Dal 21 dicembre 2021 il committente ha l’obbligo di comunicare preventivamente all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali mediante posta elettronica ordinaria non certificata messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale.

Occorre ricordare che la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale. Per le violazioni è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da €500 a €2.500.

 

Chi sono i lavoratori autonomi occasionali?

Secondo la definizione contenuta nell’art. 2222 del Codice Civile si definisce lavoratore occasionale una persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

Si tratta di lavoratori che prestano la loro attività in maniera non professionalmente organizzata e non abitualmente, ovvero in via eccezionale. Non sono lavoratori soggetti ad invio della comunicazione al Centro per l’Impiego.

 

Cosa va comunicato all’Ispettorato?

La comunicazione dovrà riportare i seguenti contenuti minimi:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività di lavoro svolta;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso pattuito al momento dell’incarico.

L’annullamento della comunicazione (o la modifica dei dati contenuti nella comunicazione stessa) potrà essere eventualmente effettuata in qualsiasi momento che preceda l’inizio dell’attività del prestatore.

 

Ci sono delle eccezioni?

Oltre ai rapporti di natura subordinata sono esclusi:

  • collaborazioni coordinate e continuative;
  • prestazioni occasionali nelle forme regolate dall’art. 54 bis del D. L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017);
  • professioni intellettuali;
  • tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
  • rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale”.

 

Scarica qui la Nota n.29 dell’11 gennaio 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro