Modifiche al D.Lgs. 81/08: Le Novità del DDL Lavoro 2024
Scopri le principali modifiche al D.Lgs. 81/08 introdotte dal DDL Lavoro 2024: relazione annuale sulla sicurezza, sorveglianza sanitaria, utilizzo dei locali sotterranei e nuovi obblighi per i medici competenti.
Il Senato ha approvato l'11 dicembre 2024 il disegno di legge n. 1264, noto come DDL Lavoro, collegato alla legge di Bilancio. Questo disegno introduce significative modifiche al Decreto Legislativo 81/08, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
Relazione annuale sulla sicurezza
È stato introdotto l'articolo 14-bis, che obbliga il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a presentare alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. La relazione dovrà includere:
- Un'analisi della situazione dell'anno precedente.
- Le misure da adottare per migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- I programmi legislativi pianificati per l'anno in corso.
Medici competenti e verifica dei requisiti
All'articolo 38 è stato aggiunto il comma 4-bis, che assegna al Ministero della Salute il compito di verificare, tramite l'anagrafe nazionale dei crediti formativi, il mantenimento dei requisiti da parte dei medici competenti. Questo controllo è fondamentale per garantire la loro permanenza nell'elenco ufficiale.
Modifiche alla sorveglianza sanitaria
L'articolo 41 ha subito diverse innovazioni:
- Visite mediche preventive preassuntive: possono essere effettuate anche prima dell'assunzione.
- Visite mediche per assenze prolungate: il medico competente può decidere se effettuare una visita per assenze continuative di oltre 60 giorni. In caso negativo, deve comunque esprimere un giudizio di idoneità.
- Riduzione degli esami ripetitivi: il medico deve considerare le indagini e gli esami clinici già effettuati dal lavoratore, evitando duplicazioni inutili, purché compatibili con le finalità della visita preventiva.
Utilizzo di locali sotterranei
L'articolo 65 è stato aggiornato per consentire l'uso di locali sotterranei o semisotterranei, a condizione che:
- Non vi siano emissioni di agenti nocivi.
- Siano rispettati specifici requisiti di aerazione, illuminazione e microclima indicati nell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08.
Il datore di lavoro dovrà comunicare l'utilizzo di tali locali all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite posta elettronica certificata, allegando la documentazione necessaria. I locali potranno essere utilizzati dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo richieste di integrazioni.
Modifiche minori
Tra le altre modifiche:
- La terminologia relativa agli organi di vigilanza è stata aggiornata con riferimento alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) per il ricorso avverso il giudizio rilasciato dal medico competente.
- L'articolo 12 è stato modificato esplicitando che la Commissione per gli Interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve comprendere rappresentanti con competenze giuridiche.
- Alcuni riferimenti normativi sono stati aggiornati all'anno 2024.