Negli ultimi anni il tema del rischio caldo nei luoghi di lavoro è diventato sempre più rilevante. Le temperature elevate, le ondate di calore, l’irraggiamento solare diretto e il microclima sfavorevole possono incidere in modo significativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, soprattutto nelle attività svolte all’aperto, nei cantieri, nei piazzali, sulle coperture, nelle lavorazioni agricole, negli ambienti produttivi caldi o scarsamente ventilati.

Il D.Lgs. 81/08 impone al datore/datrice di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, compresi quelli legati al microclima, al calore e alla radiazione solare. Le linee di indirizzo regionali richiamano proprio la necessità di integrare la valutazione con misure organizzative, tecniche e procedurali, tenendo conto anche dei lavoratori maggiormente suscettibili.

Il riferimento della Regione Toscana

Un riferimento utile per impostare correttamente la gestione del rischio caldo, dello stress termico e della radiazione solare è rappresentato dalla Delibera della Regione Toscana n. 806 del 16/06/2025, con relativo Allegato A – Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare.

Il documento evidenzia che il lavoro in condizioni di calore estremo può aumentare il rischio di patologie da calore, ridurre la concentrazione, incrementare il rischio di infortuni e incidere anche su materiali, attrezzature e sostanze chimiche presenti nell’ambiente di lavoro.

La gestione del rischio deve quindi seguire il normale percorso prevenzionistico: valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e protezione, controllo dell’efficacia e attenzione ai soggetti più vulnerabili.

Le linee di indirizzo precisano inoltre che il rischio da radiazione solare riguarda principalmente le attività outdoor, mentre il rischio da calore può interessare anche gli ambienti indoor, soprattutto quando non sono adeguatamente isolati, climatizzati o risultano influenzati dalle condizioni meteoclimatiche esterne.

L’Ordinanza Regione Toscana n. 2 del 28 maggio 2026

A rafforzare il quadro di prevenzione è intervenuta anche l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 2 del 28/05/2026, adottata per motivi di igiene e sanità pubblica.

L’ordinanza riguarda le attività lavorative svolte nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, quando comportano condizioni di esposizione prolungata al sole.

In particolare, l’ordinanza dispone, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2026, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00 sull’intero territorio regionale, limitatamente ai giorni in cui la mappa Worklimate riferita a lavoratori esposti al sole, con attività fisica intensa, nella previsione delle ore 12:00, segnali un livello di rischio ALTO.

La misura si applica quando, nonostante l’adozione delle specifiche misure di prevenzione previste dalle linee di indirizzo regionali, lo stress da calore comporta rischi rilevanti per la salute dei lavoratori e delle lavoratrici.

L’ordinanza prevede inoltre che il divieto non trovi applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio e per i relativi appaltatori, quando si tratti di interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano comunque applicate idonee misure organizzative e operative.

È inoltre raccomandato il rispetto delle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, quando le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne.

Perché il rischio caldo deve essere gestito nel DVR e nel POS

Il rischio da calore non riguarda solo il disagio fisico. L’esposizione a temperature elevate può determinare stress termico, disidratazione, squilibri idrominerali, crampi da calore, sincope da calore, colpo di calore, riduzione dell’attenzione e aumento del rischio di infortuni.

Per questo motivo è opportuno predisporre procedure specifiche: una procedura allegata al DVR, per la gestione del rischio caldo negli ambienti di lavoro, e una procedura allegata al POS, per la gestione del rischio caldo nei cantieri e nelle attività svolte in esposizione diretta al sole.

Procedura DVR per ambienti di lavoro

La procedura DVR per la prevenzione dello stress termico e del colpo di calore deve essere applicata agli ambienti di lavoro nei quali i lavoratori possano essere esposti a temperature elevate, umidità significativa, scarsa ventilazione, sorgenti radianti o macchinari che producono calore, ambienti indoor influenzati dalle condizioni meteo esterne, attività fisiche intense, uso di DPI o indumenti che ostacolano la dispersione del calore.

La procedura dovrebbe prevedere almeno la verifica preliminare delle condizioni microclimatiche, l’individuazione delle mansioni e delle aree più esposte, la consultazione di strumenti previsionali come Worklimate e Portale Agenti Fisici, la programmazione di pause e turnazioni, la disponibilità di acqua fresca, l’informazione dei lavoratori sui sintomi da stress termico, il coinvolgimento del medico competente per i lavoratori particolarmente suscettibili e la gestione delle emergenze in caso di sospetto colpo di calore.

Tra le misure raccomandate dalle linee di indirizzo rientrano la corretta organizzazione del lavoro, la limitazione delle attività nelle ore più calde, l’uso di strumenti previsionali come Worklimate e Portale Agenti Fisici, la disponibilità di acqua fresca, le pause in luoghi confortevoli, l’informazione e formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria e la designazione di una persona che sovraintenda al piano di prevenzione degli effetti del caldo e della radiazione solare.

Procedura POS per cantieri

Nei cantieri il tema è ancora più delicato, perché molte lavorazioni vengono svolte in pieno sole: coperture, ponteggi, scavi, piazzali, strade, montaggio impianti, installazione fotovoltaico, lattoneria e altre attività outdoor.

Le linee di indirizzo della Regione Toscana richiamano espressamente il comparto edile, evidenziando che il rischio da stress termico deve essere trattato all’interno del PSC per le attività interferenti e del POS per le lavorazioni proprie dell’impresa. Nei documenti deve essere dato riscontro del processo valutativo e decisionale, comprese le misure di prevenzione adottate.

Alla luce dell’Ordinanza Regione Toscana n. 2/2026, nei cantieri edili all’aperto deve essere prevista una gestione giornaliera del rischio, con verifica delle condizioni previsionali e applicazione del divieto di lavoro in esposizione prolungata al sole nelle fasce e nei casi previsti.

In particolare, nei giorni in cui la mappa Worklimate per lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, alle ore 12:00, segnala un livello di rischio ALTO, le lavorazioni in condizioni di esposizione prolungata al sole devono essere sospese dalle 12:30 alle 16:00, salvo le specifiche esclusioni previste dall’ordinanza e fermo restando l’obbligo di adottare idonee misure organizzative e operative.

La procedura POS rischio caldo deve prevedere la verifica giornaliera del rischio tramite Worklimate, la registrazione dell’esito della verifica, la sospensione o riprogrammazione delle attività in caso di rischio ALTO, il coordinamento con committente, CSE e direzione lavori, l’informazione a lavoratori/lavoratrici, subappaltatori e persone che svolgono lavoro autonomo, la disponibilità di pause in aree ombreggiate, la fornitura di acqua fresca, l’utilizzo di abbigliamento idoneo e protezione dalla radiazione solare, la gestione del primo intervento in caso di malore e la registrazione delle attività sospese o riprogrammate nel giornale di cantiere o in apposito modulo.

Cosa fare nei cantieri in caso di rischio Worklimate ALTO

In caso di rischio Worklimate ALTO, la persona preposta o referente individuata dall’impresa deve verificare la mappa Worklimate riferita al comune o all’area di cantiere, selezionando lo scenario sole, lavoratori esposti al sole, attività fisica intensa, previsione delle ore 12:00.

L’esito della verifica deve essere registrato. Se il livello di rischio risulta ALTO, devono essere informate le persone lavoratrici, le subappaltatrici e le persone che operano in regime di lavoro autonomo presenti in cantiere. Le attività in esposizione prolungata al sole devono essere sospese dalle 12:30 alle 16:00 e, ove possibile, riprogrammate nelle fasce più fresche della giornata.

Quando tecnicamente possibile, devono essere valutate attività alternative al coperto, in ombra o comunque non comportanti esposizione prolungata al sole. Le modifiche operative devono essere coordinate con committente, CSE e direzione lavori, ove presenti, e le attività sospese, riprogrammate o svolte con misure alternative devono essere tracciate.

Questa parte è fondamentale: non basta consultare Worklimate “a sentimento”. La verifica deve essere tracciabile, perché in caso di controllo o evento sanitario la documentazione fa la differenza tra una gestione organizzata e il classico “ci sembrava caldo, ma non così caldo”.

Misure pratiche da adottare

Per la programmazione dei lavori, è opportuno pianificare le attività più gravose nelle ore più fresche della giornata, anticipando o posticipando le lavorazioni quando possibile.

Per le turnazioni, è necessario alternare i lavoratori e ridurre il tempo continuativo di esposizione al sole o ad ambienti caldi.

Per le pause, devono essere previsti recuperi brevi e frequenti in zone fresche, ombreggiate o ventilate, aumentando durata e frequenza in funzione delle condizioni climatiche e dello sforzo fisico richiesto.

Per l’idratazione, deve essere garantita acqua fresca, facilmente accessibile e in quantità adeguata. I lavoratori e le lavoratrici devono essere invitati a bere frequentemente, anche prima di avvertire sete.

Per l’ombra e la ventilazione, è opportuno allestire gazebo, tettoie, aree riparate, locali freschi o altri sistemi di ombreggiamento e recupero.

Per DPI e abbigliamento, devono essere utilizzati indumenti traspiranti e coprenti, copricapo o elmetti idonei, occhiali con protezione UV quando compatibili con l’attività, e protezione solare per la cute esposta secondo le indicazioni aziendali e del medico competente.

Per la sorveglianza sanitaria, deve essere coinvolto il medico competente, con particolare attenzione ai lavoratori fragili o maggiormente suscettibili al caldo, nel rispetto della riservatezza sanitaria.

Per l’emergenza, preposti e addetti al primo soccorso devono essere istruiti sui sintomi da calore e sulle modalità di intervento in caso di sospetto stress termico o colpo di calore.

Per la registrazione, devono essere conservate evidenze delle verifiche Worklimate, delle eventuali sospensioni, delle pause aggiuntive, delle modifiche organizzative e delle misure adottate.

Per il coordinamento, le misure devono essere integrate nel DVR, nel POS, nel PSC se presente e nelle comunicazioni con imprese, subappaltatori, lavoratori autonomi, committente e CSE.

Segni di allarme da non sottovalutare

I lavoratori devono essere informati sui principali sintomi legati al rischio calore: crampi, forte sudorazione, assenza improvvisa di sudorazione, debolezza, mal di testa, nausea, vertigini, confusione, pelle molto calda, perdita di coordinazione e svenimento.

In caso di sintomi importanti, l’attività deve essere interrotta immediatamente. Il lavoratore deve essere accompagnato in zona fresca o ombreggiata, raffrescato e sorvegliato. In caso di peggioramento, confusione, perdita di coscienza o sospetto colpo di calore, deve essere attivato immediatamente il 112/118.

Le procedure operative richiamano anche il principio del sistema del compagno, cioè il controllo reciproco tra lavoratori nei periodi più critici. Nessun lavoratore con sospetto malessere da calore deve essere lasciato solo.

Documenti utili da predisporre

La gestione del rischio caldo, dello stress termico e del colpo di calore non può essere trattata come un semplice adempimento stagionale. Deve diventare parte integrante della valutazione dei rischi, dell’organizzazione del lavoro e della pianificazione delle attività, soprattutto nei periodi estivi e nei lavori outdoor.

La Delibera Regione Toscana n. 806/2025 e l’Ordinanza Regione Toscana n. 2/2026 confermano la necessità di gestire il rischio con un approccio concreto: valutare le condizioni, programmare il lavoro, informare i lavoratori, documentare le scelte e sospendere le attività quando il livello di rischio lo richiede.

Integrare il DVR e il POS con procedure specifiche significa dimostrare attenzione reale alla salute dei lavoratori, migliorare la gestione operativa e ridurre il rischio di eventi gravi.


Riferimenti ai link della  Regione Toscana

https://www.regione.toscana.it/-/rischio-di-calore-anticipata-l-ordinanza-estiva-a-tutela-del-lavoratori

https://www.regione.toscana.it/ricerca-atti#/searchAttiPresidente/detailsAttoPresidente/2026AP000142

https://www.regione.toscana.it/ricerca-atti#/searchAttiGiunta/detailsAttoGiunta/2025DG00000000974

Scarica i modelli editabili e l

Per agevolare imprese, consulenti, RSPP, CSE e datori di lavoro, sono disponibili due modelli editabili in formato Word e il riferimento regionale della Toscana:

Scarica la procedura DVR rischio caldo e stress termico

Scarica la procedura POS rischio caldo cantieri

I documenti possono essere personalizzati in funzione della specifica realtà aziendale, delle mansioni svolte, delle condizioni operative, del territorio regionale e delle eventuali ordinanze applicabili



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