel nascituro oppure determinare un'esposizione indiretta del bambino, tramite il contatto con la pelle della madre
  • Sollecitazioni termiche: durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano di stress termici, anche l'allattamento può esserepre giudicato a causa della disidratazione da calore. Analogamente temperature molto fredde possono essere pericolose per le gestanti e i nascituri
  • Movimenti o posizioni di lavoro, spostamenti sia all’interno sia all’esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all’attività svolta dalle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto
  • Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell’allegato II, art.75, comma 1, lettera b, c, d
  • Gli agenti chimici, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell’Allegato II d. Lgs 81/08
  • Piombo e derivati: benzene, cloruro di Vinile Monomero, polveri di legno, processi industriali che figurano nell’allegato del D.Lgs.81/08
  • Movimentazione manuale dei carichi: la movimentazione manuale dei carichi pesanti è rischiosa per la gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro
  • Lavori al videoterminale: I livelli di radiazione elettromagnetica che possono essere generati dai videoterminali non costituiscono un rischio significativo per la salute. Non occorrono quindi misure protettive speciali per tutelare la salute delle persone da tali radiazioni
  • Carichi posturali: La fatica derivante dallo stare in piedi e da altre attività fisiche è stata spesso considerata tra le cause di aborti spontanei, parti prematuri e neonati sotto peso

Alcuni esempi di lavorazioni vietate indicate dai D. Lgs 645/96 e D.Lgs 151/01 sono: i lavori su scale e impalcature mobili e fisse ed i lavori di manovalanza pesante; lavori di verniciatura e coloritura a spruzzo; concia delle pelli; produzione di vetrerie, cristallerie, smalti, lastre e conterie; lavori nelle aziende grafiche inerenti alla cromolitografia con colori o polveri piombiferi; lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare; raccolta, scarico e cernita delle immondizie.

Quali sono i principali interventi di prevenzione e protezione?

Il datore di lavoro prevede le conseguenti misure di prevenzione e protezione, tra le quali l’assoluto divieto di adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Gli orari di lavoro prolungati e il lavoro in turni rappresentano condizioni che producono un affaticamento mentale o fisico aggravando la stanchezza della lavoratrice. Le misure di prevenzione che il datore di lavoro dovrà adottare in tal senso consistono nella modifica dell'organizzazione del lavoro in modo da disciplinare la frequenza delle pause, la tipologia, la durata dei turni lavorativi ed eventualmente lo spostamento a una mansione non a rischio(artt. 11 e 12 D. Lgs. 151/01). Inoltre, qualora le condizioni di lavoro risultino troppo dispendiose dal punto di vista fisico o mentale, il datore di lavoro deve provvedere affinché le donne incinte o le madri che allattano abbiano la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.

Le misure adottate devono comunque evitare l’esposizione al rischio delle lavoratrici, attraverso una modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro.

Quando aggiornare il documento di valutazione del rischio per le lavoratrici madri?

Il documento di valutazione dei rischi per le lavoratrici madri dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo.

Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottate nuovi agenti chimici e nuove attrezzature oppure quando si effettua una variazione dell’organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi.

La valutazione dei rischi deve essere, in ogni caso, ripetuta con periodicità di tre anni, in caso di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o biologici.

Sanzioni per inadempimenti

Sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente:
a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’art.29 comma 1.

Vuoi maggiori informazioni sui servizi di
Sicurezza - Sostenibilità - Governance

Compila il form o scrivici all'indirizzo e-mail info@novasafe.it