Schede Dati di Sicurezza (SDS): Novità e Obblighi dal 1° Gennaio 2023
Reg.878/2020 - Dal 1° gennaio 2023, tutte le SDS devono rispettare l'Allegato II del Reg. REACH
Schede Dati di Sicurezza (SDS): Novità e Obblighi dal 1° Gennaio 2023
Le schede dati di sicurezza (SDS) sono documenti essenziali che accompagnano sostanze e miscele, fornendo informazioni indispensabili per garantirne un utilizzo sicuro, a tutela di lavoratori e ambiente. Questi documenti, redatti dai fabbricanti o dagli importatori, devono essere conformi a standard normativi aggiornati.
Aggiornamenti Normativi
Dal 1° gennaio 2023, tutte le SDS devono rispettare l'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878. Pubblicato nel 2020, questo regolamento ha sostituito l'Allegato II precedente, con un periodo transitorio di due anni, durante il quale era ancora possibile utilizzare il Regolamento 2015/830. Concluso il 31 dicembre 2022, ora le schede devono essere redatte esclusivamente secondo le nuove disposizioni.
Principali Novità Introdotte
Il Regolamento (UE) 2020/878 ha apportato modifiche significative alle SDS, dettagliate nelle seguenti sezioni:
Sezione 1.1:
- Deve essere riportato l'UFI (Identificatore Unico di Formula) per le miscele, se presente.
Sezione 2.3:
- Per le sostanze identificate come interferenti endocrini (elenco ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1 del REACH), devono essere specificate queste proprietà.
- Per le miscele, vanno indicate informazioni sulle sostanze presenti in concentrazioni ≥ 0,1% in peso.
Sezione 3:
- È obbligatorio indicare limiti di concentrazione specifici, fattori M e stime di tossicità acuta per sostanze incluse nell'Allegato VI del Regolamento CLP (1272/2008).
- Per le nanoforme registrate, devono essere riportate caratteristiche dettagliate delle particelle.
Sezione 9:
- Oltre ai parametri chimico-fisici, sono state aggiunte nuove caratteristiche di sicurezza, tra cui:
- Sensibilità meccanica
- Temperatura di polimerizzazione autoaccelerata
- Potenziale di ossido-riduzione e formazione di radicali
- Corrosività, velocità di evaporazione, miscibilità, e altre proprietà specifiche.
- Per alcune categorie di sostanze, come i perossidi organici, si raccomanda l'inclusione di ulteriori informazioni quali temperatura di decomposizione (TDAA) e proprietà esplosive.
- Oltre ai parametri chimico-fisici, sono state aggiunte nuove caratteristiche di sicurezza, tra cui:
Sezioni 11.2 e 12.6:
- Devono essere fornite informazioni sugli effetti avversi per la salute e per l'ambiente causati da proprietà di interferenza endocrina, se pertinenti.
Entrata in Vigore
L'applicazione del Regolamento (UE) 2020/878 è iniziata il 1° gennaio 2021, con l'obbligo definitivo dal 1° gennaio 2023.
Indicazioni Operative
Le SDS rappresentano uno strumento fondamentale per il Datore di Lavoro, poiché contengono informazioni utili per l’utilizzo, manipolazione, stoccaggio e smaltimento sicuro delle sostanze e miscele. La responsabilità primaria della corretta redazione delle SDS spetta ai fabbricanti o agli importatori che immettono sul mercato tali prodotti. Tuttavia, anche distributori e altri attori della catena di approvvigionamento devono verificare l'adeguatezza delle schede.
Le autorità competenti eseguono controlli non solo nei luoghi di lavoro ma anche presso i siti di fabbricazione e distribuzione. Nonostante i progressi normativi, permangono ancora diverse non conformità.
Conclusioni e Riferimenti
Dal 1° gennaio 2023, tutte le SDS devono essere conformi al nuovo Allegato II del Regolamento REACH, come aggiornato dal Regolamento (UE) 2020/878. Per approfondimenti, si raccomanda la consultazione del testo integrale del Regolamento e delle Linee Guida ECHA, “Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza – Versione 4.0”.