Chi è il Rappresentante del Datore di Lavoro per attività svolte in Spazi Confinati o sospetti di inquinamento
Ruolo, compiti e formazione del Rappresentante del Datore di Lavoro per attività svolte in Spazi Confinati o sospetti di inquinamento
Il/La Rappresentante per le attività svolte in spazi confinati o sospetti di inquinamento è una figura interna o sesterna all'azienda individuata dal Datore/Datrice di Lavoro Committente ai sensi del DPR 177/2011. Il suo ruolo è quello di vigilare, indirizzare e coordinare le attività delle imprese appaltatrici e delle lavoratrici e lavoratori autonomi al fine di prevenire i rischi di interferenza con le attività del personale interno. L'incarico di Rappresentante per le attività svolte in spazi confinati deve essere formalizzato dal Datore/Datrice di Lavoro Committente attraverso apposito nomina, nella quale siano specificati in modo puntuale i compiti e i poteri conferiti.
La nomina di un/una Rappresentante per le attività svolte in spazi confinati è obbligatoria nel momento in cui l’attività lavorativa svolta in ambienti confinati sia affidata in appalto ad altre imprese o lavoratori/lavoratrici autonomi ai sensi del D.P.R. 177/2011,Art.3, comma 2.
Il Datore/Datrice di Lavoro Committente può svolgere l'incarico di Rappresentante per le attività svolte in spazi confinati solo se in possesso delle competenze e della formazione professionale prevista per il ruolo.
Al/alla Rappresentante per le attività svolte in spazi confinati deve inoltre essere riconosciuto il potere di sospendere o interrompere le attività in caso dipericolo grave e immediato. Le sue responsabilità risultano proporzionate ai compiti e ai poteri effettivamente attribuiti: in base al livello di autonomia gestionale e decisionale conferito, la figura potrà assumere un ruolo assimilabile a quello di un preposto o, in presenza di maggiori funzioni organizzative, a quello di un/una dirigente. In assenza di nomina formale del/della Rappresentante per le attività svolte in spazi confinati, tutte le responsabilità relative al coordinamento e alla verifica dell’esecuzione dei lavori negli spazi confinati ricadono interamente sul Datore/Datrice di lavoro committente, come previsto dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. 177/2011.
Il/la Rappresentante per le attività svolte in spazi confinati o sospetti di inquinamento deve possedere adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e deve ricevere adeguata formazione, informazione e addestramento. Pertanto, oltre a frequentare il corso base per il personale addetto alle attività svolte in spazi confinati o sospetti di inquinamento (ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 177/11 e dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025), dovrà anche:
- conoscere i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività lavorative;
- verificare e sovrintendere l’attuazione delle procedure di sicurezza attuate dal personale impiegato dall’ impresa appaltatrice o dalle lavoratrici/ lavoratori autonomi;
- avere capacità di gestione delle interferenze per ridurre i rischi derivanti dall’esecuzione contemporanea di più lavorazioni.
La formazione dovrà dunque prevedere uno specifico modulo aggiuntivo basato sugli obblighi di legge, le responsabilità connesse al ruolo, agli aspetti organizzativi e gestionali e le tecniche di coordinamento delle attività.
Analogamente alla formazione di base, anche per l’aggiornamento non esistono riferimenti normativi specifici che disciplinino in modo dettagliato la figura del/della Rappresentante del Datore di Lavoro in spazi confinati. Data la natura del ruolo, l’aggiornamento dovrà tenere conto, oltre agli aspetti tecnico-pratici per addetti, anche di approfondimenti su responsabilità penali e civili, dinamiche di gestione del personale e metodologie di controllo delle procedure operative. In questo modo, la formazione risulterà coerente con la funzione di indirizzo e sovrintendenza che ne caratterizza il ruolo.
Interpello n. 23 del 6/10/2014: chiarimenti sui compiti del/della Rappresentante per le attività svolte in spazi confinati
L’interpello n. 23 del 6/10/2014 chiarisce che il compito di vigilanza del/della Rappresentante per le attività svolte in spazi confinati non comporta una presenza costante in cantiere, ma si realizza attraverso una sovrintendenza effettiva sull’attuazione della procedura di lavoro, comprese le fasi di emergenza e di coordinamento con il sistema sanitario e i Vigili del Fuoco. L’Interpello precisa che la funzione di coordinamento deve essere intesa come “mettere incomunicazione le varie fasi delle attività in corso al fine di evitare sovrapposizioni e intralci di attività forieri di potenziali pericoli”.
Inoltre, la procedura di lavoro prevista dall’art. 3, comma 3, del D.P.R.177/2011 deve indicare in quali fasi è richiesta la presenza del/della Rappresentante Spazi Confinati e le modalità del suo intervento, a conferma che non si tratta di una figura tenuta a una vigilanza continuativa, ma di un soggetto con compiti di coordinamento e direzione delle attività critiche.
La figura del/la Rappresentante per le attività svolte in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento non deve essere individuata quando le attività lavorative sono svolte direttamente ed internamente all’azienda o qualora il/la Committente non sia anche Datore di Lavoro / Datrice di lavoro (come precisato dal comma 3 dell’art. 1 dello stesso D.P.R. 177/11); per esempio nei casi in cui i lavori in spazi confinati si svolgano in luoghi privati, senza quindi la presenza del Datore/Datrice di Lavoro Committente.
In caso di mancata nomina del/della Rappresentante per le attività svolte in spazi confinati il legislatore non ha previsto sanzioni specifiche di natura penale o amministrativa. Tuttavia, dal momento che tale figura è necessaria quando sono previste attività lavorative in spazi confinati commissionate ad imprese operanti in appalto o a lavoratori/lavoratrici autonomi/e, la sua mancata nomina determina l’impossibilità di qualificarsi o la perdita della qualificazione necessaria per operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Art. 3,comma 4). Di conseguenza in caso di infortunio sul lavoro in qualche modo correlato alla mancata nomina del/della rappresentante, il datore/datrice di lavoro potrebbe essere chiamato/a a rispondere in sede penale per omicidio colposo o lesioni colpose gravi per:
• mancata o inadeguata valutazione dei rischi (Artt. 28 e 29 D. Lgs. n.81/2008)
• mancata attuazione delle procedure di lavoro e di emergenza (Art. 66 e Allegato IV, punto 3, D. Lgs. n. 81/2008.
L'azienda Committente che non abbia nominato il/la Rappresentante, diconseguenza, potrebbe essere chiamata a rispondere del reato di lesioni personali colpose o, nei casi più gravi, di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme prevenzionistiche, tra cui va senz’altro annoverato l’Art. 3, comma 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.
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