Il Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve frequentare uno specifico corso di formazione, secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. La formazione andrà poi aggiornata a cadenza quinquennale.

L’allegato II del D. Lgs. 81/08 prevede tutti i casi in cui è consentito che il datore di lavoro svolga direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art.34):

  • Aziende artigiane e industriali(1) fino a 30 Lavoratori
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori
  • Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
  • Altre aziende fino a 200 Lavoratori

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n.175 del 17/05/1988 e s.m.i., soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Normative di riferimento

Art. 34 del D.Lgs. 81/08
Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12


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