06 Dic - 2022

Il nuovo D.M. 2/9/21, tra le varie novità, specifica nel dettaglio anche i requisiti che devono possedere i docenti per essere abilitati ad effettuare docenze per i corsi di formazione per gli addetti antincendio.

I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (ovvero il 4/10/2022);
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (ovvero il 4/10/2022);
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno;
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (ovvero il 4/10/2022), si ritengono qualificati anche i docenti coloro che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.