Modulo integrativo Cantieri: quando è obbligatorio per i Datori di Lavoro
Modulo integrativo “Cantieri”: obblighi formativi per Datori di Lavoro delle imprese affidatarie secondo l’Accordo Stato-Regioni 2025
Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la formazione in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è stata ridefinita in modo puntuale. In particolare, per i Datori di Lavoro e i Dirigenti delle imprese affidatarie è stato introdotto uno specifico Modulo integrativo “Cantieri” della durata di 6 ore, obbligatorio ai fini dell’adempimento dell’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08. Ricordiamo che l’impresa affidataria è l’impresa che stipula il contratto di appalto con il committente e che, nell’esecuzione dei lavori in cantiere, può eventualmente avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi (art. 89 del D.Lgs. 81/08).
Il modulo integrativo “Cantieri”, della durata di 6 ore, non sostituisce la formazione di base prevista per tutte le aziende, ma si aggiunge ad essa ed è richiesto esclusivamente quando l’impresa opera, anche occasionalmente, in contesti riconducibili ai cantieri temporanei o mobili ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08.
In questo articolo analizziamo quando il Modulo “Cantieri” è effettivamente necessario, quali sono le casistiche più ricorrenti, i settori coinvolti, le conseguenze in caso di mancata formazione e le ipotesi di esenzione previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Datore di Lavoro dell’impresa affidataria.
Quando il Datore di Lavoro deve frequentare il Modulo “Cantieri”: casi pratici
Il Datore di lavoro che non ha mai svolto un Corso per datori di lavoro oppure un Corso di formazione art.97 D. Lgs 81/08, deve provvedere subito allo svolgimento del Corso per datore di lavoro (16 ore) e al Corso integrativo cantieri (6 ore).
Il Datore di lavoro che ha svolto un Corso per datori di lavoro con contenuti conformi al nuovo Accordo 2025, ma non ha mai svolto un Corso di formazione art.97 D.Lgs. 81/08, deve provvedere subito allo svolgimento del Corso integrativo cantieri (6 ore).
Il Datore di lavoro che ha svolto un Corso per datori di lavoro con contenuti non conformi al nuovo Accordo 2025 e che ha svolto un Corso di formazione art. 97D.Lgs. 81/08 con contenuti non conformi a quelli previsti per il Corso integrativo cantieri (6 ore), dovrà regolarizzare entrambe le formazioni entro il 24/05/2027.
Il Datore di lavoro che ha svolto un Corso per datori di lavoro con contenuti conformi al nuovo Accordo 2025, ma che ha svolto un Corso di formazione art. 97D.Lgs. 81/08 con contenuti non conformi a quelli previsti per il Corso integrativo cantieri (6 ore), dovrà frequentare il Corso integrativo cantieri (6 ore) entro il 24/05/2027.
Per comprendere le diverse situazioni sopra riportate, dobbiamo innanzitutto considerare che già prima del 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore dell'Accordo del 17 aprile 2025), il datore di lavoro dell'impresa affidataria doveva essere in possesso di "adeguata" formazione in materia di salute e sicurezza obbligatoria ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/08. Dunque, se non era o non è in possesso tale formazione, poteva e può essere sanzionato.
Quali imprese e attività sono obbligate al Modulo “Cantieri”?
Il Modulo “Cantieri” riguarda tutte le imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08. L’ambito di applicazione è chiarito dall’Allegato X, che comprende i lavori edili o di ingegneria civile, esemplificati nel seguente elenco:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento di operefisse, permanenti o temporanee;
- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime e idroelettriche;
- lavori di scavo, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
- opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
I moduli aggiuntivi trovano applicazione non solo nell’edilizia residenziale e industriale, ma anche nelle attività di manutenzione straordinaria, impiantistica e nelle opere di ingegneria civile, ogni volta che le attività lavorative ricadono nella definizione di cantiere temporaneo o mobile.
Mancata formazione del Modulo “Cantieri”: che succede in questo caso?
L’assenza di questa formazione comporta la non conformità normativa. Un’impresa affidataria le cui figure apicali non abbiano frequentato il Modulo “Cantieri” non può operare nei cantieri temporanei o mobili, e può incorrere nella sospensione delle attività e in gravi conseguenze in caso di controlli o infortuni.
Le imprese che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili devono essere in possesso della patente a crediti. Ricordiamo che uno dei requisiti per richiederla è l’adempimento agli obblighi formativi previsti dal D. Lgs 81/08, tra cui anche la formazione per datori di lavoro e dirigenti, ora definita dall’Accordo Stato Regioni del 17/04/25. Per ottenere la patente a punti, l’impresa autocertifica con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di aver adempiuto agli obblighi formativi. L’omessa formazione e addestramento comportano la decurtazione di 2 crediti dalla patente.
Esenzioni dal Modulo “Cantieri”: chi non è tenuto a frequentarlo?
Secondo l’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni 2025, non devono frequentare il modulo:
- Datore di lavoro che svolge i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione (DDL-RSPP) in possesso del modulo integrativo 3 “Costruzioni” (16 ore);
- Datore di lavoro che svolge i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione che ha svolto il corso di formazione per DDL-RSPP rischio Alto da 48 ore previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e nel cui attestato sia esplicitamente riportato il codice ATECO 2007 – F (in questo modo viene riconosciuto il credito formativo totale sia per il Modulo comune -8 ore- e sia per il Modulo Integrativo 3 “Costruzioni” ai sensi del nuovo Accordo Stato Regioni 2025);
- RSPP e ASPP con attestato del Modulo di Specializzazione B-SP3 “Costruzioni” (16 ore), corrispondente al “vecchio” modulo BSP2 dell’Accordo del 7/07/2016;
- Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
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