L'Inail ha elaborato l'opuscolo "Riconoscere per prevenire i fenomeni di molestia e violenza sul luogo di lavoro" allo scopo di prendere piena coscienza del problema e dunque riconoscere, contrastare e prevenire questi fenomeni, sapendo a chi segnalarli per ottenere aiuto.

Definizioni

Molestia sul  lavoro:  quei  comportamenti  indesiderati,  posti  in  essere  per ragioni anche connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,  umiliante  o  offensivo  (d.lgs  198/2006,  articolo  26,  comma  1). Costituisce circostanza  aggravante  il  fatto  che  la  molestia  sessuale  sia accompagnata da minacce implicite od esplicite o da ricatti da parte di superiori gerarchici  o  di  persone  che  possano  comunque  influire  sulla  costituzione,  lo svolgimento e l’estinzione del rapporto di lavoro.

Violenza  sul  lavoro:  riguarda  gli  “incidenti in  cui  il  personale  è  abusato, minacciato o aggredito in circostanze relative al lavoro, incluso il pendolarismo da e verso il lavoro, con esplicite o implicite conseguenze su salute, sicurezza e benessere” (Organizzazione Mondiale della Sanità).

I profili penalistici 

L'ordinamento italiano non prevede una fattispecie ad hoc riguardo ai reati così come codificati. A livello giurisprudenziale le molestie sul lavoro sono state, a seconda della gravità e delle modalità dei comportamenti molesti, sussunte in vari reati (es. violenza privata).

Come riconoscere situazioni di molestie e violenza

In quali luoghi possono verificarsi?

  • Nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro.
  • In luoghi in cui la lavoratrice o il lavoratore riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi.
  • Durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate al lavoro.
  • A seguito  di  comunicazioni  di  lavoro,  incluse  quelle  rese  possibili  dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
  • Durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.

Dove finisce il complimento e inizia la molestia sessuale?

Mentre alcuni gesti o proposte sono considerate chiaramente inaccettabili, certi  comportamenti  a  volte  non sono  considerati  univocamente  inappropriati.  Ogni persona tuttavia, nell’ambiente di lavoro, deve sentirsi libera di dire che trova un comportamento  offensivo  o  inappropriato  ed  aspettarsi  che  gli  altri  la rispettino. Un comportamento  che  offende  qualcuno  involontariamente  può  essere rapidamente corretto senza causare danni. L'obiettivo  è  creare  una  cultura  del  lavoro  in  cui  tutti  si  sentono  ascoltati  e rispettati. La molestia sessuale, invece, viola la dignità della persona, creando sul luogo di lavoro un ambiente intimidatorio, ostile, degradante o umiliante.

La molestia sessuale spesso mette a repentaglio la salute, la carriera, ecc., di una persona  vulnerabile  per  la  sua  posizione  (a  causa  del  genere,  dell’età,  dello status sociale, della disabilità, ecc.). 

Sono di fronte ad una molestia a sfondo sessuale quando si verificano:

  • contatti fisici fastidiosi e indesiderati;
  • apprezzamenti indesiderati, verbali o non verbali;
  • commenti inappropriati con riferimenti alla sessualità della persona;
  • scritti ed espressioni verbali sulla presunta inferiorità della persona in quanto appartenente a un determinato sesso o denigratori in ragione della diversità di espressione della sessualità;
  • gesti, proposte o “scherzi” a sfondo sessuale;
  • domande invadenti su relazioni personali;
  • invio di immagini o e-mail inappropriate;
  • un approccio  fisico  di  natura  sessuale,  o  la  richiesta  di  un  rapporto  fisico quando l’altro/a non mostra alcun interesse;
  • intimidazioni, minacce  e  ricatti  subiti  per  aver  respinto  comportamenti finalizzati al rapporto sessuale.


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Fonte: EU-OSHA, infografica “Sexual harassment at work (2015). Rielaborata e tradotta.

 

Quando si verifica una molestia psicologica?

La  molestia  psicologica  deve  essere  distinta  dai  problemi  relazionali  o  dai conflitti personali tra due persone. Sono di fronte ad una molestia psicologica quando un collega o un gruppo di colleghi tengono in modo continuato un comportamento scorretto nei confronti di un altro lavoratore, di un gruppo di colleghi, di un superiore o di un sottoposto individuato come vittima, umiliato, offeso, minacciato.

Alcuni esempi:

  • urlare;
  • usare un linguaggio offensivo o sarcastico;
  • offendere;
  • criticare continuamente il/la lavoratore/trice;
  • escludere il/la lavoratore/trice da eventi sociali o dai coffee break;
  • nascondere informazioni importanti;
  • assegnare al/alla lavoratore/trice troppi compiti, troppo difficili, degradanti o troppo facili.

La molestia non deve essere mai tollerata.

Come posso accorgermi del rischio di atti di violenza sul mio luogo di lavoro? 

Un atto di violenza insorge generalmente in situazioni caratterizzate da forte tensione  o  tensione  repressa  oppure  da  pressione,  nonché  laddove  siano  in gioco questioni personali. I contrasti che non sono stati risolti nel modo appropriato possono degenerare in atti di violenza.

 


Fonte: EU-OSHA, infografica “Third-party violence in the workplace” (2015). Rielaborata e tradotta

Cosa  posso  fare  nell’immediato,  in  base  anche  al  mio  ruolo nell’organizzazione?

Per prevenire ulteriori danni e limitare le conseguenze negative è importante:

  • collaborare all’instaurarsi e al consolidarsi di un ambiente di lavoro privo di pregiudizi, nel rispetto della professionalità dei colleghi e dei soggetti terzi con cui si viene a contatto nello svolgimento dei propri compiti;
  • non lasciare solo/a il/la lavoratore/trice che ha subito o che ha assistito a un atto di violenza nelle ore successive all’avvenimento;
  • la partecipazione, la solidarietà e l'appoggio del personale dirigenziale alla vittima;
  • fornire un  sostegno  alla  vittima  nell'immediato  e  nelle  fasi  successive  in caso di sindrome post traumatica;
  • offrire sostegno alla vittima per il disbrigo delle formalità amministrative e giuridiche (denuncia, azioni legali, ecc.);
  • informare gli altri lavoratori per evitare che si diffondano voci infondate;
  • riesaminare la valutazione dei rischi per individuare le misure aggiuntive da adottare.

 Cosa può fare il datore di lavoro?

  • Attuare quanto  previsto  dal  d.lgs.  81/2008  e  s.m.i.,  con  particolare riferimento alla valutazione di tutti i rischi ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato;
  • Formare e  informare  i  lavoratori  sui  temi  della  legalità,  trasparenza, correttezza,  indipendenza,  dignità  e  rispetto  nei  rapporti  interpersonali, comunicazione  non  violenta,  diffondendo  la  conoscenza  degli  strumenti adottati dall’Istituto quali i codici di comportamento ed etico;
  • creare una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco;
  • dare il buon esempio e richiedere atteggiamenti e comportamenti rispettosi dei lavoratori;
  • affrontare precocemente i conflitti tra lavoratori.
  • per quanto  attiene  i  rischi  psico-sociali  (in  particolare  lo  stress  lavoro-correlato), nella valutazione dei rischi prevista ai sensi del d.lgs.81/2008 e s.m.i. questi devono essere considerati e analizzati sia per gli uomini che per le donne, e riportati nel Documento di valutazione dei rischi in modo disaggregato.

In ogni caso, è importante fornire al soggetto vittima di aggressioni, minacce o violenze  la  possibilità  di  ricorrere  a  un’attività  di  riflessione  allo  scopo  di eliminare o alleviare le conseguenze emotive spesso generate da questo tipo di esperienza. 

Cosa fare e a chi rivolgersi se subiamo o siamo testimoni di un evento di molestia o violenza 

L’attuale quadro normativo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, costituito dal  d.lgs.  81/2008  e  s.m.i.,  ha  specificamente  individuato  lo  stress  lavoro-correlato (SLC) come uno dei rischi oggetto di valutazione obbligatoria da parte del Datore di Lavoro e frutto della collaborazione degli attori della prevenzione: 

  • Medico Competente,
  • Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel metodo di valutazione dello SLC promosso dall’Inail, le molestie morali e/o sessuali, rientrano tra quegli indicatori critici denominati “eventi sentinella”. Nei casi di violenza fisica, i fatti sono facili da accertare, mentre è più difficile prevedere  come  la  potenziale  vittima  reagirà  ad  atti  reiterati  di  molestia  e/o violenza  psicologica,  peraltro  più  difficili  da  riconoscere  anche  da  parte  di eventuali testimoni.

Molte  vittime  (uomini  e  donne)  spesso  non  parlano  delle  loro  esperienze  di molestie  ricevute,  per  vergogna,  per  mancanza  di  fiducia  nei  confronti dell’interlocutore, per paura del giudizio.

La cosa fondamentale è fidarsi e affidarsi: no al silenzio!

Le figure di riferimento alle quali potersi rivolgere sono:

  • Il/la Consigliere/a di Fiducia (se presente)
  • il Dirigente
  • il Medico Competente
  • il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
  • la RSU e la RSA
  • Numero verde antiviolenza e stalking 1522 (gratuito, attivo H24).

 

Per approfondimenti normativi…

Norme in ambito europeo

-Direttiva 2002/73/CE da cui si desumono i concetti di 

  • molestie”: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l’effetto di violarne la dignità e di creare  un  clima  intimidatorio,  ostile,  degradante  umiliante  o offensivo;
  • molestie sessuali”:  situazione  nella  quale  si  verifica  un  comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale,  avente  lo  scopo o  l’effetto  di  violare  la  dignità  di  una  persona,  in particolare,  creando  un  clima  intimidatorio,  ostile,  degradante  umiliante  o offensivo. 

-Convenzione OIL del 22/06/1981 n.155 sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

-Raccomandazione  92/131/CEE  del  27/11/1991: sollecita gli Stati membri affinché si adoperino per promuovere la consapevolezza che qualsiasi comportamento a connotazione sessuale  che  offenda  la  dignità  degli  uomini  e  delle  donne  sul  lavoro  è inammissibile; esorta gli Stati membri a  rivedere  e,  se  del  caso,  a  completare  la legislazione  vigente  sulla  lotta  al  mobbing  e  le  molestie  sul  luogo  di  lavoro.

-Accordo  quadro  europeo sullo stress nei luoghi di lavoro  dell’08/10/2004 richiamato dall’articolo 28 comma 1 del d.lgs.81/2008, rileva che la sopraffazione e la violenza sul lavoro sono fattori “stressogeni”.

- Convenzione OIL del 15/06/2006 n.187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro

-Accordo Quadro Europeo sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro del 26/04/2007, recepito anche in Italia con accordi interconfederali per impedire e gestire  le  molestie  e  la  violenza  fisica  sul  luogo  di  lavoro  e condannare tutte le forme di molestia e di violenza con conferma del dovere del datore di lavoro di tutelare i lavoratori contro tali rischi. Da questo Accordo si desume che sul luogo di lavoro possono presentarsi differenti forme di molestie e di violenza che possono:

  • essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale
  • costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici
  • avvenire tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, (es. utenti, pazienti ..)
  • andare da  casi  minori  di  mancanza  di  rispetto  ad  atti  più  gravi  che costituiscono reati 

A  tal  fine  l’Accordo  ha,  tra  gli  altri,  l’obiettivo  di  fornire  ai  datori  di  lavoro,  ai lavoratori ed ai loro rappresentanti un quadro di azioni concrete per individuare, prevenire e gestire le situazioni di molestie e di violenze sul luogo di lavoro.

- Convenzione  del  Consiglio  d’Europa  di  Istanbul  dell’11/05/2011  sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,  ratificata  dall’Italia  con  legge  27  giugno  2013  n.  77.

- Convenzione OIL del 21/06/2019 n. 190 Sull’ eliminazione delle violenze e le molestie sul luogo di lavoro: costituisce un rafforzamento degli strumenti anche giuridici affinché cambino i comportamenti socio-culturali sia degli uomini che delle donne al fine di eliminare pregiudizi, costumi e prassi fondati su modelli stereotipati di genere.

- La  Raccomandazione  dell’OIL  del  21/06/2019  n.  206,  giuridicamente  non vincolante,  fornisce  proposte  e  linee  guida  sull’applicazione  della  suddetta convenzione integrandola.

 

Normativa nazionale

Per la giurisprudenza le molestie e la violenza sono  considerate  un’inosservanza  da  parte  del  datore  di  lavoro  del  generale obbligo contrattuale di garantire l’integrità fisica e morale dei suoi dipendenti imposto dall’art. 2087 c.c. (Corte di Cassazione sez. lavoro n.4774 del 6.3.2006) quindi sono fattori di rischio lavorativo.  

-Articolo 2087 del codice civile Il codice del 1942 prevede “un generale obbligo di  sicurezza  sul  lavoro,  imponendo  all'imprenditore  di  adottare  tutte  le  misure necessarie  per  proteggere  non  solo  l'integrità  fisica,  ma  anche  il  benessere psicologico del lavoratore”.

- Decreto  legislativo  del  30  marzo  2001  n.165  -  Norme  generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni pubbliche  –  all’articolo  30  comma  1  bis  prevede  percorsi  di  protezione  per lavoratrici/lavoratori vittime di violenze o molestie di genere.

- Decreto legislativo dell’11 aprile 2006 n. 198 (c.d. codice delle pari opportunità tra  uomo  e  donna):  all’articolo  26  sancisce  una  equiparazione  tra  molestie sessuali  e  discriminazioni  di  genere  (Cass.  civ.  Sez.  lavoro,  Sentenza  15 novembre 2016, n. 23286).

- Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 -Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: all’articolo 28, assorbe e valorizza il generale obbligo  di  cui  all’articolo  2087  del  codice  civile  in  quanto  colloca,  fra  i  rischi lavorativi  oggetto  della  valutazione  che  ogni  datore  di  lavoro  è  obbligato  ad effettuare, quelli “riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui (...) quelli connessi alle differenze di genere”.

- Legge del 23 aprile  2009 n. 38  “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di  atti  persecutori”.  Con  questa  legge  lo  “stalking” è  entrato  a  far  parte dell’ordinamento italiano, che ha introdotto all’articolo 612 bis del codice penale il reato di “atti persecutori”.

- Legge del 15 ottobre 2013 n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante, tra l’altro, disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere: arricchisce il codice penale di nuove aggravanti e amplia al contempo le misure a tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica.

- Decreto legislativo del 15 giugno 2015 n. 80 -  Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183-    all’articolo  24  contempla  il  congedo retribuito per le donne vittime di violenza

- Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” siglato il 25/01/2016 afferma,  tra  l’altro,  che  ogni  atto  o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro, secondo  le  definizioni  è  inaccettabile  e  che  i  comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno denunciati.

 

Scarica qui l'Opuscolo Inail "Ri-conoscere per prevenire i fenomeni di molestia e violenza sul luogo di lavoro"