La Circolare n. 674/2026 non introduce nuovi obblighi, ma rappresenta un importante chiarimento interpretativo che consente un’applicazione più coerente e uniforme della normativa antincendio.

Per i gestori di bar e ristoranti significa:

  • maggiore certezza sugli adempimenti effettivamente richiesti;

  • riduzione del rischio di interpretazioni difformi in sede di controllo;

  • integrazione più efficace tra prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.

Un passo avanti verso una sicurezza più consapevole e proporzionata, che tutela persone e attività senza imporre oneri non giustificati.

Il 15 gennaio 2026 il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha emanato la Circolare n. 674/2026, contenente indirizzi operativi in materia di prevenzione incendi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per i locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Il documento ha un obiettivo chiaro: uniformare l’applicazione delle norme di prevenzione incendi su tutto il territorio nazionale, fornendo criteri interpretativi condivisi ai Comandi dei Vigili del Fuoco e maggiore certezza a imprese e professionisti.

In fondo alla news è possibile rendere disponibile il download gratuito della Circolare n. 674/2026 – Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi.

Perché era necessario un chiarimento

Negli ultimi anni, bar e ristoranti che ospitano musica dal vivo, karaoke o eventi sono stati spesso oggetto di interpretazioni non uniformi da parte dei Comandi territoriali. In alcuni casi tali attività sono state assimilate automaticamente ai locali di pubblico spettacolo, con conseguente applicazione di obblighi più gravosi.

La Circolare 674/2026 interviene proprio per chiarire il confine tra pubblico esercizio e locale di intrattenimento, evitando applicazioni estensive non coerenti con il quadro normativo vigente.

Bar e ristoranti e DPR 151/2011: quando si applica la prevenzione incendi

Un punto centrale del documento riguarda l’applicazione del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151.

La Circolare ribadisce che bar e ristoranti, in quanto tali, non rientrano tra le attività elencate nell’Allegato I del DPR 151/2011 e quindi non sono soggetti automaticamente agli adempimenti antincendio previsti dal decreto.

Tuttavia, gli obblighi di prevenzione incendi si applicano comunque quando:

  • il bar o ristorante è inserito all’interno di una struttura già soggetta a normativa antincendio (ad esempio centri commerciali o complessi polifunzionali);

  • sono presenti impianti di produzione di calore con potenza termica utile superiore a 116 kW;

  • l’attività assume caratteristiche tali da avvicinarsi ai locali di intrattenimento o pubblico spettacolo.

In questi casi, la natura “ristorativa” dell’attività non esclude l’applicazione della normativa antincendio.

Capienza, affollamento e gestione dell’emergenza

La Circolare richiama con forza il tema della valutazione del rischio incendio in relazione all’affollamento.

Quando l’affollamento contemporaneo supera le 50 persone, tra clienti e lavoratori, diventa necessario predisporre il Piano di Emergenza ed Evacuazione, secondo i criteri del D.M. 2 settembre 2021 e della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’obbligo del piano di emergenza ricorre inoltre:

  • nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori;

  • nelle attività soggette al DPR 151/2011.

Ne consegue che anche un bar o ristorante non soggetto agli adempimenti antincendio “classici” può comunque essere tenuto a una gestione strutturata dell’emergenza incendio.

Musica dal vivo e karaoke: quando non cambiano la classificazione

Uno degli aspetti più rilevanti della Circolare riguarda la presenza di musica dal vivo, diffusione musicale o karaoke.

Il documento chiarisce che tali attività non modificano automaticamente l’inquadramento dell’esercizio quando:

  • sono accessorie e non prevalenti rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande;

  • non comportano modifiche sostanziali agli spazi, agli impianti o alla gestione dell’affollamento.

In questi casi, il locale continua a essere inquadrabile come bar o ristorante. La Circolare richiama inoltre quanto già previsto dal D.M. 19 agosto 1996, che esclude dal proprio campo di applicazione alcuni pubblici esercizi con strumenti musicali o karaoke, purché non vi sia attività danzante e la capienza non superi le 100 persone.

La trasformazione funzionale del locale

Il passaggio chiave della Circolare è il concetto di trasformazione funzionale.

Quando l’intrattenimento diventa prevalente rispetto alla somministrazione, oppure quando l’attività comporta modifiche significative del layout, degli impianti o della gestione dei flussi di pubblico, è necessario riesaminare l’inquadramento complessivo dell’attività.

In questi casi, il locale può rientrare tra le attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, con possibile applicazione:

  • degli articoli 68 e 80 del TULPS;

  • delle regole tecniche di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV V.15 del Codice di prevenzione incendi, in vigore dal 1° gennaio 2023);

  • degli adempimenti previsti dal DPR 151/2011.

Valutazione del rischio incendio: l’approccio operativo

La Circolare sottolinea che, in assenza di una regola tecnica verticale specifica per bar e ristoranti, la valutazione del rischio incendio assume un ruolo centrale.

La valutazione deve tenere conto di:

  • disposizione e caratteristiche degli arredi;

  • presenza e utilizzo di impianti audio e video;

  • vie di esodo e segnaletica in relazione alla planimetria del locale;

  • presenza di materiali combustibili e modalità di gestione degli spazi.

I criteri di riferimento restano quelli del D.M. 3 settembre 2021 e del D.Lgs. 81/2008, con l’obiettivo di garantire misure di prevenzione e gestione dell’emergenza adeguate ai rischi reali dell’attività.



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