Formazione sulla Sicurezza: l’obbligo è immediato, non differibile

Uno degli aspetti più discussi negli ultimi anni in tema di salute e sicurezza sul lavoro è la tempistica della formazione obbligatoria per i lavoratori neoassunti. Il vecchio Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 lasciava spazio a interpretazioni fuorvianti: si parlava infatti della possibilità di completare il percorso “entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”.

Questa dicitura ha generato confusione normativa, inducendo erroneamente alcuni datori di lavoro a ritenere lecito l’impiego di personale privo di formazione nelle prime settimane di attività.


Il vecchio limite dei 60 Giorni: una falsa sicurezza

È fondamentale precisare che il limite temporale dei 60 giorni non autorizzava, in alcun modo, a posticipare l’erogazione della formazione rispetto all’inizio dell’attività lavorativa.

Come stabilito dall’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/08, la formazione deve avvenire prima dell’adibizione del lavoratore alla mansione, in particolare in presenza di rischi specifici.

Ricapitolando:

  • Il limite dei 60 giorni era un termine massimo per completare il percorso formativo.

  • Non era mai stato previsto che il lavoratore potesse essere esposto a rischi prima della formazione.

  • La giurisprudenza ha più volte ribadito l’obbligo della formazione preventiva.


Il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025: cambia tutto (e finalmente chiarisce tutto)

Con l’abrogazione dell’Accordo del 2011 e l’introduzione del nuovo testo del 17 aprile 2025, il quadro normativo viene finalmente armonizzato con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

Il nuovo Accordo elimina ogni riferimento al termine dei 60 giorni e stabilisce in modo chiaro che:

La formazione deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Questa disposizione recepisce in maniera inequivocabile il principio secondo cui nessun lavoratore può essere esposto a rischi senza essere stato formato.


Conclusione: formare subito, sempre, senza eccezioni

Il messaggio è ora inequivocabile:
Il lavoratore deve essere formato immediatamente, prima dell’inizio della mansione.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 azzera le ambiguità interpretative e rafforza l’obbligo del datore di lavoro a tutelare la salute e sicurezza dei propri dipendenti sin dal primo giorno.


Focus: struttura della formazione obbligatoria

Il nuovo Accordo conferma la suddivisione della formazione in due moduli:

  • Formazione Generale
    Durata: almeno 4 ore. Valida per tutti i settori produttivi.

  • Formazione Specifica
    Durata: da 4 a 12 ore, in funzione del codice ATECO e del livello di rischio.

Entrambe le tipologie devono essere aggiornate ogni 5 anni con un modulo formativo di almeno 6 ore, comprendente:

  • Aggiornamenti normativi e tecnici

  • Approfondimenti giuridici

  • Applicazioni pratiche e gestionali



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