Vademecum in caso di infortunio sul lavoro
Tutti gli step necessari per gestire al meglio un infortunio sul lavoro
Vademecum in caso di infortunio sul lavoro
LA DENUNCIA DI INFORTUNIO E IL PRIMO CERTIFICATO MEDICO
Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro (o il preposto all’azienda) di qualsiasi infortunio subito per evitare la perdita del diritto all’indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione. In tutti i casi in cui sia necessario, il lavoratore infortunato deve essere inviato al Pronto Soccorso che rilascia il primo certificato medico. Tale certificato deve essere inviato al datore di lavoro il quale, se la prognosi comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni, deve presentare denuncia alla sede Inail competente, entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico.
In caso di un infortunio lieve, a seguito del quale il lavoratore non si reca al Pronto Soccorso e non abbandona il lavoro, oppure se la prognosi è inferiore a tre giorni (franchigia) il lavoratore deve comunque informare il datore di lavoro anche se quest’ultimo non è tenuto a presentare la denuncia all’Inail. Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno il datore di lavoro è tenuto a presentare la denuncia all’Inail entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato.
LA VISITA PRESSO GLI AMBULATORI INAIL
In caso di infortunio sul lavoro è prevista la visita presso gli ambulatori Inail.
- Se la prognosi del Pronto Soccorso è uguale o inferiore a tre giorni, ed entro quella data il lavoratore è in grado di riprendere l’attività, non ha bisogno del certificato Inail prima di tornare al lavoro.
- I “portatori” di gesso o di tutore sono invitati a presentarsi a visita all’Inail dopo la rimozione degli stessi.
- Se la prognosi del Pronto Soccorso è superiore a tre giorni il lavoratore è invitato a presentarsi all’Inail per la visita medica due-tre giorni prima della scadenza della prognosi:
- l’Inail rilascerà un cartellino con un successivo appuntamento a visita in caso di continuazione della temporanea e un certificato da consegnare al datore di lavoro;
- l’Inail provvederà alla chiusura della temporanea con un certificato di chiusura definitiva da consegnare in azienda per poter riprendere il lavoro.
L’INFORTUNIO IN ITINERE
È tutelato dall’Inail anche l’incidente occorso durante il normale tragitto di andata e ritorno fra l’abitazione e il luogo di lavoro, anche nel caso di utilizzo del mezzo privato. Le procedure da seguire sono le stesse indicate sopra per le altre tipologie di infortunio, ma può accadere che un infortunio in itinere venga denunciato in ritardo perché il lavoratore, non essendo a conoscenza che l’evento subito può essere considerato come infortunio sul lavoro, non informa il datore di lavoro di avere subito un incidente “in itinere”, ma invia semplicemente un certificato di malattia. In questo caso il datore di lavoro, appena informato del fatto, deve fare denuncia all’Inail e, segnalando di essere venuto a conoscenza dell’infortunio in ritardo, può evitare le sanzioni economiche.
Nel caso in cui il lavoratore si sia messo in malattia e abbia segnalato in ritardo l’infortunio, deve presentare all’Inail il verbale del pronto soccorso, se è stato redatto. L’infortunio, se sussistono gli altri requisiti, può essere riconosciuto, ma il lavoratore perde il diritto all’indennità temporanea per i giorni precedenti la segnalazione (mantiene comunque l’indennità di malattia se dovuta).
L’INFORTUNIO NON DENUNCIATO
Possono verificarsi due ipotesi:
- infortunio non denunciato – lavoro regolare: il lavoratore deve presentare la denuncia di infortunio all’Inail, allegando il certificato medico e le prove testimoniali; se la ditta è irreperibile un accertamento ispettivo da parte dell’Inail può determinare il riconoscimento dell’infortunio.
- Infortunio non denunciato – lavoro nero: immediatamente richiedere gli estremi dei testimoni al fatto e il loro numero di cellulare, e il più presto possibile presentare denuncia all’Inail (all’attenzione del Capo-area) allegando la documentazione medica, i dati dei testimoni, qualsiasi documento in grado di provare il rapporto di lavoro, copia della denuncia presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro circa la regolarizzazione del rapporto di lavoro. Solo dopo che è stata fatta la segnalazione dell’infortunio il lavoratore si può presentare in ambulatorio Inail per aprire il fascicolo medico.
LA RICADUTA
Le procedure delle ricadute sono gestite in base ad una prassi consolidata, in quanto non c’è norma giuridica che le regolamenti.
Possono verificarsi i seguenti casi:
- Dopo la ripresa del lavoro l’infortunato sta male e torna al Pronto Soccorso. Il certificato del P.S. deve essere inviato sia al datore di lavoro che all’Inail ed è importante che sia specificato che si tratta di ricaduta di quell’infortunio.
- Dopo la ripresa del lavoro l’infortunato segnala al datore di lavoro che non si sente in grado di continuare a lavorare; il datore (e non il medico competente) deve fare richiesta di visita medica all’Inail, in quanto è solo l’Inail che può decidere di accogliere la ricaduta.
In caso di riapertura della temporanea in quanto il lavoratore infortunato, che ha già ripreso l’attività, si deve sottoporre ad intervento chirurgico occorre presentare al datore di lavoro e allo sportello dell’Inail la prescrizione dell’intervento chirurgico e il relativo foglio di ricovero. Al termine dello stesso occorre produrre la cartella clinica. L’Inail riconosce la riapertura della temporanea dalla data del ricovero.
L’INDENNITÀ DI TEMPORANEA
- Il giorno dell’infortunio è considerato come giorno lavorato e deve essere interamente retribuito.
- i successivi tre giorni (carenza) sono retribuiti dal datore di lavoro al 60% della retribuzione giornaliera salvo migliori condizioni previste dai contratti di lavoro.
- dal quarto al novantesimo giorno spetta l’indennità dell’Inail pari al 60% della retribuzione giornaliera
- dal 91° giorno in poi tale indennità è elevata al 75% della stessa retribuzione.
In genere i contratti di lavoro prevedono una integrazione salariale a carico del datore di lavoro fino alla copertura del 100% della retribuzione, per periodi variabili in ragione dell’anzianità lavorativa. Non esistono limiti alla durata della temporanea erogata dall’Inail, che viene chiusa quando le condizioni cliniche sono stabilizzate e il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro. Occorre però fare attenzioni alle limitazioni circa il diritto alla conservazione del posto di lavoro (comporto) che possono essere stabilite dai vari contratti di lavoro. L’assegno per il nucleo familiare durante la temporanea spetta anche per i giorni di carenza e fino a un massimo di tre mesi.
L’INDENNIZZO DEI POSTUMI PERMANENTI
Il regime del Testo Unico 1124/65 valido per gli eventi avvenuti prima del 25 luglio 2000 prevede l’erogazione di una rendita diretta per i casi di inabilità permanente pari o superiore all’11%. Il regime stabilito dal Dlgs. 38/2000 che introduce la tutela del danno biologico per i casi avvenuti successivamente al 25 luglio 2000 prevede l’erogazione di un indennizzo in capitale per i casi di menomazione di grado compreso tra 6% e 15% e di una rendita diretta per i casi di grado pari o superiore al 16%.