13 Set - 2021

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 122, che ha esteso l’obbligo della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) per:

  • chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative”;
  • chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università”;

dall’11 settembre e fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale dello stato di emergenza).

Il Green Pass sarà dunque obbligatorio anche per i lavoratori esterni che fanno accesso ai locali scolastici e universitari (per esempio, personale delle mense e addetti alle ditte di pulizia) e per genitori degli alunni.

Il Green Pass non è obbligatorio per gli studenti delle scuole, che possono accedere ai locali scolastici senza green pass, ma rispettando alcune regole: indossare la mascherina a meno che tutta la classe sia vaccinata e rispettare il distanziamento di almeno un metro. Fanno eccezione a questa regola coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.

Il Green Pass non è obbligatorio per i i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

In aggiunta, con l’inserimento dell’articolo 4-bis al Dl 44/2021, a partire dal 10 ottobre 2021, è stato esteso l’obbligo vaccinale anche “a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture” residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie.