01 Giu - 2021

I soggetti che hanno l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico vi devono annotare tutte le caratteristiche quantitative e qualitative del rifiuto. I formulari di riferimento fanno parte integrante del registro medesimo.

 

A fronte delle novità introdotte dal Decreto 116/2020 rispetto all’Articolo 190, le aziende soggette alla tenuta del registro di carico/scarico sono:

  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • imprese ed enti con più di dieci dipendenti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da:
    • lavorazioni artigianali ed industriali;
    • attività di recupero e smaltimento;
  • imprese ed enti produttori di fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque, abbattimento fumi e trattamenti delle acque reflue;
  • attività di raccolta e trasporto a titolo professionale;
  • attività di recupero e smaltimento rifiuti;
  • chi effettua intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione;
  • consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • il gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti (art. 11, comma 7, D.Lgs. 152/2006);
  • il gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta con riguardo ai rifiuti prodotti dalle navi e consegnati nei porti (art. 4, comma 6, D.Lgs. 182/2003).

 

Mentre sono esonerati dall’obbligo di tenere il Registro cronologico di carico e scarico:

 

  • Gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo inferiore a €8.000;
  • Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell’Articolo 212 al comma 8 del D.Lgs. 152/2006, ovvero i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 litri al giorno;
  • consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto che dispongono di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni del registro di carico e scarico (art. 190, comma 8, D.Lgs 152/2006);
  • produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di servizio, commerciali e sanitarie;
  • produttori di rifiuti speciali non pericolosi di demolizione, costruzione e scavo.
  • soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ateco 02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi (barbieri, parrucchiere e tatuatori);
  • produttori di rifiuti pericolosi non qualificabili come imprese o enti;
  • soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art.266 comma 5 D.lgs 152/06);
  • produttori di rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (art. 110, comma 3 e 7, D.Lgs 152/2006)

 

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 4 tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere ai propri obblighi di tenuta del registro avvalendosi delle organizzazioni di categoria interessate o delle loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell’impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.

Le registrazioni, negli altri casi,  devono essere effettuate almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto o dallo scarico del medesimo. Il registro di carico e scarico (e formulari di riferimento) deve essere tenuto presso ogni sede di produzione del rifiuto od unità locale. Non è consentito tenere un registro di carico e scarico nel quale registrare il rifiuto prodotto in più sedi/unità locali: ognuna di esse deve avere il proprio registro.

Le modalità di compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione rifiuti (FIR) sono state delineate rispettivamente dal DM 1 aprile 1998 n. 148 e dal DM 1 aprile 1998 n.145, nonché dalla Circolare esplicativa 4 Agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 del Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, ad oggi ancora vigenti.

I suddetti provvedimenti legislativi illustrano e chiariscono il percorso che deve essere seguito per una corretta compilazione dei due documenti fondamentali per la gestione dei rifiuti.

Nonostante la presenza di tali disposizioni e spiegazioni, si presentano nelle realtà aziendali alcuni casi particolari che gli addetti ai lavori non sanno come risolvere e che sono molto spesso la causa di errori di compilazione con conseguenti pesanti sanzioni a seguito di controlli.

Uno dei problemi che spesso nasce durante la compilazione dei registri di carico e scarico e dei FIR riguarda le annotazioni del peso dei rifiuti. Infatti, molte aziende non riescono a “quantificare” il rifiuto che hanno prodotto e non sanno quindi come annotare l’operazione di carico sul registro e, di conseguenza, quella di scarico.

Il comma 9 dell’art. 190 del D. Lgs. 152/06 ha modificato l’Allegato C-1 sezione III lettera c) del DM n. 148/98, il quale, ad oggi, recita così: “Nella terza colonna devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico (in Kg o in litri e o in metri cubi)”. Pertanto, nel caso in cui non si riesca a definire il peso del rifiuto conferito in deposito temporaneo, il carico sul registro può essere eseguito riportando il volume occupato dal rifiuto stesso in metri cubi, dato sicuramente più facile da stimare (vedi per esempio la volumetria dei contenitori).

Quando il rifiuto viene conferito ad un trasportatore per il suo avvio a smaltimento o recupero, deve essere compilato il FIR e si deve annotare l’operazione di scarico sul registro. Poiché il formulario deve essere compilato in ogni sua parte e nella sezione terza alla casella 6, come prescritto dal DM n. 145/98, deve essere riportata “la quantità di rifiuti trasportati, espressa in Kg o in litri (in partenza o da verificare a destino)”, non può essere annotato sul FIR il volume del rifiuto in metri cubi e, pertanto, si riporterà un peso stimato del rifiuto, barrando contestualmente la casella “peso da verificarsi a destino”. Quando il mezzo di trasporto arriverà all’impianto di destinazione, il carico verrà pesato e sulle tre copie del FIR, nella sezione 11 riservata al destinatario, verrà barrata o la casella “accettato per intero”, o la casella “accettato per la seguente quantità (kg o litri)” con riportato il peso riscontrato.

Poiché, ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 152/06, il produttore del rifiuto deve effettuare le annotazioni sul registro di carico e scarico “almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico dello stesso”, egli può attendere a registrare lo scarico del rifiuto e, entro i dieci giorni lavorativi, chiedere all’impianto di destinazione il peso verificato oppure copiarlo dalla quarta copia del FIR, se nel frattempo questa è stata restituita.

Altra modalità si segue se l’impianto da cui parte il rifiuto è dotato di una pesa: in questo caso, il peso del rifiuto avviato a smaltimento o recupero sarà certo e annotato sia sul registro di carico e scarico che sul formulario, a cui potrà anche essere allegato il talloncino della pesa per attestare il dato riportato.

 

Sanzioni

Come punto finale sono previste per Legge delle sanzioni per chi non ottempera all’obbligo di tenuta oppure redige in maniera incompleta le registrazioni sul registro di carico e scarico.

  • Chiunque ometta di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00. La sanzione è comunque ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. I lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano però frazioni di unità lavorative annue.


  • Chiunque ometta di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro 93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore. La sanzione è ridotta da Euro 2.070,00 a Euro 12.400,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. In modo analogo al punto precedente, i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.


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