Come si ottengono i requisiti previsti dal D.I. 6/3/2013?

Il/la docente sulla sicurezza potrà esibire un curriculum dal quale si evinca il rispetto dei criteri, attestati di formazione, attestazioni rilasciate da enti di formazione etc. Risulta comunque sempre utile avere una dichiarazione riportante il criterio previsto dal D.I. 6/3/2013 rispettato.

Il/la docente sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/2013 può svolgere qualsiasi formazione in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro?

La qualificazione di formatore/formatrice ai sensi del D.I. 6/3/2013 non è universale: sono, infatti, presenti riferimenti legislativi che normano alcune attività formative, nei quali sono anche imposti requisiti differenti rispetto a quelli previsti dal D.I. 6/3/2013.

È possibile scaricare qui una pratica guida sui requisiti richiesti al personale docente per le varie attività formative in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Quale aggiornamento deve svolgere il/la docente sulla sicurezza per mantenere la qualifica?

L’ aggiornamento è periodico, con cadenza triennale, o in alternativa:

  • Frequentare seminari, convegni o corsi di aggiornamento organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4 del D. Lgs. 81/08, della durata di 24 ore relativi all’area tematica di competenza
  • Effettuare attività di docenza della durata minima di 24 ore nell’area tematica di competenza

​Qualora un formatore o formatrice sulla sicurezza fosse qualificato/a su più aree tematiche dovrà effettuare un aggiornamento secondo quanto sopra indicato per ogni area tematica di competenza.

I corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP sono validi anche per l’aggiornamento di formatori/formatrici qualificati ai sensi del D.I. 6/3/13?

Sì, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 17/4/25, i corsi di formazione validi per l’aggiornamento degli RSPP / ASPP sono validi anche per l’aggiornamento dei/delle docenti / formatori e formatrici ai sensi del D.I. 6/3/2013.

Quali requisiti deve rispettare il/la docente sulla sicurezza nell’uso delle attrezzature di lavoro di cui all’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025?

La formazione sull’uso delle attrezzature di lavoro (es: carrelli elevatori, PLE, etc.) deve essere effettuata da docenti in possesso dei requisiti di cui al D.I. 06/03/2013 e:

  • Per la parte teorica della formazione i/le docenti devono avere conoscenza tecnica dell’attrezzatura
  • Per la parte pratica della formazione, /le docenti devono avere esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione dell’attrezzatura.


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