Gas fluorurati ad effetto serra
Regolamentazione e scadenze
I gas fluorurati o FGAS sono gas refrigeranti, che troviamo in moltissime installazioni sia civili che industriali, che servono a produrre il freddo.
Per questo motivo li sono presenti all’interno dei condizionatori, nei frigoriferi o nelle grandi celle frigorifere per la conservazione degli alimenti, ma non solo.
Questi gas sono stati introdotti negli anni 90 per sostituire i gas che venivano utilizzati in quell’epoca per la produzione del freddo, noti come freon, si era scoperto infatti che i freon erano tra le cause del buco dell’ozono. I freon nel corso degli anni sono stati messi al bando e sono stati sostituiti dagli F-GAS che non rappresentano un problema per l’ozono.
I gas fluorurati che utilizziamo sono però gas ad effetto serra che contribuiscono al fenomeno del surriscaldamento globale, per questo motivo il loro utilizzo è argomento di grande attualità e la Comunità Europea con i suoi stati membri, tra cui l’Italia, ha messo a punto specifiche normative con lo scopo di controllare i flussi dei gas fluorurati sul territorio nazionale al fine di contenere il più possibile le emissioni in atmosfera prodotte proprio da questi gas
Nel 2014 con regolamento della comunità europea n. 517 (Reg. UE 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006) è stato introdotto un obbligo molto importante che consiste nel controllo delle fughe di gas da alcune apparecchiature che li contengono.
È stato stabilito infatti che chi possiede una o più apparecchiature fisse di condizionamento, refrigerazione, pompe di calore, sistemi antincendio, alle quali successivamente sono state aggiunte celle frigorifere su autocarri, rimorchi frigorifero, commutatori elettrici all’interno delle quali sono presenti più di 5 tonnellate di CO2 equivalente, è obbligato ad effettuare controlli periodici delle fughe di gas. La periodicità dipende dalla quantità di gas contenuta nell’apparecchiatura.
Le sanzioni attualmente in vigore sono elevatissime, si va da un minimo di 7.000 Euro fino ad un massimo di 100.000 Euro.
Come essere in regola ed evitare pesanti sanzioni
Poniamo il caso che in azienda tu abbia un condizionatore, una pompa di calore o un impianto di refrigerazione, abbiamo visto che il Reg. UE 517/2014 ci dice che, sopra certe quantità di gas contenuto nel serbatoio di queste apparecchiature fisse, deve essere svolto il controllo periodico delle eventuali perdite.
Va quindi controllato in primis il libretto o la targhetta dell’apparecchiatura per valutare la quantità di gas che viene riportata.
Se il tuo condizionatore contiene tra 5 e 50 tonnellate di CO2 equivalente dovrai fare un solo controllo all’anno, tra 50 e 500 tonnellate di CO2 equivalente i controlli saranno due all’anno (cadenza semestrale), mentre per le apparecchiature con oltre 500 tonnellate di CO2 equivalente i controlli da fare saranno uno ogni tre mesi.
Se però è presente un sistema di rilevamento automatico, allora la frequenza dei controlli si dimezza.
Solitamente un condizionatore mono split con un unico motore è sotto la soglia delle 5 tonnellate di CO2 equivalente per cui non è necessario effettuare alcun controllo periodico, ma un impianto centralizzato con 3 o 4 split serviti da un unico motore potrebbe essere soggetto ai controlli periodici obbligatori.
Il problema che spesso si pone è legato all’anno di emissione sul mercato dell’attrezzatura.
Nel caso di nuova attrezzatura si troverà senz’altro l’indicazione delle tonnellate di CO2 equivalente, che non è altro che un’unità di misura standard che tiene conto del peso in Kg del gas e del suo potenziale di riscaldamento globale che viene espresso con un indice il GWP. Più questo indice è alto, più il gas presente nella nostra apparecchiatura è dannoso per l’atmosfera e quindi la frequenza dei controlli delle fughe deve aumentare.
Se l’attrezzatura non è recente probabilmente si troverà solo il peso del gas in Kg per cui dovrà essere fatta una conversione.
Dopo aver fatto il controllo si può procedere con la tracciabilità, dopo ogni intervento effettuato sul circuito refrigerante dell’apparecchiatura devono essere effettuate delle registrazioni che rappresentano lo strumento che l’ente di controllo ha a disposizione per verificare cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto sull’apparecchiatura.
Concetto di tracciabilità e cosa fare dopo controllo fughe
In merito alla tracciabilità il regolamento 517 /2014 aveva introdotto il Registro dell’apparecchiature FGAS. Su questo registro venivano riportati:
Ogni anno entro il 21 maggio si poteva inviare una dichiarazione, la cosiddetta Dichiarazione FGAS con la quale si comunicava la quantità di gas aggiunti alle apparecchiature fisse presenti nello stabilimento durante l’anno precedente.
A gennaio del 2018 è entrata in vigore una nuova normativa, il DPR n°146/2018, che ha mandato in pensione tutti i registri cartacei delle apparecchiature per istituire la BANCA DATI FGAS cioè un Registro Telematico F-GAS. Dalla data del 25 settembre 2019 entro trenta giorni da ogni intervento effettuato sulle apparecchiature contenenti FGAS, il manutentore dovrà comunicare tutti i dati e le informazioni sulla banca dati FGAS presente online.
Ciò che veniva riportato su carta oggi viene inserito tutto online con dei risvolti molto importanti; con la banca dati infatti tutte le informazioni sono sempre a disposizione dell’Ente di controllo, solo con un click dal computer, senza bisogno di venire direttamente in azienda.
L’obbligo decorre dal 24 settembre 2019 per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:
installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse;
interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate
attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.
Le informazioni che tali soggetti dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento, sono (Art. 16 del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018):
Documenti e moduli da scaricare
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2018 , n. 146
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