Nella legge 25 febbraio 2022 n.15 trova posto la proroga al 31 dicembre 2022 dell’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi che prevede l’identificazione dei materiali di cui è costituito l’imballaggio e l’indicazione della corretta gestione a fine vista degli stessi.
Ecco una sintesi delle principali novità.
Etichettatura ambientale degli imballaggi
L’etichettatura ambientale degli imballaggi consiste nell’applicare un’etichetta su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio. L’etichetta fornisce informazioni sia sulla composizione degli imballaggi, sia sul loro corretto smaltimento da parte del consumatore.
L’apposizione di entrambe le tipologie di informazioni è obbligatoria per i soli imballaggi immessi nel territorio italiano e deve essere applicata a tutte le parti separabili manualmente.
Obblighi di legge sull’etichettatura ambientale
Con il primo obbligo si impone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili […] per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”. Con questa etichettatura devono essere fornite le informazioni sulle possibili destinazioni finali degli imballaggi una volta diventati rifiuti come, per esempio, “Raccolta differenziata carta; Raccolta differenziata, verifica presso il tuo comune…”. Sono pertanto interessati tutti gli imballaggi che sono a disposizione del consumatore finale a qualunque titolo cioè in vendita o anche gratuitamente. Il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che tale obbligo è posto a carico sia del produttore che dell’utilizzatore: occorre quindi che vengano stipulati specifici accordi tra le parti e che, nel caso sia l’utilizzatore ad apporre l’etichetta, il produttore si impegni comunque a fornire tutte le informazioni necessario per una corretta etichettatura.
Un secondo obbligo per i produttori è quello di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati. Devono essere riportate le informazioni riguardanti i materiali che costituiscono l’imballaggio (es. PAP, ALU ecc…). Con il termine “produttori” si identificano i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. Nel caso in cui per l’imballaggio in esame non siano previste specifiche indicazioni, possono essere applicate le norme UNI (UNI 1043-1, 10667-1 o 11469). Questo obbligo riguarda tutte le tipologie di imballaggio, sia quelle destinate ai consumatori finali (canale B2C) che quelle destinate alle imprese (canale B2B).
Dove e come mettere l’etichettatura ambientale
L’etichettatura va prevista per tutti gli elementi di imballaggio separabili manualmente, cioè:
- Sulle singole componenti separabili manualmente (tappo, nastro, pellicola…)
oppure
- Sul corpo principale dell’imballaggio (bottiglia, scatola, vassoio…)
Oppure
- Sulla componente che riporta già l’etichetta e rende più facilmente leggibile l’informazione.
Quando la dimensione dell’imballaggio non rende fattibile l’inserimento delle informazioni si possono usare i QR Code o App per fornire i dati necessari. Non vi sono indicazioni specifiche in merito alla modalità di etichettatura 8grafica, presentazione, …)
Informazioni obbligatorie da inserire nell’etichettatura ambientale
Le informazioni che devono essere inserite sull’etichetta sono:
- L’identificazione del materiale usato (con una codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica);
- La famiglia del materiale di riferimento e l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata)
Oppure
- Indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti di raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.
Sanzioni per chi non esegue l’etichettatura ambientale
L’art. 261 del D. Lgs 152/06 prevede una sanzione da €5.200 a €40.000 a carico di chiunque immetta sul mercato imballaggi privi delle informazioni previste dall’art. 219. Le sanzioni possono essere applicate sia al produttore del materiale di imballaggio sia ai commercianti e distributori.