Riforma Sicurezza sul Lavoro: cosa cambia con la Legge 215/2021
Le novità della Legge 215/2021: modifiche al D.Lgs. 81/2008, obblighi per il datore di lavoro, ruolo del preposto e nuove sanzioni in materia di sicurezza
Riforma della Sicurezza sul Lavoro: cosa cambia con la Legge 215/2021
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del D.L. 146/2021, il panorama normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha subito un'importante revisione. Il provvedimento – denominato “Decreto Fisco e Lavoro” – ha introdotto modifiche sostanziali a ben 14 articoli del D.Lgs. 81/2008, oltre alla sostituzione completa dell’Allegato I relativo ai casi di sospensione dell’attività imprenditoriale.
L’obiettivo? Rafforzare le tutele prevenzionistiche e potenziare il sistema di vigilanza e formazione. Vediamo insieme i principali punti della riforma.
1. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (Art. 18)
Una delle novità di maggiore rilievo è l’obbligo di individuazione del preposto, ovvero della figura incaricata di vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il preposto non può subire alcun pregiudizio per lo svolgimento del proprio ruolo, e i contratti collettivi possono prevedere un compenso specifico.
2. Ruolo e responsabilità del preposto (Art. 19)
Il preposto assume un ruolo operativo centrale: non solo deve vigilare, ma anche intervenire direttamente in caso di comportamenti non conformi, interrompendo le attività pericolose e segnalando le non conformità rilevate a superiori e datori di lavoro.
Importante novità: il preposto deve essere indicato esplicitamente nei contratti di appalto/subappalto (art. 26, comma 8-bis).
3. Formazione e addestramento (Art. 37)
Viene rafforzato l’impianto formativo. In particolare:
La formazione per preposti deve essere in presenza e aggiornata almeno ogni 2 anni o ogni volta che emergano nuovi rischi.
L’addestramento deve essere tracciato in appositi registri (anche digitali) e realizzato attraverso prove pratiche.
Anche il datore di lavoro è ora obbligato a ricevere formazione e aggiornamento.
Un nuovo Accordo Stato-Regioni dovrà armonizzare tutti i percorsi formativi entro la fine del 2022.
4. Sistema di vigilanza potenziato (Art. 13 e 14)
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) assume un ruolo chiave nella vigilanza. L’art. 14 prevede la sospensione dell’attività imprenditoriale:
Quando almeno il 10% dei lavoratori è irregolare.
In presenza di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza (come indicate nel nuovo Allegato I).
Inoltre, l’INL è tenuto a redigere una relazione annuale sull’attività di contrasto al lavoro irregolare.
5. Sanzioni più severe (Art. 55 e Allegato I)
Le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi in materia di formazione, nomina del medico competente, fornitura DPI o gestione degli appalti sono state inasprite.
L’Allegato I al Testo Unico è stato completamente riscritto e prevede:
Sanzioni economiche specifiche per ciascuna violazione.
Sospensione immediata dell’attività imprenditoriale per le non conformità più gravi.
6. Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione – SINP (Art. 8)
Il SINP è stato riformato per potenziare la raccolta e condivisione di dati su infortuni, malattie professionali e sanzioni. INAIL è designato titolare del trattamento dei dati, nel rispetto del Regolamento Europeo GDPR.
7. Organismi Paritetici e Fondo di Sostegno (Art. 51 e 52)
Viene istituito un repertorio ufficiale degli Organismi Paritetici, che dovranno comunicare annualmente i dati relativi alle imprese aderenti e alle attività svolte.
Entro il 30 giugno 2022 è atteso anche il decreto attuativo per il Fondo di sostegno a:
Piccole e medie imprese
RLS territoriali
Attività di pariteticità
8. Focus sulla scuola e altri settori
Viene esclusa la responsabilità dei dirigenti scolastici in caso di mancata manutenzione, qualora abbiano effettuato tempestiva richiesta agli enti preposti.
Viene inoltre ridisegnato il ruolo dei Comitati regionali di coordinamento e dei soggetti coinvolti nella vigilanza a livello territoriale.
9. Notifica preliminare nei cantieri (Art. 99)
Le notifiche prodotte da committente o responsabile dei lavori saranno ora raccolte in una banca dati dell’Ispettorato, per migliorare la trasparenza e la tracciabilità delle attività cantieristiche.
Conclusione: più prevenzione, ma anche più responsabilità
La Legge 215/2021 rappresenta un passaggio epocale nella gestione della sicurezza sul lavoro. Rafforza il ruolo della vigilanza, formalizza i compiti del preposto, impone obblighi precisi ai datori di lavoro e amplia l’ambito delle sanzioni.
È fondamentale che le imprese si adeguino rapidamente alle nuove disposizioni, adottando un approccio proattivo alla gestione della sicurezza. Questo significa:
Formare correttamente i preposti.
Tracciare le attività di addestramento.
Aggiornare le procedure di vigilanza interna.
Tenere sotto controllo le responsabilità in appalto e subappalto.
Solo così sarà possibile evitare sanzioni e sospensioni, ma soprattutto tutelare realmente la salute e la sicurezza delle persone.