Guida all’uso e trasporto dei gas tossici
Disciplina autorizzativa, abilitazione e trasporto
L’impiego dei gas tossici è normato del Regio Decreto del 9 gennaio 1927, n. 147. Attualmente i gas tossici soggetti a regime autorizzativo del citato decreto sono 27, come da prospetto introdotto dal Dm 6 febbraio 1935.
In base all’articolo 1 Rd 147/1927, si definisce gas tossico:
- qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso
- qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.
Invece, in base al capitolo 2.2.2 ADR 2021 “Classe 2 – Gas”, per gas si intende una materia che:
- a) a 50 °C ha una pressione di vapore superiore a 300 kPa (3 bar); oppure
- b) è completamente gassosa a 20 °C alla pressione standard di 101,3 kPa.
A loro volta, i gas possono essere suddivisi come segue:
1.Gas compresso: un gas che, quando è imballato sotto pressione per il trasporto, è completamente gassoso a -50 °C
2.Gas liquefatto: un gas che, quando è imballato sotto pressione per il trasporto è parzialmente liquido a temperature superiori a -50 °C. Si distingue in Gas liquefatto ad alta pressione (temperatura critica superiore a -50 °C e inferiore o uguale a +65 °C) e Gas liquefatto a bassa pressione (temperatura critica superiore a +65 °C)
- Gas liquefatto refrigerato: un gas che, quando è imballato sotto pressione per il trasporto è parzialmente liquido in funzione della sua bassa temperatura
- Gas disciolto: un gas che, quando è imballato sotto pressione per il trasporto, è disciolto in un solvente in fase liquida
- Generatori di aerosoli e recipienti di debole capacità contenenti del gas (cartucce per gas)
- Altri oggetti contenenti un gas sotto pressione
- Gas non compressi sottoposti a prescrizioni particolari (campioni di gas)
- Prodotti chimici sotto pressione
- Gas adsorbito: un gas che, quando è imballato per il trasporto, è adsorbito su un materiale solido poroso risultante in una pressione interna del recipiente inferiore a 101,3 kPa a 20 °C e inferiore a 300 kPa a 50 °C.
Con l'eccezione degli areosoli e dei prodotti chimici sotto pressione, le materie e gli oggetti della classe 2 sono assegnati ad uno dei seguenti gruppi in funzione delle proprietà pericolose che presentano:
A asfissiante; O comburente; F infiammabile; T tossico
TF tossico, infiammabile;
TC tossico, corrosivo;
TO tossico, comburente;
TFC tossico, infiammabile, corrosivo; TOC tossico, comburente, corrosivo.
Disciplina autorizzatoria
I provvedimenti che l'autorità competente adotta relativamente all'impiego di gas tossici, ai sensi del Rd 147/1927, sono i seguenti:
1) l'autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in magazzini o depositi, da concedersi ad enti pubblici e a privati, che ne esercitano l'industria relativa, in conformità degli articoli 5 e 10;
2) la licenza a trasportare i gas tossici, in conformità dell'articolo 23;
3) l'abilitazione, all'impiego dei gas tossici, di persone che, alla dipendenza degli enti pubblici e dei privati, di cui alle precedenti punti 1) e 2), eseguono operazioni relative a detto impiego in conformità dell'articolo 26;
4) la licenza, volta per volta, ad utilizzare gas tossici in luogo abitato e nell'ambito del demanio marittimo o in aperta campagna, in conformità degli articoli 40, 41 e 47;
5) il riconoscimento delle scuole per gli aspiranti al certificato di idoneità, indicate nell'articolo 37.
I magazzini o depositi nei quali sono custoditi e conservati a qualsiasi scopo i gas tossici secondo le quantità autorizzate, devono soddisfare le condizioni che, per ciascuno di essi, sono prescritte dai relativi decreti di autorizzazione.
Inoltre, è fatto obbligo:
- agli esercenti la fabbricazione di uno o più gas tossici contemplati, di far trasportare nei magazzini e depositi, al termine di ciascun giorno, i gas tossici che vengono giornalmente preparati;
- gli esercenti di stabilimenti industriali od officine, di tenere nei locali di lavoro la sola quantità di gas tossici strettamente occorrente per non interrompere le lavorazioni (al termine del lavoro giornaliero, le quantità di gas tossici che si trovano nei locali di lavoro medesimi devono essere trasportate, custodite e conservate nei magazzini o depositi annessi agli stabilimenti od officine);
- a tutti coloro che esercitano l'industria della fabbricazione ovvero della manipolazione di gas tossici, di attuare nei locali di lavoro tutti i provvedimenti necessari per la sicurezza ed incolumità degli operai.
I gas tossici per la cui custodia e conservazione è prescritta l'autorizzazione, non possono essere rimessi o consegnati che:
- alle pubbliche autorità;
- a persone a loro volta autorizzate a custodirli e conservarli o trasportarli
- o a persone munite di certificato dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che autorizza a fare l'acquisto e determina la quantità che può essere acquistata.
In questo caso, all'atto della consegna o della vendita, il fabbricante o il venditore devono iscrivere nel certificato la qualità e quantità delle sostanze consegnate o vendute, e sottoscrivere la dichiarazione.
In aggiunta,
- il certificato per l’acquisto di gas tossici potrà essere rilasciato soltanto a quelle persone che provino di avere bisogno dei gas tossici nell'esercizio della loro professione, arte o mestiere e che diano sicura garanzia di non abusarne;
- i titolari dell'autorizzazione a custodire e conservare in magazzini o depositi gas tossici, hanno l'obbligo di annotare in apposito registro la qualità e la quantità che di ciascuno dei gas tossici, per i quali hanno ottenuto l'autorizzazione, essi giornalmente immettono o estraggono dai magazzini o depositi, a qualsiasi scopo. Il registro sarà preventivamente numerato e firmato, in ciascun foglio, dall'autorità di pubblica sicurezza, la quale dichiarerà, pure, nell'ultima pagina, il numero dei fogli di cui è composto;
- qualora da una fabbrica o da un magazzino o deposito avvenga la distrazione o la sottrazione di uno dei gas tossici, il titolare della fabbrica, magazzino o deposito deve farne immediata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
Patente di abilitazione
L'abilitazione all'impiego dei gas tossici è determinata da apposita patente il cui rilascio viene fatto in base a presentazione di certificato di idoneità.
Coloro che intendono ottenere il certificato d'idoneità sottostanno ad esame facendone domanda al prefetto della Provincia nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza del richiedente.
La domanda è corredata dai seguenti documenti:
- Atto di nascita, dal quale risulti che il richiedente ha compiuto ventuno anni (se diciottenne, occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci);
- Certificato di studi elementari inferiori (alla fine della terza classe);
- Certificato generale del casellario giudiziario al nome del richiedente di data non anteriore a due mesi, e certificato, della stessa data, comprovante la buona condotta morale e politica;
- Certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, con firma legalizzata e di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente:
- non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego dei gas tossici;
- non presenta segni d'intossicazione alcoolica o da sostanze stupefacenti;
- ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;
- percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
- possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purché da un occhio non inferiore a 5/10.
- Fotografia di data recente, firmata e applicata ad un libretto di patente in bianco.
Trasporto
II trasporto dei gas tossici è sottoposto a autorizzazione finalizzata alla tutela di esigenze di pubblica sicurezza. Sono richiesti:
- licenza di trasporto dell'autorità provinciale di PS per trasporti continuativi (permanenti) di gas tossici, da rinnovare annualmente;
- permesso di trasporto rilasciato volta per volta dell'autorità provinciale di PS per trasporto occasionale e valido solo per il viaggio e nel periodo di tempo espressamente indicate.
Durante i trasporti, le operazioni di carico e scarico e la giacenza temporanea in magazzini, piazzali, banchine, cortili e simili, fuori dei locali dei magazzini o depositi, i gas tossici devono essere acchiusi in recipienti od imballaggi tali che ne sia impedito il disperdimento. Il mittente deve dichiarare esattamente la natura della sostanza da trasportarsi, in modo che il vettore sia messo a completa conoscenza dell'entità del pericolo che la merce consegnatagli può presentare, e possa applicare nel trasporto le misure precauzionali del caso. L'invio dei gas tossici non può effettuarsi a mezzo postale (campione senza valore, pacco postale). II trasporto di gas tossici sottoposti al regime autorizzativo sopra richiamato e condizionato anche dal rispetto delle seguenti prescrizioni particolari:
- non possono essere utilizzati veicoli in servizio pubblico per trasporto di passeggeri;
- il trasporto non può nelle ore notturne (dal tramonto all'alba) salvo espresse deroghe legate a situazioni d'emergenza;
- le sostanze tossiche devono essere contenute in recipienti a tenuta ermetica (obbligo previsto anche dall’'ADR);
- i recipienti di gas compressi caricati su veicoli scoperti devono essere protetti nei mesi estivi dalle elevate temperature ambientali con teloni o stuoie adeguati;
- nel documento di trasporto il mittente (speditore) deve espressamente indicare la natura del gas tossico trasportato.
Chi effettua il trasporto di determinati gas tossici deve essere munito di un'apposita patente di abilitazione che, per quanta concerne il trasporto, non si sostituisce ma si aggiunge al CFP previsto per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose secondo le norme ADR.