Il GDPR interviene in aiuto dei lavoratori che non riescono a ottenere dal loro ex datore di lavoro gli attestati di formazione conseguiti. In particolare, è fondamentale l’articolo 15 del Regolamento europeo.

Perché è difficile ottenere gli attestati dall’ex datore

Analizzando il documento “ADEGUAMENTO E LINEE APPLICATIVE DEGLI ACCORDI EX ARTICOLO 34, COMMA 2, E 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI” Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012 si trovano i seguenti riferimenti:

  • il paragrafo 14 prevede l’istituzione del fantomatico libretto formativo del cittadino destinato a “seguire” il lavoratore ad ogni cambio di “casacca”. Progetto mai del tutto partito perché lasciato alla volontà delle singole Regioni;
  • il paragrafo 9 recita: “Si intende che per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi, copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente”. È appunto la parola “opportuno” che non stabilendo un sicuro obbligo, viene utilizzata dal vecchio Datore di lavoro per non consegnare copie degli attestati;
  • il paragrafo 12 chiarisce invece che i costi dell’erogazione della formazione, non sono lasciati al buon cuore del datore di lavoro, ma: “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

I dati negli attestati

Gli attestati di formazione contengono informazioni relative o riconducibili a persone fisiche (i lavoratori) e ricadono nella definizione di dato personale ai sensi dell’art. 4 del Regolamento EU 679/2016 (di seguito GDPR). E’ Confermata dunque l’applicabilità della normativa privacy e sono applicabili anche tutti i diritti dell’interessato (il lavoratore) previsti dagli artt. 15-22 del GDPR.

Anche un vecchio Provvedimento del Garante Privacy chiariva “che il lavoratore ha diritto di accesso non solo ai dati identificativi, ma a tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale”.

Tutto ciò conduce al diritto di accesso dell’interessato previsto dall’art. 15 del GDPR che prevede: “Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune”.

Conclusione

È sufficiente che i lavoratori inviino una mail al loro precedente datore di lavoro richiedendo in maniera formale di esercitare il diritto di accesso ai dati attraverso l’apposita modulistica reperibile al sito del Garante ed intimando di ricevere un riscontro nei tempi stabiliti dal GDPR, magari ricordando che l’art. 83 prevede che la violazione delle norme relative ai diritti degli interessati (tra cui l’art. 15) è punita con sanzioni amministrative pecuniarie.

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Approfondimenti: per completezza si riporta l'Articolo 15 del GDPR

Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.