Che cosa è il P.S.C (Piano Sicurezza e Coordinamento)?

Il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) è il documento redatto in fase di progetto in cui sono analizzati tutti gli aspetti legati ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione relative a uno specifico cantiere e che dovranno essere strettamente connesse ai Piani Operativi di sicurezza (POS).Il PSC analizza le fasi di lavoro svolte in cantiere, le fasi critiche del processo di costruzione e tutte le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi di lavoro.

Il PSC è redatto nella fase di progettazione dell’opera o comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte per l’appalto. È parte integrante della gara d’appalto per poi essere punto di riferimento per la realizzazione del progetto.

Il PSC è costituito da una relazione tecnica con tutte le prescrizioni, correlate alla complessità dell’opera, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e una serie di elaborati grafici speciali.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza (RLS) copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al Coordinatore per l’Esecuzione (CSE) proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa affidataria trasmette il piano alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Normative di riferimento

Allegato XV del Dlgs 81/08

Chi redige il PSC e quando è obbligatorio?

Il PSC deve essere redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione(CSP); in alcuni casi particolari è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Il PSC è obbligatorio quando nel cantiere sono presenti più imprese, sia nel caso di lavori pubblici che privati.

Quali sono i contenuti minimi del PSC?

I contenuti minimi del PSC e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti nell’allegato XV del D. Lgs. 81/08.

Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative.

Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

  • l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:
    • l’indirizzo del cantiere
    • la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere
    • una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche
  • l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
  • una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze
  • le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
    • all’area di cantiere
    • all’organizzazione del cantiere
    • alle lavorazioni
  • le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale (DPI), in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni
  • le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
  • le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi
  • l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi
  • la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, delle sotto-fasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini‐ giorno
  • la stima dei costi della sicurezza

Il Coordinatore per la Progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

Interferenze tra le lavorazioni ed il loro coordinamento

Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale (DPI), atti a ridurre al minimo tali rischi.

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il Coordinatore per l’Esecuzione (CSE) verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

Il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

Quali sono le differenze tra PSC e DUVRI?

Cerchiamo di fare chiarezza sulla differenza tra PSC e DUVRI e sulle eventuali problematiche che possono insorgere da un’eventuale sovrapposizione dei due documenti. Iniziamo chiarendo in cosa consistono i due documenti:

Il PSC si applica esclusivamente ai lavori edili e di genio civile nei quali sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici.

Il DUVRI è redatto dal Datore di Lavoro Committente(DLC), e non dalle imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornire tutti i documenti attestanti l’idoneità tecnico professionale richiesti dall’art. 26.
Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogni qualvolta siano posti in essere dei contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implichino la presenza di imprese operanti all’interno dell’azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l’assenza di rischio (contratto cosiddetto non rischioso).
Il DUVRI inoltre è un documento unico per tutti gli appalti e per questo dinamico, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all’ingresso di nuove imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella tecnologia delle varie imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte dell’azienda, ecc.”.

Il PSC e il DUVRI non sono, quindi, lo stesso documento; essi, pur riferendosi ad aspetti analoghi afferenti alla sicurezza sul luogo di lavoro sono riferiti, il primo, esclusivamente al cantiere edile, mentre il secondo, a qualsiasi ambiente di lavoro.

In alcuni casi la stesura del PSC esonera da quella del DUVRI, ma occorre precisare che anche nel cantiere edile, il PSC non sempre costituisce il documento unico per la pianificazione della sicurezza, dovendo essere comunque necessaria l’elaborazione del DUVRI. Esistono infatti molti casi in cui i documenti vanno redatti entrambi, occupandosi ciascuno della prevenzione e protezione dai rischi da interferenze nel cantiere.

È possibile che in determinate situazioni, si abbia la compresenza (non sovrapposizione) di entrambi i documenti: PSC e DUVRI. Basti pensare a lavori relativi ad interventi di manutenzione edile da eseguirsi all’interno di una struttura industriale che deve comunque continuare ad essere operativa. Per gestire la sicurezza all’interno del cantiere verrà elaborato il PSC mentre per gestire e coordinare la sicurezza tra l’azienda e il cantiere (il cantiere, non le singole aziende) verrà elaborato il DUVRI.

In nessun modo comunque i due documenti potranno essere sovrapposti in quanto il DUVRI è il documento iniziale che il Coordinatore tiene in considerazione mentre sta elaborando il PSC, e gli fornisce informazioni in merito allo stato dei luoghi e ai rischi presenti in cui il cantiere si dovrà insediare. Mentre nella fase esecutiva è lo strumento che consente al CSE il dialogo con il datore di lavoro committente ospitante. I due documenti non sono dunque sovrapponibili quanto piuttosto complementari.

Quali sono i costi della sicurezza?

Ove prevista la redazione del PSC e per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, nei costi della sicurezza vanno stimati i costi di:

  • apprestamenti previsti nel PSC
  • misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti
  • impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi
  • mezzi e servizi di protezione collettiva
  • procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza
  • eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
  • misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Per le opere per le quali non è prevista la redazione del PSC, le amministrazioni appaltanti nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi completi e desunti da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto.

Riepilogo degli obblighi dei soggetti interessati ed eventuali sanzioni annesse

Riportiamo la descrizione delle principali figure responsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro, con i principali obblighi e sanzioni in cui incorrono.

CSP: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, è il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori a svolgere determinati compiti.

Obblighi (Art.91):

  • Redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
  • Predisporre il Fascicolo, che deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori

Sanzioni (Art.158): Il CSP è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da €3.000 a €12.000quando viola l’art.91.

CSE: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, è il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori a svolgere determinati compiti.

Obblighi (Art.92):

  • Verifica l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
  • Verifica dell’idoneità del PSC
  • Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
  • Verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti interessate, al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
  • Segnala al committente e al responsabile dei lavori le inosservanze delle imprese e dei lavoratori, proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’impresa e dei lavoratori o la risoluzione del contratto
  • Sospende direttamente i lavori in caso di pericolo grave o imminente

Sanzioni (Art.158): Il CSE è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da €3.000 a €12.000per la violazione dell’art.92 ai punti 1,2,3,5,6. Con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da €1.250 a €5.000 per la violazione dell’art.92 al punto 4.

Committente (Art.89): Soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.

Responsabile dei lavori (Art.89): Soggetto incaricato dal committente della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione di lavori.

Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori (Art.90):

  • Valutazione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nella fase di progettazione dell’opera, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere
  • Valutazione dei documenti (PSC e fascicolo), nella fase di progettazione dell’opera
  • Nomina del CSP e del CSE, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese
  • Entrambi possono svolgere le funzioni di CSP e di CSE
  • Comunicazione del CSP e del CSE alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi
  • Verificare dell’idoneità tecnico professionale delle imprese
  • Chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo e trasmetterla all’amministrazione competente
  • Trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori (Art. 101)

Sanzioni del Committente o del Responsabile dei lavori (Art.157):

  • Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da €2.500 a€10.000per la violazione dell’art.90, punti 1,2,3,4,5
  • Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da €1.250 a €5.000 per la violazione dell’art.90 punti 6,7
  • Sanzione amministrativa pecuniaria da €1.200 a €6.000 per la violazione dell’art.101

Datore di lavoro: Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Gli competono la responsabilità dell’organizzazione e dell’unità produttiva ed esercita poteri decisionali e di spesa.

Dirigente: Soggetto, che in virtù dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente (Art.17, 18, 96, 97, etc.): il datore di lavoro ha numerosi obblighi, ne citiamo alcuni:

  • Nomina del medico competente
  • Incarica i soggetti per la gestione delle emergenze e l’attuazione delle misure preventive
  • Fornisce ai lavoratori i DPI e si accerta del loro corretto utilizzo
  • Effettua la valutazione dei rischi ed elabora i relativi documenti

Sanzioni del Datore di lavoro e del Dirigente (Art.55, 165):

  • Punito con arresto da due a otto mesi (in base al tipo di violazione)
  • Ammenda da €1.000 a €10.000 (in base al tipo di violazione)
  • Il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del DVR - DUVRI, o la carenza dello stesso, incorre in una contravvenzione punibile con l’arresto da 4 a 8 mesi o con un’ammenda da €5.000 a €15.000 (Art.55)

Preposto: Soggetto, che in virtù dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

Obblighi del Preposto (Art.19):

  • Sovrintendere e verificare l’osservanza, da parte dei lavoratori, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • Formare ed informare i lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative
  • Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI
  • Frequentare appositi corsi di formazione

Sanzioni per il Preposto (Art.56, 166):

  • Arresto da uno a tre mesi (in base al tipo di violazione) o ammenda da €300 a €2.000 (in base al tipo di violazione).

Medico Competente: viene nominato dal datore di lavoro.

Obblighi del medico competente (Art.25):

  • Collabora con il datore di lavoro per predisporre l’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione informazione dei lavoratori, ed organizza il servizio di primo soccorso
  • Programma ed effettua la Sorveglianza Sanitaria (insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa)
  • Redige, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità,la cartella sanitaria di ogni lavoratore
  • Consegna al datore di lavoro e al lavoratore, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria con salvaguardia del segreto professionale e modalità di conservazione
  • Invia all’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie
  • Informa i lavoratori sulla sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti e fornisce loro la documentazione se viene espressamente richiesta
  • Comunica per iscritto, al datore di lavoro, all’RSPP e all’RLS i risultati della sorveglianza sanitaria collettiva
  • Ispeziona gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno

Sanzioni (Art.58):

  • È punito con un’ammenda che va da € 500 a € 5.000
  • Arresto da un mese a tre mesi
  • Sanzione amministrativa pecuniaria da €2.500 a €10.500se non invia all’ISPESL le cartelle sanitarie come stabilito nell’art.40.

Vuoi maggiori informazioni sui servizi di
Sicurezza - Sostenibilità - Governance

Compila il form o scrivici all'indirizzo e-mail info@novasafe.it