In merito alla corretta individuazione dei Preposti, spesso sorgono dubbi sull’idoneità di lavoratori con poca esperienza o con contratto di apprendistato. La normativa vigente, tuttavia, non pone alcun vincolo temporale o contrattuale all’attribuzione di tale ruolo.

Secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/08, il preposto è definito come colui che “sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori”. Si tratta quindi di una funzione che può essere assegnata a qualsiasi lavoratore ritenuto idoneo dal datore di lavoro, in base a competenze, capacità organizzative e affidabilità, indipendentemente dall’anzianità o dalla tipologia contrattuale.

A rafforzare questa interpretazione è intervenuta anche la Nota congiunta INL – Conferenza delle Regioni, che chiarisce che non esiste alcun divieto normativo alla nomina a preposto di un apprendista o di un lavoratore con bassa anzianità, purché dotato delle competenze necessarie e adeguatamente formato. La nota ribadisce che è responsabilità del datore di lavoro valutare caso per caso, tenendo conto della struttura organizzativa, della capacità del lavoratore di esercitare un’effettiva vigilanza e del rispetto degli obblighi formativi.

Ricordiamo infatti che il preposto, per poter svolgere correttamente le proprie funzioni, deve aver ricevuto una formazione specifica, conforme all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e agli Accordi Stato-Regioni, integrata dai contenuti introdotti dalla Legge 215/2021, che ha rafforzato ruolo e responsabilità di questa figura chiave nella prevenzione degli infortuni.

Non esiste, dunque, alcun divieto normativo alla nomina di un apprendista o di un lavoratore con poca anzianità come preposto, a condizione che la scelta sia coerente con l’organizzazione aziendale e con i principi della responsabilità datoriale nella gestione della sicurezza.

In sintesi, la figura del preposto può essere individuata anche tra i lavoratori più giovani o con contratto di apprendistato, purché adeguatamente formati, consapevoli delle responsabilità e in grado di esercitare un’effettiva vigilanza sulle attività lavorative.



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