23 Nov - 2021
La legge n. 165 del 2021, che opera la conversione del decreto n. 127 del 2021, è approdata in Gazzetta Ufficiale ed è quindi definitivamente in vigore dal 20 novembre 2021.

Il provvedimento contiene misure volte ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro nel settore pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

  • Ammessa la consegna del green pass in formato cartaceo al datore di lavoro. Sarà possibile, per i lavoratori stessi, su base volontariaconsegnare la predetta certificazione al proprio datore di lavoro. I lavoratori che opteranno per questa soluzione saranno esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

  • per i lavoratori somministrati, la verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il green pass competa all’utilizzatore e che sia, invece, onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo.

  • per i datori di lavoro delle aziende private che abbiano meno di 15 dipendenti e per i quali il comma 7 dell’art. 9-septies del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 prevede la possibilità, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. Le nuove modifiche di cui al comma 7 dell’art. 3 del D.L. n. 127/2021 stabiliscono, in primo luogo, che i dieci giorni entro cui poter sostituire il lavoratore sospeso in quanto privo del green pass debbano intendersi esclusivamente come giorni lavorativi e, in secondo luogo, che, a differenza di quanto previsto dal decreto oggetto di conversione, la sostituzione non sia rinnovabile una sola volta ma più volte sempre entro il limite attuale imposto per la fine dello stato di emergenza ossia il 31 dicembre 2021.

  • riguardo la scadenza della validità del  green pass in corso di prestazione lavorativa, il nuovo D.L. n. 127/2021 dispone che per i dipendenti pubblici e privati  la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dia luogo alle sanzioni  previste. Tuttavia, come specificato dalla norma, la permanenza del lavoratore a cui scade il  green pass durante l’orario di lavoro è ammissibile e tollerata solo per il periodo di tempo necessario per far sì che possa concludersi il turno di lavoro.


Scarica qui il D.L.127/2021