Regolamento (UE) 2020/1149 sui diisocianati
Nuovo Regolamento UE sull'uso dei diisocianati per fornitori e utilizzatori
Dal 24 Agosto 2023 entrerà in vigore la restrizione prevista dal Regolamento (UE) 2020/1149, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), riguardo gli usi industriali o professionali di diisocianati presenti in sostanze o in miscele in concentrazioni maggiori o uguali allo 0,1% in peso.
I composti diisocianati, la cui presenza e % potrà essere verificata attraverso l’analisi delle schede di sicurezza, sono presenti ad esempio in:
- schiume poliuretaniche (in molti casi la percentuale in peso è inferiore a 0,1);
- colle poliuretaniche, di frequente difenilmetano diisocianato MDI
- catalizzatori di molte vernici bicomponenti, sia a base poliuretanica che all’acqua;
- induritori per le colle in classe D4 (nella maggior parte dei casi si tratta di poliisocianati, quindi non necessariamente diisocianati considerato che i polimeri dell’isocianato non sono obbligatoriamente dimeri).
- oggetti plastici (rigidi ed elastici) di vario tipo, pannelli sandwitch con interposto poliuretano, guarnizioni, sigillanti e rivestimenti.
Il datore di lavoro dovrà garantire che i lavoratori che utilizzano tali sostanze abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale. Deve essere aggiornata ogni 5 anni.
Il fornitore di prodotti contenenti diisocianati in concentrazione superiore o uguale allo 0,1% in peso garantisce che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga della formazione di cui al punto precedente e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata»
Alcuni esempi di categorie di lavoratori destinatati della formazione:
- Manutentori,
- Impiantistici meccanici, elettrici, ecc.
- Serramentista
- Coibentatore
- Operai edili
- Addetti assemblaggio
- Verniciatori