L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato, in data 8 luglio 2025, una nota operativa che fornisce precise indicazioni in merito ai procedimenti di interdizione ante e post partum dal lavoro delle lavoratrici madri, in attuazione del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (“Testo unico sulla maternità e paternità”).

I punti chiave della nota:

  • Tutela della salute della lavoratrice madre e del/la nascituro/a: l’interdizione può essere disposta nei casi in cui le condizioni lavorative risultino pregiudizievoli e non sia possibile lo spostamento a mansioni compatibili.

  • Valutazione del rischio e DVR: la richiesta deve essere supportata da documentazione tecnica, inclusa la valutazione dei rischi specifici per le lavoratrici in gravidanza o in fase di allattamento (art. 11 e Allegato C del D.Lgs. 151/2001).

  • Tempistiche e procedura: l’adozione del provvedimento da parte dell’ITL deve avvenire entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa. L’interdizione decorre dalla data del provvedimento, non dalla presentazione dell’istanza.

  • Condizioni lavorative vietate: sono elencate negli Allegati A, B e C del decreto e includono, tra gli altri, lavori con esposizione a rumori, vibrazioni, agenti chimici e biologici, posture incongrue, stazione eretta prolungata, movimentazione manuale di carichi, uso di macchinari vibranti, lavoro notturno o in ambienti insalubri.

  • Settore scolastico e mansioni specifiche: particolare attenzione è data alle lavoratrici impiegate come educatrici, insegnanti della scuola dell’infanzia o primaria, e personale di sostegno, per le quali si applicano tutele estese fino al settimo mese post-partum.

  • Ruolo del datore di lavoro: è responsabile della valutazione e dell’eventuale ricollocazione della lavoratrice in mansioni non a rischio. Qualora ciò non sia possibile, deve presentare l’istanza all’ITL competente.

Il documento pubblicato dall’INL non introduce nuove disposizioni normative, ma ha l’obiettivo di favorire un’applicazione uniforme sul territorio, offrendo indicazioni operative agli Uffici competenti. La finalità è quella di chiarire le responsabilità, l’iter da seguire e le casistiche più frequenti, al fine di garantire una tutela concreta della salute della lavoratrice e del nascituro in presenza di mansioni a rischio o di eventuali complicazioni legate alla gravidanza.

Di seguito si riportano sinteticamente le principali fasi del procedimento per l’interdizione anticipata dal lavoro, così come delineate nella nota.

1. Avvio del procedimento: presentazione dell’istanza e documentazione

Il procedimento prende avvio con l’invio dell’istanza di interdizione, che può essere presentata:

  • dalla lavoratrice interessata, oppure

  • direttamente dal datore di lavoro, tramite il portale INL.

Alla richiesta devono essere allegati:

  • certificato medico di gravidanza o certificazione di nascita;

  • descrizione dettagliata della mansione svolta;

  • copia del documento d’identità del richiedente.

Se a inoltrare la richiesta è il datore di lavoro, è necessario motivare l’impossibilità di ricollocazione della lavoratrice in mansioni compatibili. A tal fine può essere utile allegare uno stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che evidenzi i rischi per la maternità connessi alla mansione attuale.

2. Fase istruttoria: verifica dei requisiti normativi

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro analizza la documentazione ricevuta per verificare i presupposti indicati all’art. 17, comma 2 del D.Lgs. 151/2001, ovvero:

  • la presenza di condizioni ambientali o lavorative pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino;

  • l’impossibilità di assegnare mansioni alternative prive di rischio e compatibili con lo stato di gravidanza.

3. Valutazione dei rischi e condizioni per l’interdizione automatica

In questa fase si procede con una valutazione concreta del contesto lavorativo, analizzando i rischi sulla base della documentazione fornita, in particolare dello stralcio del DVR.

Si prendono in considerazione:

  • ambienti di lavoro;

  • orari e organizzazione delle attività;

  • fattori di rischio specifici (es. rumore, vibrazioni, sostanze chimiche o biologiche, posture incongrue, movimentazione manuale dei carichi, ecc.).

La verifica mira a stabilire se le condizioni lavorative rientrino nei casi previsti dall’allegato 1 della nota INL 5944/2025, che accorpa gli allegati A, B e C del D.Lgs. 151/2001, relativi ai rischi per la maternità.

Nei casi in cui i rischi non siano eliminabili e non sia possibile ricollocare la lavoratrice, il datore di lavoro è tenuto a inoltrare istanza all’Ispettorato, il quale dovrà adottare il provvedimento di interdizione entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

Valutazione dello spostamento a mansioni compatibili

La nota affronta anche l’alternativa allo stato di interdizione: lo spostamento a mansioni compatibili. Tale possibilità deve essere concretamente realizzabile, senza determinare oneri per la lavoratricecriticità organizzative significative per l’azienda.

La valutazione della compatibilità resta in capo al datore di lavoro, in quanto soggetto che meglio conosce la propria organizzazione interna, ma l’Ispettorato si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive nei casi particolari o dubbi.

Casi specifici: stazione eretta prolungata

Uno degli aspetti più rilevanti chiariti dalla nota riguarda le attività che comportano una prolungata posizione eretta, come nel caso di commesse e addette alla vendita.

Anche in presenza di spostamenti o deambulazione, se la lavoratrice è costretta a restare in piedi per oltre metà dell’orario di lavoro, si configura una condizione affaticante che rientra tra le situazioni previste dall’allegato A, lettera G) del D.Lgs. 151/2001.

In questi casi, l’Ispettorato ha l’obbligo di disporre l’interdizione dal lavoro, poiché la posizione prolungata in piedi rappresenta un fattore di rischio per parto prematuro.

Settore scolastico: chiarimenti applicativi

Nel comparto scuola, la nota precisa che:

  • l’interdizione è automatica per educatrici di asilo nido, insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria;

  • per le insegnanti della scuola secondaria, la valutazione va effettuata caso per caso.

Inoltre, in presenza di sospensione dell’attività didattica (es. durante l’estate), non sussistono i presupposti per l’interdizione, in quanto viene meno l’esposizione al rischio.


Per approfondimenti...

Consulta il testo completo del D.Lgs. 151/2001 e la nota INL prot. 5944 dell’8 luglio 2025

Modulo da scaricare

Scarica qui il Modulo INL 11 – “Istanza di interdizione anticipata/post-partum per lavoratrici madri”

Ricordiamo alle aziende l’importanza di aggiornare il DVR in relazione alle lavoratrici gestanti e puerpere e di attivare per tempo le tutele previste, garantendo ambienti di lavoro sicuri e conformi alla normativa vigente.



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