DVR lavoratrici gestanti
Documento di valutazione dei rischi per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi generale e dei rischi specifici: lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
La gravidanza non è una malattia, ma piuttosto un aspetto della vita quotidiana: tuttavia alcune condizioni, suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali, possono non esserlo nel periodo della gravidanza del puerperio e dell'allattamento.
Molte attività lavorative possono costituire per la Lavoratrice in gravidanza/puerperio/allattamento una condizione di rischio per la sua salute o per quella del bambino.
Per questo motivo sono previste specifiche norme preventive a tutela delle Lavoratrici madri. In generale, per tutte queste è previsto il divieto diessere adibite al lavoro nei due mesi antecedenti e nei tre successivi al parto (congedo di maternità). In particolari condizioni, è facoltà della Lavoratrice chiedere la flessibilità del periodo del congedo di maternità (1 mese prima e 4 mesi dopo il parto).
Le Lavoratrici che sono in periodo di gravidanza/puerperio/allattamento non possono essere adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri così come individuati dalla normativa di riferimento.
Qualora ricorrano tali circostanze, la Lavoratrice deve essere allontanata dal rischio lavorativo, quindi assegnata ad un’altra mansione compatibile oppure, qualora non fosse possibile lo spostamento di mansione, deve essere interdetta dal lavoro.
L'interdizione viene disposta dal Servizio Ispezione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, previa acquisizione della dichiarazione da parte del Datore di lavoro.
Normative di riferimento
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Testo Unico della sicurezza sul lavoro";
- D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, “Tutela delle lavoratrici madri”;
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;
- Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992;
- D. Lgs 25 novembre 1996, n.645, “Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento”.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro e quando elaborare la valutazione del rischio per le lavoratrici madri?
L’art. 11 del D.Lgs.151/2001 sancisce l’obbligo da parte del datore di lavoro di valutare, contestualmente alla valutazione dei rischi generali, anche i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, fermo restando il divieto di adibire la lavoratrice madre a determinati lavori specificati e considerati faticosi, pericolosi e insalubri. Il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione all’esame dei rischi specifici come il rischio di esposizione agli agenti fisici, chimico biologici. All’esito della valutazione, il datore di lavoro ha l’obbligo di informare le lavoratrici madri e l’RLS, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 81/08, sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate per assicurare che la salute della lavoratrice e del bambino non siano esposte ad alcun danno.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di eliminare anche ogni rischio potenziale ricorrendo, eventualmente, anche a un cambiamento nell’organizzazione aziendale (ed esempio evitare il lavoro dalle 24 alle 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino).
Resta anche l’obbligo da parte del datore di informare tutte le lavoratrici preventivamente sulle norme della tutela della maternità.
Il datore di lavoro dovrà garantire la ripresa dell’attività lavorativa che può avvenire in diversi momenti:
Qual è la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio per le lavoratrici madri?
Il processo di valutazione dei rischi viene realizzato attraverso i seguenti passaggi:
La valutazione dei rischi si sviluppa quindi attraverso la realizzazione di diverse attività di analisi:
Naturalmente il processo di valutazione è esplicitamente orientato agli aspetti relativi alla gravidanza, puerperio e allattamento.
Gli agenti che possono comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, sono:
Alcuni esempi di lavorazioni vietate indicate dai D. Lgs 645/96 e D.Lgs 151/01 sono: i lavori su scale e impalcature mobili e fisse ed i lavori di manovalanza pesante; lavori di verniciatura e coloritura a spruzzo; concia delle pelli; produzione di vetrerie, cristallerie, smalti, lastre e conterie; lavori nelle aziende grafiche inerenti alla cromolitografia con colori o polveri piombiferi; lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare; raccolta, scarico e cernita delle immondizie.
Quali sono i principali interventi di prevenzione e protezione?
Il datore di lavoro prevede le conseguenti misure di prevenzione e protezione, tra le quali l’assoluto divieto di adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Gli orari di lavoro prolungati e il lavoro in turni rappresentano condizioni che producono un affaticamento mentale o fisico aggravando la stanchezza della lavoratrice. Le misure di prevenzione che il datore di lavoro dovrà adottare in tal senso consistono nella modifica dell'organizzazione del lavoro in modo da disciplinare la frequenza delle pause, la tipologia, la durata dei turni lavorativi ed eventualmente lo spostamento a una mansione non a rischio(artt. 11 e 12 D. Lgs. 151/01). Inoltre, qualora le condizioni di lavoro risultino troppo dispendiose dal punto di vista fisico o mentale, il datore di lavoro deve provvedere affinché le donne incinte o le madri che allattano abbiano la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.
Le misure adottate devono comunque evitare l’esposizione al rischio delle lavoratrici, attraverso una modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro.
Quando aggiornare il documento di valutazione del rischio per le lavoratrici madri?
Il documento di valutazione dei rischi per le lavoratrici madri dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo.
Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottate nuovi agenti chimici e nuove attrezzature oppure quando si effettua una variazione dell’organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi.
La valutazione dei rischi deve essere, in ogni caso, ripetuta con periodicità di tre anni, in caso di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o biologici.
Sanzioni per inadempimenti
Sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente:
a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’art.29 comma 1.
Vuoi maggiori informazioni sui servizi di
Sicurezza - Sostenibilità - Governance
Compila il form o scrivici all'indirizzo e-mail info@novasafe.it