26 Mag - 2022

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge, con modifcazioni, del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 in cui è stato introdotto l’art. 9-bis che riconosce l’equiparazione aula-Videoconferenza (FAD sincrona) nell’ambito della formazione salute e sicurezza sul
lavoro.

Cosa dice l’Art. 9-bis?

«(Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) – 1. Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza ».

Dunque il nuovo articolo chiarisce definitivamente che i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei casi in cui non siano previsti addestramento o prove pratiche, possono essere svolti sia in aula in presenza che in Videoconferenza.


Quali sono i requisiti che devono essere garantiti dalla formazione in videoconferenza? Scarica qui le indicazioni operative di Aiesil per l'erogazione della formazione in videoconferenza.