Modulo Cantieri: facciamo chiarezza su un obbligo spesso interpretato in modo troppo esteso

Dopo l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, stanno aumentando le richieste rivolte alle imprese di produrre l’attestato del cosiddetto “Modulo Cantieri” di 6 ore per il Datore di Lavoro.  In alcuni casi la richiesta viene formulata automaticamente dal CSE, dal committente o dal consulente semplicemente perché l’impresa deve accedere a un cantiere. Ma lavorare in un cantiere non significa automaticamente essere un’impresa affidataria. Ed è proprio questa distinzione a determinare se il modulo aggiuntivo “Cantieri” sia obbligatorio oppure no.

Cosa prevede realmente l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?

Il nuovo Accordo introduce un corso di formazione per tutti i Datori di Lavoro della durata minima di 16 ore. Accanto a questo percorso generale è previsto uno specifico:

Modulo aggiuntivo “Cantieri” – durata minima 6 ore

Il testo dell’Accordo è particolarmente chiaro nell’individuazione del destinatario. Il modulo riguarda infatti i: “Compiti specifici del datore di lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili”. L’Accordo precisa inoltre che il corso per Datore di Lavoro, integrato con questo modulo aggiuntivo, assolve gli obblighi formativi previsti dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008 per il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria. Pertanto, il modulo aggiuntivo di 6 ore non è stato previsto indistintamente per tutti i Datori di Lavoro delle imprese che accedono a un cantiere.

Ma chi è davvero l’impresa affidataria?

Per rispondere occorre partire dall’art. 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 81/2008. La norma definisce impresa affidataria: l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente, che nell’esecuzione dell’opera può eventualmente avvalersi di imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi. Il punto fondamentale è quindi il rapporto contrattuale con il committente. Non è il semplice ingresso in cantiere a rendere un’impresa “affidataria”.

Impresa affidataria e impresa esecutrice non sono la stessa cosa

Il Testo Unico distingue espressamente le due figure.

  • L’impresa affidataria è titolare del contratto di appalto stipulato con il committente.
  • L’impresa esecutrice, invece, è l’impresa che esegue materialmente un’opera o parte di essa impiegando proprie risorse umane e materiali.

Un’impresa può quindi essere:

  • affidataria ed esecutrice, quando riceve direttamente l’appalto dal committente ed esegue con proprie maestranze;
  • affidataria ma non esecutrice, quando riceve l’appalto e subappalta integralmente le lavorazioni;
  • esecutrice ma non affidataria, quando opera in cantiere in forza di un subappalto ricevuto da un’altra impresa.

Ed è proprio quest’ultimo caso che spesso genera l’equivoco.

Se sono una ditta subappaltatrice devo fare il Modulo Cantieri per Datore di Lavoro?

No, non per il solo fatto di operare all’interno di un cantiere. Se l’impresa:

  • esegue una lavorazione;
  • utilizza propri lavoratori;
  • redige il proprio POS;
  • accede al cantiere;
  • ma ha ricevuto l’incarico in subappalto da un’altra impresa,

si configura normalmente come impresa esecutrice, non come impresa affidataria ai sensi dell’art. 89. Il suo Datore di Lavoro deve naturalmente rispettare tutti gli obblighi di sicurezza applicabili alla propria impresa e al cantiere, ma non diventa per questo destinatario del modulo aggiuntivo “Cantieri” previsto specificamente per il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria.

Perché il modulo è collegato proprio all’impresa affidataria?

La risposta emerge chiaramente dall’art. 97 del D.Lgs. 81/2008. Il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria ha obblighi ulteriori rispetto a quelli propri della semplice impresa esecutrice. Deve, tra l’altro:

  • verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  • verificare l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC;
  • coordinare gli interventi previsti dagli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008;
  • verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio POS prima della loro trasmissione al CSE.

L’art. 97, comma 3-ter, prevede quindi che, per lo svolgimento di queste attività, il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti siano in possesso di adeguata formazione.

Ed è esattamente su questi compiti che è costruito il nuovo modulo aggiuntivo di 6 ore.

La tabella che evita gli equivoci

Situazione dell’impresaImpresa affidataria?Impresa esecutrice?Modulo aggiuntivo Cantieri per il DL
Contratto diretto con il committente ed esecuzione con propri lavoratoriSìSìSì
Contratto diretto con il committente e lavori completamente subappaltatiSìNoSì
Impresa che lavora in subappalto per conto dell’affidatariaNoSìNo*
Impresa esecutrice che accede al cantiere solo per una propria lavorazione specialistica in subappaltoNoSìNo*
Impresa con contratto diretto con il committente per uno specifico lotto di lavoriSìEventualmenteSì
Lavoratore autonomo incaricato da un’impresaNoNoNon applicabile

* Ferma restando naturalmente la formazione generale prevista per il Datore di Lavoro e ogni altro obbligo formativo applicabile all’impresa, ai lavoratori e alle specifiche attività svolte.

Attenzione: l’impresa affidataria può anche non avere subappaltatori

Questo è un altro punto sul quale è facile fare confusione. Per essere impresa affidataria non è necessario avere imprese in subappalto. Se un’impresa firma direttamente il contratto di appalto con il committente e successivamente esegue tutto il lavoro con i propri dipendenti, è contemporaneamente: impresa affidataria + impresa esecutrice.

Il modulo aggiuntivo “Cantieri” è quindi richiesto al relativo Datore di Lavoro. La possibilità di utilizzare imprese subappaltatrici contenuta nella definizione dell’art. 89 è infatti una possibilità, non una condizione necessaria per essere qualificati come impresa affidataria.

E se il committente affida direttamente lavori a più imprese?

Anche qui occorre guardare ai contratti e non semplicemente all’organigramma del cantiere. Immaginiamo che il committente affidi direttamente:

  • le opere edili all’Impresa A;
  • gli impianti elettrici all’Impresa B;
  • gli impianti meccanici all’Impresa C.

Se le tre imprese sono ciascuna titolari di un proprio contratto di appalto direttamente con il committente, la verifica sulla qualifica di impresa affidataria deve essere effettuata rispetto a ciascun affidamento. Non è quindi corretto identificare automaticamente come affidataria soltanto la società “più grande” o quella maggiormente presente in cantiere.

Essere presenti in cantiere non basta

Il criterio: “la tua azienda entra in cantiere, quindi il Datore di Lavoro deve avere il Modulo Cantieri” non trova riscontro nel testo dell’Accordo. ,Il ragionamento corretto dovrebbe invece essere: Chi ha affidato i lavori all’impresa? Se il contratto di appalto è stato stipulato direttamente con il committente, l’impresa può configurarsi come affidataria. Se invece l’impresa opera sulla base di un subappalto ricevuto dall’impresa affidataria, si configura come impresa esecutrice/subappaltatrice e il solo ingresso in cantiere non determina l’obbligo del modulo aggiuntivo previsto per il Datore di Lavoro dell’affidataria.

Le richieste dei CSE: prima di chiedere l’attestato occorre qualificare l’impresa

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione – CSE svolge un ruolo fondamentale di coordinamento e controllo all’interno del cantiere. Proprio per questo, però, la verifica documentale dovrebbe partire dalla corretta qualificazione del soggetto. Richiedere indistintamente il modulo “Cantieri” ai Datori di Lavoro di tutte le imprese esecutrici rischia di confondere due concetti differenti: lavorare in un cantiere e svolgere il ruolo di impresa affidataria.

Una richiesta documentale generalizzata non modifica infatti la qualificazione giuridica dell’impresa. Prima di richiedere l’attestato è quindi opportuno verificare:

  1. chi è il committente;
  2. chi ha stipulato il contratto direttamente con il committente;
  3. quali sono le imprese affidatarie;
  4. quali sono invece le imprese esecutrici/subappaltatrici;
  5. quale ruolo ricopre concretamente l’impresa interessata.

Il caso pratico

Un’impresa di manutenzione viene incaricata da una società edile per realizzare una specifica lavorazione all’interno di un cantiere. L'impresa:

  • invia tre propri lavoratori;
  • predispone il POS;
  • fornisce DPI e attrezzature;
  • partecipa alle riunioni di coordinamento;
  • opera materialmente all’interno del cantiere.

Tutto questo la rende certamente impresa esecutrice. Ma se il contratto è stato stipulato con l’impresa affidataria e non direttamente con il committente, non diventa per questo impresa affidataria. Di conseguenza, il Datore di Lavoro non è obbligato a frequentare il modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore per il semplice fatto che i propri lavoratori operano nel cantiere.

Non confondiamo il corso per Datore di Lavoro con il Modulo Cantieri

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni occorre distinguere due obblighi differenti.

Corso Datore di Lavoro: Il nuovo Accordo prevede per i Datori di Lavoro un corso della durata minima di 16 ore, con i relativi obblighi di aggiornamento.

Modulo aggiuntivo Cantieri: È invece un percorso aggiuntivo di almeno 6 ore collegato agli specifici compiti del Datore di Lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili.

Pertanto: 16 ore Datore di Lavoro ≠ automaticamente 16 + 6 ore Cantieri.

Le ulteriori 6 ore diventano necessarie quando il Datore di Lavoro ricopre il ruolo per il quale il modulo è stato espressamente previsto.


FAQ – Modulo Cantieri per Datori di Lavoro

Tutti i Datori di Lavoro delle imprese edili devono frequentare il Modulo Cantieri?

No. Il modulo aggiuntivo previsto dall’Accordo è collegato al ruolo di Datore di Lavoro dell’impresa affidataria, non semplicemente al codice ATECO dell’azienda o al fatto che l’impresa lavori nel settore edile.

Se i miei dipendenti entrano in un cantiere devo fare le 6 ore?

Non necessariamente. Occorre verificare se la tua impresa è affidataria oppure soltanto esecutrice/subappaltatrice.

Come faccio a capire se sono impresa affidataria?

Il criterio principale è verificare con chi è stato stipulato il contratto di appalto. L’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 identifica come affidataria l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente.

Se non ho subappaltatori sono comunque affidataria?

Sì. Se hai ricevuto direttamente l’appalto dal committente, puoi essere impresa affidataria anche quando esegui integralmente i lavori con le tue maestranze.

Un’impresa subappaltatrice è un’impresa affidataria?

In linea generale no, se il suo contratto è stipulato con l’impresa affidataria e non direttamente con il committente. Si tratta normalmente di un’impresa esecutrice.

Il CSE può chiedere il Modulo Cantieri a tutte le imprese?

Il CSE può effettuare le verifiche e richiedere la documentazione necessaria nell’ambito dei propri compiti, ma l’esistenza di uno specifico obbligo formativo deve essere valutata sulla base del ruolo effettivamente ricoperto dall’impresa secondo il D.Lgs. 81/2008. La semplice presenza dell’impresa in cantiere non la trasforma in impresa affidataria.

Fonti normative

  • Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. Atti n. 59/CSR, pubblicato sulla G.U. n. 119 del 24 maggio 2025 – Corso per Datore di Lavoro e Modulo aggiuntivo “Cantieri”.
  • D.Lgs. 81/2008, art. 89, comma 1, lett. i) – definizione di impresa affidataria.
  • D.Lgs. 81/2008, art. 89, comma 1, lett. i-bis) – definizione di impresa esecutrice.
  • D.Lgs. 81/2008, art. 97 – obblighi del Datore di Lavoro dell’impresa affidataria e relativo requisito formativo.
  • D.Lgs. 81/2008, art. 92 – obblighi del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori.

Prima di iscrivere il Datore di Lavoro al corso, verifichiamo il ruolo dell’impresa

Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni è importante aggiornare la formazione, ma è altrettanto importante evitare di applicare obblighi formativi a soggetti ai quali la norma non li attribuisce.

NovaSafe supporta imprese, committenti e professionisti nella corretta individuazione degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal nuovo Accordo Stato-Regioni.

Prima di iscrivere automaticamente il Datore di Lavoro al Modulo Cantieri è quindi utile farsi tre semplici domande:

Il contratto è stato stipulato direttamente con il committente?

L’azienda è realmente qualificabile come impresa affidataria ai sensi dell’art. 89?

Oppure opera semplicemente come impresa esecutrice nell’ambito di un subappalto?

NovaSafe può verificare il corretto inquadramento dell’impresa e individuare gli effettivi obblighi formativi applicabili, evitando corsi inutili e, allo stesso tempo, eventuali carenze formative.



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