Con il Decreto Legge 21/09/2021 n. 127, cosiddetto Decreto Green Pass Lavoro, il Governo introduce l’obbligo della Certificazione Verde per l’accesso in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.
DA QUANDO SARÀ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO?
Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine attualmente previsto di cessazione dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19, sarà richiesto, a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore pubblico e privato, di esibire la Certificazione Verde (Digital Green Certificate) o Green Pass, per poter accedere ai luoghi di lavoro.
Il green pass diventa obbligatorio anche per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella Pa o da privati, anche con contratti esterni.
QUALI SONO I SOGGETTI ESONERATI DALL’OBBLIGO DI POSSESSO DEL GREEN PASS?
Sono esonerati dall’obbligo di presentare la Certificazione Verde (Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale che hanno ricevuto idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.
COME VERIFICARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS?
I datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono tenuti a verificare il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro. Gli stessi datori di lavoro dovranno definire entro il 15/10/21 le modalità operative, ossia la procedura per l’organizzazione delle verifiche del possesso del Green Pass.
Il datore di lavoro dovrà prevedere che la verifica del possesso del Green Pass sia effettuata:
- anche a campione
- prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di possesso del Green Pass con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.
IN CASO DI ATTIVITÀ IN APPALTO CHI DEVE VERIFICARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS?
Il controllo dovrà essere effettuato sia dall’azienda Committente che dall’azienda Appaltatrice secondo le modalità definite dai rispettivi datori di lavoro
SONO PREVISTE SANZIONI PECUNIARIE PER LAVORATORI SENZA GREEN PASS?
Sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza green pass. Restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
CHE SANZIONI SONO PREVISTE PER I DATORI DI LAVORO?
Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
I LAVORATORI PRIVATI CHE NON PRESENTANO IL GREEN PASS SARANNO LICENZIATI?
No, sono previste sanzioni pecuniarie e sospensione dello stipendio dal primo giorno per assenza ingiustificata. Non è previsto il licenziamento.
QUANDO SCATTA LA SOSPENSIONE DELLO STIPENDIO NEL SETTORE PUBBLICO?
Per i dipendenti della Pubblica amministrazione la retribuzione viene sospesa dal primo giorno in cui si presentano al lavoro senza la certificazione verde. Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
É PREVISTA LA SOSPENSIONE DAL LAVORO?
No, il decreto è stato modificato prima della firma del capo dello Stato. Non è quindi più prevista la sospensione dei dipendenti pubblici e privati sprovvisti di green pass. Resta la contestazione di assenza ingiustificata e la perdita di stipendio se un lavoratore è sorpreso al lavoro senza una certificazione verde valida. È saltata, invece, la previsione di sospensione dal lavoro fino alla presentazione del certificato.
QUANDO SCATTA LA SOSPENSIONE DELLO STIPENDIO NEL SETTORE PRIVATO?
I dipendenti privati che comunicheranno di non avere il green pass o che non saranno in grado di esibirlo all’accesso nel luogo di lavoro saranno considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
IL DATORE DI LAVORO PUÒ SOSTITUIRE IL LAVORATORE SOSPESO?
Solo nelle imprese con meno di 15 dipendenti. Il decreto prevede infatti che il datore di lavoro dopo 5 giorni di assenza ingiustificata sospenda il lavoratore per la durata del contratto di sostituzione e attivi la sostituzione. Comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. La previsione del rinnovo è stata introdotta da Palazzo Chigi prima della firma del capo dello Stato.