Il registro delle esposizioni ad agenti cancerogeni è previsto quando i lavoratori sono esposti ad agenti cancerogeni ed è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del Medico Competente, secondo l’art.243 del D.Lgs 81/08.

Il RSPP e l’RLS hanno accesso a detto registro.

Con la Circolare n.43 del 12 ottobre 2017 e la Circolare n.22 del 15 maggio 2018 sono illustrate le modalità di invio telematico ed aggiornamento del Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e Registro di esposizione ad agenti biologici mediante l’accesso ai servizi online del portale Inail, che consente di rispettare, con un unico adempimento informatico, l’obbligo previsto dalla normativa vigente nei confronti sia dell’Inail sia dell’Asl competente per territorio.

Il registro deve essere aggiornato in occasioni di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi 3 anni dall’ultima valutazione effettuata. Eventuali variazioni intervenute nel registro devono essere comunicate all’Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale e all’organo di vigilanza competente per territorio ogni 3 anni e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta (art. 243, comma 8, D. lgs 81/08).

Quando va redatto il registro degli esposti?

Il d. Lgs 81/08 prevede diversi tipi di Registri degli esposti:

  • Ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 243)
  • Ad amianto (art.260)
  • Ad agenti biologici del gruppo 3 e 4 (art.280)

 

Qual è la definizione di agente cancerogeno?

Titolo IX - Art. 235 Sostituzione e riduzione.

Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzo di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la sua produzione o utilizzazione avvenga in un sistema chiuso.

Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato XLIII.