Greenwashing: pubblicate le FAQ sulla Direttiva UE 2024/825
La Commissione europea ha pubblicato un documento di domande e risposte dedicato alla Direttiva (UE) 2024/825, conosciuta anche come Direttiva “Empowering Consumers” o Direttiva anti-greenwashing.
Il documento fornisce chiarimenti sulle nuove regole europee finalizzate a rafforzare la tutela dei consumatori durante la transizione verde e a contrastare le pratiche commerciali scorrette connesse alle dichiarazioni ambientali, ai marchi di sostenibilità e alle informazioni sulla durabilità e riparabilità dei prodotti.
Poiché il recepimento della Direttiva è ancora in corso negli Stati Membri e l’applicazione scatterà il 27 settembre 2026, le FAQ rappresentano al momento lo strumento interpretativo di riferimento per imprese, professionisti/e e autorità competenti.
Si precisa che le FAQ non costituiscono una posizione formale della Commissione né un’interpretazione giuridicamente vincolante: la competenza esclusiva in materia spetta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Che cosa si intende per greenwashing
Con il termine “greenwashing” si indicano, in generale, le pratiche attraverso le quali un’impresa presenta un prodotto, un servizio o la propria organizzazione come più sostenibile o rispettosa dell’ambiente di quanto risulti nella realtà.
Può trattarsi, per esempio, dell’impiego di espressioni generiche come:
- “prodotto verde”;
- “amico dell’ambiente”;
- “ecologico”;
- “sostenibile”;
- “rispettoso del clima”;
- “a basso impatto ambientale”.
Tali dichiarazioni possono condizionare le decisioni di acquisto dei consumatori, soprattutto quando non sono accompagnate da dati, criteri di valutazione e informazioni che ne delimitino chiaramente il significato.
La Direttiva (UE) 2024/825 modifica la disciplina europea sulle pratiche commerciali sleali e sui diritti dei consumatori, introducendo specifiche disposizioni relative agli impatti ambientali, alla circolarità, alla durabilità e alla riparabilità dei prodotti.
FAQ: DICHIARAZIONI AMBIENTALI
Le nuove Faq chiariscono quando una dichiarazione ambientale è considerata generica e quindi vietata in quanto pratica di greenwashing, salvo che il trader dimostri una prestazione ambientale eccellente riconosciuta, come ad esempio tramite EU Ecolabel o schemi EN ISO 14024.
Un’espressione come:
“Imballaggio a basso impatto climatico”
potrebbe risultare troppo generica, perché non chiarisce quale fase del ciclo di vita sia stata considerata, quale indicatore ambientale sia stato utilizzato e rispetto a quale termine di confronto sia stato valutato l’impatto.
Risulta invece più circoscritta un’affermazione come:
“Il 100% dell’energia elettrica utilizzata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili”.
In questo secondo caso, l’oggetto della dichiarazione è individuabile e l’impresa può predisporre evidenze documentali a sostegno dell’informazione fornita.
Anche una dichiarazione specifica, tuttavia, non è automaticamente corretta: dovrà essere veritiera, aggiornata, pertinente e supportata da documentazione attendibile.
FAQ: NEUTRALITÀ CLIMATICA ED ETICHETTE DI SOSTENIBILITÀ
Nelle Faq vengono inoltre disciplinate le dichiarazioni sulla neutralità climatica basate su meccanismi di offsetting esterni alla catena del valore del prodotto, che risultano vietate, e le etichette di sostenibilità, che devono essere basate su schemi di certificazione con verifica indipendente di terza parte oppure istituite da autorità pubbliche dell’UE.
FAQ: RIPARABILITÀ, DURABILITÀ E GARANZIE DEI PRODOTTI
Le FAQ illustrano le nuove disposizioni su riparabilità e durabilità dei beni: dal 20 giugno 2025 smartphone e tablet devono già riportare un reparability score sull’etichetta energetica, con altri gruppi di prodotti attesi nei prossimi anni.
Il documento chiarisce inoltre gli obblighi informativi su aggiornamenti software, pezzi di ricambio e la distinzione tra garanzia legale di conformità e garanzia commerciale volontaria di durabilità, per la quale è stata istituita un’etichetta armonizzata applicabile dal 27 settembre 2026.
La Direttiva (UE) 2024/825 introduce un cambiamento significativo nel modo in cui le aziende potranno comunicare la sostenibilità dei propri prodotti e servizi.
Non sarà sufficiente che una dichiarazione ambientale sia accattivante o genericamente plausibile: dovrà essere chiara, specifica, verificabile e proporzionata alle evidenze disponibili.
Le imprese dovranno quindi assicurare un maggiore coordinamento tra funzioni tecniche, ambientali, commerciali e marketing, affinché ogni informazione rivolta al consumatore risulti coerente con le effettive prestazioni ambientali del prodotto o dell’organizzazione.