E’ molto sentito il tema, soprattutto dopo le inchieste di Striscia la notizia, dell’acquisto di attestati di formazione falsi, ovvero attestati di formazione fasulli e corsi mai realizzati o rilasciati da soggetti non competenti e non autorizzati alla erogazione della formazione.

Abbiamo cercato di capire cosa spinge i datori di lavoro e le agenzie formative a questa pratica scorretta:


Quali sono i motivi per i quali il Datore di Lavoro dovrebbe accettare o addirittura richiedere attestati falsi?

Le risposte più comuni sono:

  • “Perché il lavoratore deve lavorare non fare corsi”
  • “Perché la sicurezza sul lavoro non serve a niente ed è una perdita di tempo”
  • “L’attestato costa meno del corso, almeno di quello fatto davvero e per bene.”

Inutile dire che spesso questa politica dell’azienda si riversa sulla cultura della sicurezza percepita dai lavoratori.


Cosa rischia il Datore di Lavoro con attestati falsi?

Durante un’ispezione degli Organi di Vigilanza in caso di attestati falsi, il Datore di lavoro potrà:

  • nel migliore dei casi essere sanzionato solo per i corsi non svolti:  fino a quattro mesi di reclusione e oltre 5.500 € di sanzione
  • essere denunciato penalmente per “FALSITÀ IDEOLOGICA”
  • nel caso in cui ci fosse un infortunio, rischiare la denuncia di lesioni colpose o omicidio colposo.

In tutti i casi il Datore di lavoro sarò chiamato a dimostrare al giudice l’ attività formativa effettivamente eseguita!


Quali sono i motivi per i quali un’Agenzia formativa o il consulente rilascia attestati falsi?

Lo lasciamo immaginare!

Documenti


Oltre che per una questione etica, perché è controproducente per le Agenzie Formative e consulenti rilasciare attestati falsi, alla lunga?

  • Abituano i clienti al “NON FARE”
  • Perché inquinano il loro stesso mercato che prima o poi li lascerà fuori
  • Qualcun altro farà quello che fanno loro ma ad un prezzo ancora inferiore
  • Perderanno autorevolezza con il cliente

 

Come riconoscere un attestato vero?

Per potersi definire valido alle disposizioni di legge, un attestato deve riportare i seguenti elementi:

  • la denominazione del soggetto formatore
  • nome, cognome del partecipante al corso
  • data e luogo di nascita (o codice fiscale) del partecipante al corso
  • normativa di riferimento
  • specifica della tipologia di corso seguito e indicazione della durata
  • periodo di svolgimento del corso
  • firma del responsabile del progetto formativo
  • numero (con seriale progressivo) dell’ attestato


Alcune sentenze a riguardo:

Corte di Cassazione - Penale, Sez.VII- Sentenza n. 16715 del 17 aprile 2019 - Infortunio sul cantiere per la posa di cavi di fibra ottica. Attestato di formazione


La promozione di una cultura della prevenzione è un fattore di vantaggio e valore competitivo per le imprese.

Ma bisogna affidarsi a professionisti veri.




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