Entra in vigore il 26 settembre 2020 il D. Lgs. 116/2020, ovvero la riforma della gestione rifiuti (e degli imballaggi) di recepimento della Dir. 2018/851/UE, pubblicata sulla Gazzetta UffIciale n. 226 di venerdì 11 settembre 2020.

Il D. Lgs. 116/20 opera numerosi e importanti modifiche alla parte IV del TUA, in particolare interviene e modifica le seguenti tematiche ed istituti:

  • Responsabilità estesa del produttore (art. 178‐bis)
  • Priorità e prevenzione (artt. 179-180)
  • Preparazione al riutilizzo, riciclaggio e recupero (art.181)
  • Rifiuti organici (art.182 ter)
  • Definizioni (art.183)
  • Rifiuti urbani e speciali e classificazione (art.184)
  • Sottoprodotti (184 bis)
  • End of Waste (art.184‐ter)
  • Esclusioni – Sfalci e potature (art.185)
  • Deposito temporaneo (art.185 bis)
  • Responsabilità produttore rifiuto e avvenuto smaltimento (art.188)
  • MUD, FIR, Registri (artt.189, 190, 193)
  • Tracciabilità post Sistri (art.190)
  • Novità su manutenzione (art.193)
  • Trasporto intermodale (art.193 bis)
  • Programma nazionale gestione rifiuti (art.198 bis)
  • Programmazione nazionale gestione rifiuti (artt.198bis, 199)
  • Misure per la raccolta differenziata (artt.205, 205 bis)
  • Imballaggi (artt.217 e seguenti)
  • Sanzioni (art. 258)


Di seguito riportiamo alcune prime indicazioni operative relative alle disposizioni di maggiore interesse per le imprese introdotte dalla nuova norma.


Cosa cambia per il Registro carico e scarico

Fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dal l'art. 188-bis,  vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.
Viene modificato invece l'obbligo di conservazione, che passa (riducendosi) dai cinque ai tre anni.

In previsio Viene specificato inoltre che tra le informazioni da annotare nei registri di carico e scarico vi è la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento (quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero).
Evidenziamo che attualmente tale annotazione non è prevista nella modulistica ad oggi a disposizione, in quanto riguarda esclusivamente i rifiuti e pertanto - salvo prescrizione specifica contenuta all'interno dell’autorizzazione - il registro vigente non prevede (e non consente) di annotare ciò che NON riguarda i rifiuti.

Cosa cambia nel trasporto dei rifiuti e per il formulario

Viene introdotta la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.
Viene modificata la tempistica per la durata di conservazione dei formulari, che si riduce (così come per il Registro c/s) da cinque a tre anni.
Si introduce, in alternativa alla classica modalità di vidimazione del formulario, la possibilità di procedere all’acquisizione dei FIR attraverso un’apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco. Qualora ovviamente i citati portali non fossero ancora operativi, si può procedere con la classica modalità di vidimazione del formulario.

Per il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, si chiarisce che questi si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Viene consentito inoltre che per quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alle sede - in alternativa al FIR - venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto.
Il trasporto di rifiuti derivanti da queste attività quindi è accompagnato sempre da un documento, FIR o DDT, e comporta l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
La medesima disposizione è prevista per la movimentazione del materiale tolto d’opera per le attività di manutenzione (ex commi 1 e 3, dell’articolo 230).

Cosa cambia nella classificazione rifiuti

Viene prevista l'adozione, entro il 31 dicembre 2020, da parte del SNPA (sistema nazionale protezione ambientale) di Linee Guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione dei codici rifiuto.
Il SNPA ha già emanato le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” pubblicate sul sito istituzionale a marzo 2020 e devono essere ancora approvate dal Ministero dell’Ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Cosa cambia nelle responsabilità nella gestione dei rifiuti

Viene confermata l’esclusione della responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13 (Allegato C alla parte Quarta del Codice dell’Ambiente), o a smaltimento per le attività codificate da D1 a D12 (Allegato B alla parte Quarta del Codice dell’Ambiente), al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato, entro e non oltre 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (con la possibilità dell’invio della quarta copia a mezzo PEC a patto che il trasportatore ne conservi l’originale).
Tuttavia, per le operazioni di smaltimento D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare) si introduce, a partire dal 26 settembre 2020, anche la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell’impianto. Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.


Cessazione qualifica di rifiuto

A seguito della modifica dell'art. 184-ter, non è più prevista l'operazione di "preparazione al riutilizzo" tra le attività di recupero funzionali all'effettuazione di processi di "End of Waste". Si ricorda, in ogni caso, che "la preparazione per il riutilizzo" rimane un'operazione su rifiuto e necessita di apposita autorizzazione.

Cosa cambia nella definizione di Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali

A partite dal 1° gennaio 2021 i rifiuti individuati nell’allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale (allegati che, al pari della nuova definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter dell’articolo 183, si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021), nel quale non appaiono le attività industriali con capannoni, saranno rifiuti urbani e come tali andranno trattati a meno che l’utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa.
Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell’allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni.

Cosa cambia per l'etichettatura e imballaggi

Si segnala una criticità importante sorta con la pubblicazione del decreto in esame relativa alle modifiche apportate al comma 5 dell’articolo 219 del Codice dell’Ambiente in materia di etichettatura degli imballaggi.


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