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Gas effetto serra, nuove sanzioni per le violazioni degli obblighi comunitari

Sulla Gazzetta Ufficiale, 2 gennaio 2020, n. 1, pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 recante la nuova «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (Ue) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (Ce) n. 842/2006», in vigore dal 17 gennaio 2020, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite, facendo comunque salve le sanzioni penali per i fatti previsti come reato.

Sanzioni pecuniarie
Il provvedimento prevede, innanzitutto, il regime sanzionatorio relativo al rilascio, sia intenzionale che accidentale, nell’atmosfera di gas fluorurati a effetto serra, con sanzioni che possono arrivare a 100.000 €, oltre alle pene pecuniarie ridotte per gli operatori responsabili che si adoperino prontamente per le necessarie riparazioni delle apparecchiature oggetto di perdite. Da 5.000 € e 15.000 € le sanzioni per operatori che violano gli obblighi di controllo delle perdite, mentre partono da 10.000 € fino a 100.000 € le pene pecuniarie per l’omessa predisposizione dei sistemi di rilevamento delle perdite.

Imprese Certificate
Stabilite le sanzioni pecuniarie, da 1.000 a 15.000 €, per l’omessa comunicazione alla Banca Dati per la comunicazione degli interventi sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, prevista dall’articolo 16 del DPR n.146 del 2018, come pure per le persone fisiche e imprese che operano senza avere il prescritto certificato o attestato, con pene da 10.000 € a 100.000 €. Previste sanzioni per le omesse comunicazione anche per gli organismi di certificazione e attestazione.

Gas effetto serra
Pesanti le sanzioni, variamente comprese tra 7.000 € e 100.000 €, previste per le imprese e gli operatori che lavorano su apparecchi di refrigerazione, condizionatori d’aria, anche su autocarri o rimorchi, su pompe di calore e su altre apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, come gli antincendio, affinché ne sia assicurato il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, specie riguardo all’obbligo di impiego di personale certificato, salvo sempre il rispetto degli obblighi previsti dal Codice dell’Ambiente. Punite anche le imprese che affidano attività di installazione, riparazione, assistenza o smantellamento a ditte non certificate.

Vendita gas
Punite, quindi, le imprese che vendono apparecchiature, contenenti gas fluorurati, con data di fabbricazione successiva all’entrata in vigore del Decreto, ovvero non ermeticamente sigillate o che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato, punite a loro volta per l’eventuale acquisto, con sanzioni da mille a 50.000 €. Sanzionata la vendita di prodotti non correttamente etichettati o con etichette non conformi.

Altre violazioni
Stabilite quindi, sanzioni puntuali in materia di controllo dell’uso di esafluoruro di zolfo, di idrofluorocarburi e di violazione delle relative quote di immissione in commercio o degli obblighi di iscrizione Registro Elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi, nonché in tema di violazione degli obblighi di comunicazione sulla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso come materia prima e la distruzione delle sostanze

Vigilanza e accertamento
Infine, il Decreto Legislativo prevede l’affidamento dell’attività di vigilanza e di accertamento, per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, nell’ambito delle rispettive competenze, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che si avvarrà del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente (Ccta), dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (Arpa), nonché dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo procedure concordate con ciascuna Autorità nazionale competente, nonché degli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive competenze, con facoltà di assumere informazioni, procedere a ispezioni, rilievi e ogni altra operazione tecnica, nonché procedere al sequestro cautelare di prodotti, apparecchiature o sostanze.

Una volta compiuta l’attività di accertamento e contestata la violazione all’interessato, il Ministero dell'Ambiente dovrà provvedere a trasmettere il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, per la concreta irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto, potendo anche, sia in via amministrativa che da parte del Giudice Penale, disporsi la confisca amministrativa della sostanza tal quale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura, con possibile distruzione della sostanza a cura e spese del trasgressore.