L’INPS, con il messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, ha fornito indicazioni operative per la richiesta di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro nei casi di eccesso di caldo che impedisca lo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza.

L’accesso alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) o all’Assegno di Integrazione Salariale (FIS) è possibile quando:

  • le temperature superano i 35 °C, oppure

  • si registrano condizioni climatiche tali da rendere rischiosa l’attività, anche con temperature inferiori (es. umidità elevata, esposizione diretta al sole, uso di DPI pesanti).

Le causali previste sono:

  1. “Evento meteo – temperature elevate”, da utilizzare in caso di interruzione dell’attività a causa del caldo;

  2. “Sospensione o riduzione per ordine di pubblica autorità”, quando vi siano ordinanze che impongono il fermo delle attività.

È importante presentare la domanda entro la fine del mese successivo all’evento e allegare una relazione tecnica contenente:

  • gli orari di sospensione,

  • le condizioni climatiche riscontrate,

  • eventuali riferimenti a ordinanze locali (non è necessario allegarle, ma vanno citate).

Non è previsto il contributo addizionale a carico del datore di lavoro e non è necessario il preavviso alle rappresentanze sindacali, ma solo una comunicazione successiva.

Queste disposizioni rappresentano un importante strumento di tutela per la salute dei lavoratori esposti a condizioni ambientali critiche e consentono una gestione più efficace delle attività durante le ondate di calore.


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