Il Senato ha approvato l'11 dicembre 2024 il disegno di legge n. 1264, noto come DDL Lavoro, collegato alla legge di Bilancio. Questo disegno introduce significative modifiche al Decreto Legislativo 81/08, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Relazione annuale sulla sicurezza

È stato introdotto l'articolo 14-bis, che obbliga il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a presentare alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. La relazione dovrà includere:

  • Un'analisi della situazione dell'anno precedente.
  • Le misure da adottare per migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • I programmi legislativi pianificati per l'anno in corso.

Medici competenti e verifica dei requisiti

All'articolo 38 è stato aggiunto il comma 4-bis, che assegna al Ministero della Salute il compito di verificare, tramite l'anagrafe nazionale dei crediti formativi, il mantenimento dei requisiti da parte dei medici competenti. Questo controllo è fondamentale per garantire la loro permanenza nell'elenco ufficiale.

Modifiche alla sorveglianza sanitaria

L'articolo 41 ha subito diverse innovazioni:

  • Visite mediche preventive preassuntive: possono essere effettuate anche prima dell'assunzione.
  • Visite mediche per assenze prolungate: il medico competente può decidere se effettuare una visita per assenze continuative di oltre 60 giorni. In caso negativo, deve comunque esprimere un giudizio di idoneità.
  • Riduzione degli esami ripetitivi: il medico deve considerare le indagini e gli esami clinici già effettuati dal lavoratore, evitando duplicazioni inutili, purché compatibili con le finalità della visita preventiva.

Utilizzo di locali sotterranei

L'articolo 65 è stato aggiornato per consentire l'uso di locali sotterranei o semisotterranei, a condizione che:

  • Non vi siano emissioni di agenti nocivi.
  • Siano rispettati specifici requisiti di aerazione, illuminazione e microclima indicati nell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08.

Il datore di lavoro dovrà comunicare l'utilizzo di tali locali all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite posta elettronica certificata, allegando la documentazione necessaria. I locali potranno essere utilizzati dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo richieste di integrazioni.

Modifiche minori

Tra le altre modifiche:

  • La terminologia relativa agli organi di vigilanza è stata aggiornata con riferimento alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) per il ricorso avverso il giudizio rilasciato dal medico competente.
  • L'articolo 12 è stato modificato esplicitando che la Commissione per gli Interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve comprendere rappresentanti con competenze giuridiche.
  • Alcuni riferimenti normativi sono stati aggiornati all'anno 2024.


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