RENTRI e geolocalizzazione dei veicoli: i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
La Nota INL n. 831/2026 chiarisce quando l’installazione del GPS sui veicoli per il trasporto di rifiuti pericolosi non configura controllo a distanza ai sensi dell’art. 4 L. 300/1970.
Con la Nota n. 831 del 28 gennaio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito un importante chiarimento interpretativo in merito all’applicazione dell’art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) nei confronti delle imprese soggette agli obblighi di tracciabilità dei rifiuti previsti dal sistema RENTRI.
Il quesito affrontato riguarda la qualificazione giuridica dei sistemi di geolocalizzazione installati sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi: tali sistemi configurano un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori?
Il quadro normativo di riferimento
L’art. 4 della L. 300/1970 disciplina l’installazione di impianti e strumenti dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa.
L’installazione è ammessa esclusivamente per:
- esigenze organizzative e produttive;
- sicurezza del lavoro;
- tutela del patrimonio aziendale;
ed è subordinata, di regola, alla stipula di accordo sindacale o, in alternativa, ad autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Parallelamente, il sistema di tracciabilità dei rifiuti è disciplinato:
- dall’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006;
- dal D.M. 4 aprile 2023 n. 59 (Regolamento RENTRI);
che prevedono, per specifiche categorie di operatori/operatrici (tra cui il trasporto di rifiuti pericolosi), obblighi di registrazione e trasmissione digitale dei dati relativi alla movimentazione dei rifiuti, inclusi quelli inerenti ai percorsi dei mezzi.
Il chiarimento dell’INL
L’Ispettorato ha chiarito che l’installazione dei sistemi GPS sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi, quando imposta dalla normativa ambientale quale requisito tecnico per l’esercizio dell’attività, non integra una fattispecie di controllo a distanza ai sensi dell’art. 4 L. 300/1970.
La motivazione si fonda su tre elementi:
- Prevalenza della norma speciale
L’obbligo di tracciabilità deriva da una disposizione ambientale specifica (art. 188-bis D.Lgs. 152/2006), che costituisce disciplina speciale rispetto alla normativa generale sul controllo a distanza. - Requisito tecnico per l’esercizio dell’attività
La geolocalizzazione rappresenta una condizione di idoneità tecnica necessaria per operare nel settore del trasporto di rifiuti pericolosi. - Finalità ambientale e non disciplinare
Il sistema non è installato per monitorare la prestazione lavorativa, bensì per adempiere a un obbligo di legge in materia ambientale.
In tale perimetro applicativo, non è pertanto richiesto l’accordo sindacale né l’autorizzazione amministrativa.
Limiti dell’esonero e condizioni operative
Il chiarimento dell’INL non introduce un’esenzione generalizzata.
L’esclusione dall’ambito dell’art. 4 L. 300/1970 è circoscritta alle ipotesi in cui:
- il sistema GPS sia utilizzato esclusivamente per finalità di tracciabilità ambientale RENTRI;
- i dati non siano impiegati per monitorare la produttività o il comportamento del lavoratore/lavoratrice;
- sia garantito il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Qualora l’azienda utilizzi i dati di geolocalizzazione anche per finalità ulteriori – quali esigenze organizzative, valutazioni di performance, tutela del patrimonio o controllo degli spostamenti – si rientra nell’ambito applicativo dell’art. 4, comma 1, con conseguente obbligo di accordo sindacale o autorizzazione dell’ITL.
Implicazioni per le aziende.
Resta fermo l’obbligo per le aziende di:
- fornire adeguata informativa ai lavoratori ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
- definire chiaramente le finalità del trattamento;
- limitare l’accesso ai dati ai soli soggetti autorizzati;
- rispettare i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione.
L’assenza dell’obbligo di accordo sindacale non esclude, dunque, la piena applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
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