Messa in servizio e verifica periodica di apparecchi e attrezzature di sollevamento di tipo mobile
Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del D.M. 11 aprile 2011
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO MOBILE: MESSA IN SERVIZIO E VERIFICA PERIODICA
L’INAIL ha pubblicato le “Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del D.M. 11 aprile 2011” relativamente agli apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile.
Le istruzioni elaborate costituiscono delle modalità operative per l’effettuazione della prima verifica periodica e definisce le modalità per la conduzione dei controlli da parte dei soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA. Possono comunque essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (RSPP, Datore di Lavoro, Coordinatori di Cantiere, Preposti RLS) anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti.
Il D.M. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo mobile, non azionato a mano con portata superiore a 200 kg, provveda a:
- dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale dell’Inail competente, che provvede all’assegnazione di una matricola;
- richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale dell’Inail competente, secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al lgs. 81/08 e s.m.i.; questo allegato, per le attrezzature di sollevamento, prescrive periodicità variabili in base alla loro vetustà e al settore di impiego; in particolari settori, infatti, quali costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo la frequenza di verifica si riduce. Nello specifico, per le attrezzature di sollevamento di tipo mobile si riporta di seguito l’indicazione delle periodicità prescritte:
Per quanto riguarda l’individuazione dei settori di impiego si può far riferimento alla nota prot. 15/VI/0021784 del 11/12/2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui sono state definite le assimilazioni dei settori di impiego.
La circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che le attrezzature di sollevamento di tipo mobile, immesse sul mercato prive di marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo, di esclusiva competenza dell’Inail, al termine del quale rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima. In caso quindi di apparecchi di sollevamento di tipo mobile immessi sul mercato prima di settembre 1996, ovvero privi di marcatura CE ai sensi della direttiva macchine, il datore di lavoro dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per gli apparecchi di sollevamento mobili marcati CE, invece, il datore di lavoro, qualora non avesse già provveduto ai sensi del previgente regime di verifica periodica, dovrà procedere ad inoltrare la comunicazione di messa in servizio dell’apparecchio all’unità operativa territoriale Inail competente, che procederà all’assegnazione della matricola.
Gli apparecchi di sollevamento mobili, già sottoposti a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA prima della data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011, pur in assenza del libretto delle verifiche rilasciato dall’allora ISPESL o dall’Inail, come previsto dalle procedure di cui alla Circolare M.I.C.A. n. 162054/97 e alla successiva Circolare M.L.P.S. n. 23/12 al punto 10.2, rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima.
Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un apparecchio di sollevamento di tipo mobile
Il d.m. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo mobile provveda a dare comunicazione di messa in servizio all’unità operativa territoriale Inail.
Dal 27 maggio 2019, pertanto, la comunicazione di messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA, che consente la gestione informatizzata della richiesta.
Richiesta di prima verifica periodica
Il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. in conformità alla periodicità stabilita dall’allegato VII al medesimo decreto, deve provvedere a richiedere all’unità operativa territoriale Inail competente la prima delle verifiche periodiche per gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile. La periodicità indicata nel suddetto allegato, come evidente dal punto 3.1.1 dell’allegato II al d.m. 11 aprile 2011 rappresenta il termine ultimo entro il quale l’attrezzatura di lavoro deve essere necessariamente sottoposta a verifica. In assenza dell’effettuazione della suddetta verifica periodica entro il termine prescritto, l’attrezzatura non potrà essere utilizzata.
Dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti inizia il computo dei quarantacinque giorni entro i quali l’Inail può intervenire effettuando direttamente la verifica oppure incaricando la ASL/ARPA, laddove sono stati stipulati accordi ai sensi dell’articolo 2 comma 3 del d.m. 11 aprile 2011, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta, scelto negli elenchi regionali Inail, reperibili sul portale Inail.