Chiarimenti sul “fuori stoccaggio” dei rifiuti pericolosi
Rifiuti pericolosi: il rapporto tra le dimensioni del deposito e la frequenza degli smaltimenti
Nell’art. 185 bis, D.Lgs 152/06 e smi, il legislatore stabilisce un rapporto tra le dimensioni del deposito e la frequenza degli smaltimenti: i rifiuti prodotti devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti alternative a scelta del produttore:
- Almeno una volta all’anno dalla prima registrazione di carico successiva all’ultimo smaltimento;
- Al raggiungimento di 30 mc complessivi o 10 mc di rifiuti pericolosi, anche se dalla prima registrazione di carico è trascorso un tempo inferiore ad un anno;
- Con periodicità trimestrale ed in tal caso il produttore può anche accumulare un quantitativo superiore a 30 mc di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi.
DIMENSIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO IN MC | PERIODICITA’ DI SMALTIMENTO |
Inferiore a 30 mc complessivi e inferiore a 10 mc pericolosi | 1 volta all’anno dalla prima data di carico successiva all’ultimo scarico |
30 mc complessivi o 10 mc pericolosi | Al raggiungimento di uno tra i due limiti entro l’anno |
Qualsiasi quantità superiore a 30 mc complessivi o 10 mc pericolosi | Ogni 3 mesi dalla prima data di scarico successiva all’ultimo scarico |
Le sanzioni applicabili in caso di inadempienza sono quelle penali previste per attività di gestione rifiuti non autorizzata ai sensi dell’art.256, comma 1 , Dlgs 152/06 e smi.