Interpello n. 1/2023

Seduta della Commissione del 26 gennaio 2023.

La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello come segue:

«(…) possibilità, per il datore di lavoro, di continuare attivamente, nonostante il periodo pandemico e in relazione all’utilizzo sempre maggiore del “lavoro agile”, ai sensi della L. 22 maggio 2017 n. 81, le attività di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, si richiede se sia possibile, per il datore di lavoro (come pare, anche alla luce dell’attuale situazione pandemica e, in ogni caso, stante il massivo utilizzo del “lavoro agile”) individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli  stessi dipendenti ora  continuano  ad operare in regime  di smart working,  specificamente individuati  per  apposite  aree  territoriali  (provincie  e/o  regioni)  e  appositamente  nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree»

La riposta della Commissione è la seguente:

Premesso che:

- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera h), definisce il  “medico competente” come: “medico  in possesso  di uno  dei titoli e  dei requisiti  formativi  e  professionali  di  cui  all'articolo  38,  che  collabora,  secondo  quanto  previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”; la  lettera  m)  dello  stesso  comma  definisce  la  “sorveglianza  sanitaria”  come:  “insieme  degli  atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”; la lettera t) definisce “unita' produttiva": “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”

[…]

- l’articolo 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Campo di applicazione” prevede  che:

I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del  lavoratore  a  distanza,  il  datore  di  lavoro,  le  rappresentanze  dei  lavoratori  e  le  autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei  contratti  collettivi,  dovendo  tale  accesso  essere  subordinato  al  preavviso  e  al  consenso  del lavoratore  qualora  la  prestazione  sia  svolta  presso  il  suo  domicilio.  Il  lavoratore  a  distanza  può chiedere ispezioni.

[…]

-  l’articolo  39,  del  decreto  legislativo  n.  81  del  9  aprile  2008,  rubricato  “Svolgimento dell’attività di medico competente” al comma 6, prevede che: “Nei casi di aziende con più unità produttive,  nei  casi  di  gruppi  d'imprese  nonché  qualora  la  valutazione  dei  rischi  ne  evidenzi  la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”;

- l’articolo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo  non  imprenditoriale  e  misure  volte  a  favorire  l'articolazione  flessibile  nei  tempi  e  nei luoghi del lavoro subordinato“ dispone che: “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”

Conclusione

La Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il  datore  di  lavoro  possa  nominare  più  medici  competenti,  individuando  tra  essi  un  medico  con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive,  nei  casi  di  gruppi  di  imprese  nonché  qualora  emerga  la  necessità  in  relazione  alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti non può che essere ricondotta nell’ambito della suddetta previsione normativa. 

Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente. In linea generale, infine, si osserva che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, n. 81 del 2008.


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