Formazione sicurezza per docenti di scuole e università
Chiarimenti dalla Commissione Interpelli (Interpello n. 1/2025)
La Commissione per gli interpelli, con l’Interpello n. 1/2025 del 18 settembre 2025, ha fornito un importante chiarimento in merito ai percorsi formativi destinati al corpo docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle università.
Il quesito e il contesto normativo
L’Università degli Studi di Udine ha sottoposto alla Commissione il quesito relativo alla corretta individuazione del livello di rischio da considerare per la formazione dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto “Istruzione”, classificato ai sensi dell’ATECO 2007 (Sezione P – codice 85) come rischio medio.
In particolare, l’Ateneo chiedeva se fosse possibile erogare al personale docente una formazione per rischio basso qualora la valutazione dei rischi aziendale non evidenziasse esposizioni a rischi medi o alti.
La Commissione ha richiamato i principali riferimenti normativi:
- Art. 37, D.Lgs. 81/2008, che impone alla figura datoriale di garantire a ciascun lavoratore e lavoratrice una formazione adeguata e mirata in funzione dei rischi effettivi connessi alle mansioni svolte;
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che prevede durate minime di 4, 8 o 12 ore per la formazione specifica in base ai rischi individuati nel Documento di valutazione dei rischi e delle corrispondenze ATECO 2007. Nella parte II, paragrafo 2.1.1 del medesimo Accordo si specifica che “I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso […] Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi”
- Interpello n. 11/2013, che già aveva sottolineato come la durata e i contenuti della formazione debbano essere determinati in relazione all’effettiva attività svolta, e non unicamente al codice ATECO aziendale.
Il parere del Ministero del Lavoro
Nella seduta del 18 settembre 2025, la Commissione ha precisato che il personale docente può seguire corsi di formazione specifica per rischio basso, purché la valutazione dei rischi dimostri che le attività non comportano, neppure in via occasionale, esposizioni a rischi di livello medio o alto.
In altre parole, il livello formativo richiesto non dipende automaticamente dalla classificazione ATECO del settore, ma deve essere proporzionato ai rischi effettivamente presenti nelle mansioni del personale interessato.
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