Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” prevede, all’articolo 11, la proroga fino al 31 luglio 2021 dei termini previsti in una lunga serie di norme relative a tutto il periodo emergenziale come segue:
- consentita, in deroga alle leggi in materia, la gestione semplificata del lavoro agile, con la comunicazione in via telematica e con la modulistica semplificata, anche in assenza degli accordi individuali;
- sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;
- prorogata la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 83: inidoneità alla mansione accertata ad esito di tale sorveglianza sanitaria eccezionale non può in ogni caso comportare il licenziamento;
- Art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente misure di sorveglianza sanitaria: i datori di lavoro pubblici e privati hanno l'obbligo di assicurare la sorveglianza sanitaria “eccezionale”, svolta dal medico competente nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o di condizione di rischio derivante da immunodepressione o altri fattori che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.