21 Mar - 2022

Nell’art. 185 bis, D.Lgs 152/06 e smi, il legislatore stabilisce un rapporto tra le dimensioni del deposito e la frequenza degli smaltimenti: i rifiuti prodotti devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti alternative a scelta del produttore:

  • Almeno una volta all’anno dalla prima registrazione di carico successiva all’ultimo smaltimento;
  • Al raggiungimento di 30 mc complessivi o 10 mc di rifiuti pericolosi, anche se dalla prima registrazione di carico è trascorso un tempo inferiore ad un anno;
  • Con periodicità trimestrale ed in tal caso il produttore può anche accumulare un quantitativo superiore a 30 mc di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi.

DIMENSIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO IN MC

PERIODICITA’ DI SMALTIMENTO

Inferiore a 30 mc complessivi e inferiore a 10 mc pericolosi

1 volta all’anno dalla prima data di carico successiva all’ultimo scarico

30 mc complessivi o 10 mc pericolosi

Al raggiungimento di uno tra i due limiti entro l’anno

Qualsiasi quantità superiore a 30 mc complessivi o 10 mc pericolosi

Ogni 3 mesi dalla prima data di scarico successiva all’ultimo scarico

 

Le sanzioni applicabili in caso di inadempienza sono quelle penali previste per attività di gestione rifiuti non autorizzata ai sensi dell’art.256, comma 1 , Dlgs 152/06 e smi.