Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi generale e dei rischi specifici: movimenti ripetitivi

Le attività lavorative che comportano movimenti ripetitivi degli arti superiori consistono in una manipolazione di oggetti o strumenti dal peso ridotto ad una frequenza elevata. Esse sono considerate come una particolare tipologia della movimentazione manuale dei carichi e per questo non possiedono un capo specifico all’intero del D. Lgs 81/08 “Testo unico della sicurezza sul lavoro”, ma si basano sulle norme tecniche, le buone prassi e le linee guida come la UNI EN 1005-5, relativa alla movimentazione di oggetti leggeri ad alta frequenza, la UNI ISO 11228-3:2009 “Ergonomia – Movimentazione manuale – Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza” e il D. Lgs. 106/2009 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Movimenti Ripetitivi

In generale, un’attività lavorativa può essere costituita da uno o più compiti ripetitivi. I compiti ripetitivi sono caratterizzati da sequenze di azioni di breve durata chiamati “cicli”, che si ripetono più volte uguali a loro stessi; si dicono “azioni” i gesti e movimenti di uno o più distretti articolari finalizzati al compimento di un’operazione.

Lo svolgimento di compiti ripetitivi può portare a un elevato numero di patologie a carico dei vari distretti articolari e può inoltre comportare affaticamento, ridotta produttività e alienazione, dovuta alla monotonia di attività protratte per lunghi periodi.

Normative di riferimento

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Testo Unico della sicurezza sul lavoro", TITOLO VI, ALLEGATO XXXIII;
- Linee guida emesse a livello UE;
- UNI EN 1005-5;
- UNI ISO 11228-3:2009 “Ergonomia – Movimentazione manuale – Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
- D. Lgs. 106/2009 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro e quando elaborare la valutazione specifica del rischio movimenti ripetitivi?

Gli obblighi del datore di lavoro possono essere ricondotti all’art. 168, Capo I, Titolo VI del D. Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro è tenuto ad evitare, laddove possibile, lo svolgimento di operazioni ripetitive; qualora ciò non sia possibile, deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati per ridurre i rischi a livelli tollerabili. In particolare, i posti di lavoro devono essere organizzati in modo da assicurare condizioni di salute e sicurezza. Tutto ciò deve essere previsto già nella fase di progettazione dell’attività, che deve rispondere a criteri ergonomici ancora prima dell’avvio della stessa.

Qual è la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio movimenti ripetitivi?

La metodologia adottata si basa sulla check list OCRA citata dalle “Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio da movimenti ripetuti degli arti superiori” e dalle “Linee guida regionali per la prevenzione delle patologie muscolo scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori” pubblicate rispettivamente dalle Regioni Veneto e Lombardia. In base all’articolo 168 del D. Lgs. 81/08, il metodo costituisce quindi un criterio di riferimento per la suddetta valutazione.

Esso prende in considerazione i seguenti fattori di rischio: frequenza delle azioni, forza, posture incongrue, stereotipia, durata del compito ripetitivo, carenza di periodi di recupero ed elementi complementari. La loro rilevanza è strettamente correlata alla durata dell’esposizione.

Movimenti Ripetitivi

Frequenza e ripetitività. L’analisi della frequenza d’azione comporta la descrizione della frequenza delle azioni tecniche svolte dagli arti superiori durante lo svolgimento di un compito lavorativo (numero di azioni al minuto). Alte frequenze di azione (una o più azioni al secondo) risultano già di per sé pericolose anche in assenza degli altri fattori di rischio. Utilizzando una videoregistrazione al rallentatore o osservando direttamente il lavoratore, le azioni tecniche devono essere contate separatamente per l’arto superiore destro e sinistro

Movimenti Ripetitivi

Forza. La forza rappresenta l’impegno necessario a compiere una determinata azione.
Lo sviluppo della forza, durante le azioni lavorative, può essere connesso alla movimentazione o al sostegno di oggetti e strumenti di lavoro o a mantenere una data postura di un segmento corporeo. La presenza di forza eccessiva anche a carico delle mani o delle sole dita, rappresenta una delle cause più precoci di insorgenza di malattie dei tendini.

Movimenti Ripetitivi

Posture e movimenti. La descrizione delle posture e dei movimenti riguarda i seguenti principali segmenti: posizioni della mano, posizioni e movimenti del polso, movimenti del gomito, posizione e movimenti del braccio rispetto alla spalla. Una postura viene definita sovraccaricante quando l’escursione articolare supera il 50% del suo range, quando si protrae almeno 1/3 del tempo di ciclo oppure se le azioni si ripetono per più del 50% del tempo di ciclo.

Movimenti Ripetitivi

Fattori complementari. Si tratta di una serie di fattori lavorativi che si presentano in modo più occasionale.Qualora presenti, tuttavia, vanno attentamente considerati in quanto possono svolgere un ruolo non secondario nel determinare il rischio.

Movimenti Ripetitivi

Carenza dei tempi di recupero. Sono periodi di recupero quelli in cui c’è una sostanziale inattività dei gruppi muscolari altrimenti coinvolti in azioni lavorative comportanti movimenti ripetuti o movimenti in posizioni non neutrali di un segmento anatomico. Una buona distribuzione dei tempi di recupero (ad esempio più pause da 7/10 minuti in un turno, proporzionate al livello di rischio, oltre alla pausa mensa) è un efficace intervento di prevenzione dei disturbi e delle patologie muscolo-scheletriche degli arti superiori.

L’indice OCRA è dato dal rapporto tra il numero delle azioni effettivamente svolte in un turno di lavoro ed il corrispondente numero di azioni raccomandate(tenuto conto dei diversi fattori di rischio). Tale indice è in grado non solo di identificare, con un unico valore finale, un rischio multifattoriale, ma anche di predire la probabilità di contrarre patologie muscolo scheletriche degli arti superiori per ogni livello di esposizione stimato.

Nella tabella seguente sono indicati i valori dell’indice di rischio e le misure di prevenzione:

P check listP ocra corrispondenteEntità del rischioMisure di prevenzione
<7,5<2,2Rischio accettabileNessuna. La valutazione dei rischi dovrebbe comunque essere ripetuta periodicamente
7,6÷112,3÷3,5Rischio incerto/molto lieveRipetere la valutazione del rischio; Ridurre il rischio laddove possibile
11,1÷143,6÷4,5Rischio lieveRiduzione del rischio; sorveglianza sanitaria con visita a periodicità stabilita dal Medico Competente; interventi di informazione/formazione;
14,1÷22,54,6÷9Rischio medioRiduzione del rischio; sorveglianza sanitaria con visita a periodicità annuale o superiore secondo decisione del Medico Competente; interventi di informazione/formazione.
>22,6>9,1Rischio elevatoRiduzione del rischio; sorveglianza sanitaria con visita a periodicità annuale o inferiore secondo giudizio del Medico Competente; interventi di informazione/formazione;

Quali sono i principali interventi di prevenzione e protezione?

Il datore di lavoro dovrà organizzare i posti di lavoro in modo da assicurare condizioni di salute e sicurezza, evitando, ove possibile, movimenti ripetuti e provvedendo, dove possibile, all’automatizzazione dei compiti più gravosi dal punto di vista della postura, della frequenza, della richiesta di forza, della durata e della presenza di fattori complementari di rischio. Qualora l’automazione dei compiti non fosse attuabile, sarà opportuno riprogettare ergonomicamente i compiti sulla base di quanto emerso dalla valutazione del rischio specifico migliorando la postura, l’organizzazione del lavoro, tempistica dell’attività, caratteristiche dei compiti, applicazione di forza, capacità individuali. Ulteriori rischi sono legati alla presenza di ostacoli situati tra il lavoratore e il punto in cui viene svolta l’attività manuale e all’esiguità degli spazi a disposizione: questi fattori condizionano la postura o determinano l’impossibilità di cambiarla. La postazione di lavorodeve essere sufficientemente ampia e priva di ostacoli, al fine di ovviare a tali problemi. I banchi di lavoro, le sedie e gli arredi devono essere regolabili dal lavoratore secondo le proprie esigenze.

Affaticamento e fenomeni microtraumatici possono insorgere anche a causa di condizioni microclimatiche non ottimali. Basse temperature possono ostacolare la manipolazione degli oggetti, il freddo può inoltre comportare strappi. Anche una temperatura troppo alta e condizioni di eccessiva umidità possono determinare un rapido affaticamento. L’ambiente di lavoro deve inoltre essere sufficientemente luminoso. Condizioni di scarsa visibilità possono condurre all’assunzione di posture incongrue da parte del lavoratore.

Qualora non sia possibile ridurre la frequenza delle azioni, devono essere introdotti adeguati periodi di pausa o di adibizione ad attività che non richiedano significativa attività manuale, per consentire il recupero dello sforzo compiuto.

La postura adottata è spesso dettata dalla forma dell’oggetto. È quindi opportuno adottare strumenti disegnati secondo criteri ergonomici, che ne consentano un impiego agevole senza dover applicare forza.
Il datore di lavoro dovrà formare e informare i lavoratori sui rischi relativi ai movimenti ripetitivi, dovrà fornire ai lavoratori corretto addestramento allo svolgimento della mansione in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nei movimenti ripetitivi, dovrà sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria in base ai risultati ottenuti dalla valutazione dei rischi.

MalattieLavorazioniPeriodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
Tabella delle malattie professionali nell'industria
78) Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore
a) tendinite del sovraspinoso (M75.1)Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue2 anni
b) tendinite del capolungo bicipite (M75.2)2 anni
c) tendinite calcifica (morbo di duplay) (M75.3)4 anni
d) borsite (M75.5)2 anni
e) epicondilite (M77.0)Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio, e/o azioni di presa della mano con uso di forza.2 anni
f) epitrocleite (M77.1)2 anni
g) borsite olecranicaLavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano un appoggio prolungato sulla faccia posteriore del gomito.2 anni
h) tendiniti e peritendiniti flessori/estensori (polso-dita)Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti e/o azioni di presa e/o posture incongrue della mano e delle singole dita.1 anno
i) sindrome di de quervain1 anno
l) sindrome del tunnel carpale; altreLavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo.2 anni
Tabella delle malattie professionali in agricoltura
23) Malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
a) tendinite della spalla, del gomito, del polso, della mano (M75)Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza1 anno
b) sindrome del tunnel carpale (G56.0)2 anni
c) altre malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori1 anno

Quando aggiornare il documento di valutazione del rischio movimenti ripetitivi?

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute degli addetti alla movimentazione manuale dei carichi, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Sanzioni per inadempimenti

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da auro 2.500 fino a euro 6.400 per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2; - con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da auro 750 fino a euro 4.000 per la violazione dell’articolo 169, comma 1.

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