Etichettatura ambientale degli imballaggi
Cosa cambia dal 1° gennaio 2023?
Dal 1°gennaio 2023 è obbligatoria l’etichettatura ambientale sugli imballaggi per tutti i prodotti immessi sul mercato italiano, in applicazione D. Lgs. n.116 del 3 settembre 2020 che recepisce la Direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
In particolare, l’art. 3 comma 3, lettera, c) del decreto ha apportato le modifiche al comma 5 dell’art. 219 del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).
L’oggetto del decreto riguarda l’etichettatura di “tutti gli imballaggi”, intesi come:
- Imballaggi primari (per la vendita)
- Imballaggi secondari (o imballaggio multiplo)
- Imballaggi terziari (o imballaggio per il trasporto)
L’oggetto della disposizione riguarda qualsiasi operatore della filiera ovvero:
- i produttori di imballaggi (intesi come fornitori di materiale di imballaggio, fabbricanti, trasformatori di semilavorati destinati ad imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio)
- gli utilizzatori (intesi come commercianti, distributori, addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e i trasportatori di imballaggi pieni) che sono obbligati ad indicare la codifica alfa-numerica (materiale, abbreviazione, numerazione).
I soggetti sono obbligati a indicare l’identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati ((materiale, abbreviazione, numerazione), sulla base della Decisione 97/129/CE e degli ulteriori obblighi di marcatura previsti per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (articolo 182-ter, comma 6, lettera b), Dlgs 152/2006) che, opportunamente etichettati, sono raccolti e riciclati insieme ai rifiuti organici.
Ciascuna azienda ha quindi l’obbligo di “costruire l’etichetta” con le modalità grafiche e di presentazione che ritiene più opportune, purché siano raggiunte le finalità della normativa di
Facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi. Nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
L’obbligo di etichettatura ambientale si applica trasversalmente a tutti i settori, sebbene la strutturazione dei contenuti minimi dell’etichetta sia differente a seconda del circuito di destinazione.
Per il canale B2B (commerciale/industriale)
Gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea con la Decisione 97/129/CE, quindi con una codifica alfa-numerica (materiale, abbreviazione, numerazione) e qualsiasi altra informazione che il produttore desideri includere nell'etichetta è volontaria e non obbligatoria.
Esempio 1: Indicazioni previste per etichettatura dell’imballaggio composto da pallet e film estensibile
IMBALLAGGIO | MATERIALE | ABBREVIAZIONE | NUMERAZIONE |
Pallet | Legno | FOR | 50 |
Film per pallettizzazione | plastica | PP | 5 |
Esempio 2: Indicazioni previste per etichettatura dell’imballaggio composto da pallet e scatole di cartone
IMBALLAGGIO | MATERIALE | ABBREVIAZIONE | NUMERAZIONE |
Scatola | Cartone non ondulato | PAP | 2 |
Pallet | Legno | FOR | 50 |
Per il canale B2C (destinati al consumatore finale)
Gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea con la Decisione 97/129/CE (ALLEGATO II) con la codifica alfa numerica (materiale, abbreviazione, numerazione) e le informazioni utili per la raccolta differenziata, ovvero che comunichino il corretto conferimento dell'imballaggio a fine vita.
Esempio 3 : Indicazioni previste per etichettatura dell’imballaggio di bottiglia in vetro con tappo in sughero, capsula in alluminio e gabbietta in acciaio
Norme UNI di riferimento
Se si vuole comunicare determinati contenuti più specifici si potranno adottare le seguenti norme UNI di riferimento;
- UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non incluse nella Decisione 129/1997;
- UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo;
- UNI 11469 per la comunicazione della composizione di strutture costituite da più polimeri;
- UNI EN 14021 per la comunicazione di informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell’imballaggio (diciture, simboli/pittogrammi o altri messaggi analoghi, claim ambientali).
Sanzioni
Il D. Lgs. 152/2006 prevede che chiunque non rispetti gli obblighi di etichettatura di cui all'art. 129, comma 5, dello stesso Decreto, sarà soggetto a una sanzione amministrativa da 5.200 a 40.000 euro
Linee Guida
Al fine di aiutare le imprese italiane a fornire in maniera chiara e corretta le caratteristiche ambientali dei propri imballaggi, aumentando al contempo la consapevolezza dei consumatori rispetto al destino finale dei rifiuti, il Mase ha emanato il decreto di l'adozione delle "Linee Guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi" (CLICCA QUI). Le indicazioni tecniche, ai sensi dell’art. 219 comma 5 del Dlgs 152/2006, entreranno in vigore dal 1 gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.
NovaSafe è in grado di supportarvi riguardo la corretta applicazione della disposizione normativa e la costruzione di una corretta etichettatura ambientale
Vuoi maggiori informazioni sui servizi di
Sicurezza - Sostenibilità - Governance
Compila il form o scrivici all'indirizzo e-mail info@novasafe.it