Le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

Con Decreto 22 gennaio 2019 (Cfr. Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2019) il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno individuato le procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Il provvedimento, nello specifico, provvede all’aggiornamento delle previsioni del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, che viene contestualmente abrogato, e individua i criteri minimi di sicurezza per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle predette attività.

Segnaletica stradale lavorativa

Novità di rilievo vengono inoltre apportate in ordine all’informazione, alla formazione e all’addestramento specifici di lavoratori e preposti.

La normativa tecnica in esame trova la sua giustificazione dalla considerazione che le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, sia quella programmata che quella legata agli interventi in situazione di emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante dall'interferenza con il traffico veicolare. In particolare, la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori.

Per questi motivi il provvedimento ha inteso definire, nel dettaglio, tutti i criteri generali di sicurezza da seguire per assicurare il livello più elevato di sicurezza degli interventi da realizzare. Viene al riguardo previsto che le squadre di intervento debbano essere composte, in maggioranza, da operatori che abbiano esperienza specifica ed acquisita nel campo.

La gestione operativa degli interventi deve essere inoltre effettuata da un preposto che, ferme restando le previsioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, abbia ricevuto una specifica formazione.

Tale soggetto deve utilizzare i mezzi di comunicazione in dotazione (ad esempio, apparecchi ricetrasmittenti) in tutte le fasi che comportano una diversa dislocazione degli operatori lungo il tratto interessato e l'impraticabilità di un adeguato coordinamento a vista.

La gestione operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento o tramite centro radio o sala operativa.

Segnaletica stradale lavorativa
Segnaletica stradale lavorativa

L'inizio dell'intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato. In relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata la tipologia di presegnalazione più adeguata (ad esempio, sbandieramento con uno o più operatori, moviere meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, strumenti diretti di segnalazione all'utenza tramite tecnologia innovativa oppure una combinazione di questi), al fine di:

  • preavvisare l'utenza della presenza di lavoratori
  • indurre una maggiore prudenza
  • consentire una regolare manovra di rallentamento della velocità dei veicoli sopraggiungenti

Oltre ai criteri minimi di sicurezza per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare il provvedimento in esame individua anche, come accennato in premessa, i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonchè gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti. Interessante far notare che viene previsto che la formazione, in quanto specifica, non è sostitutiva alla formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 81/08.

Formazione Obbligatoria

Tale formazione deve, pertanto considerarsi integrativa alla formazione prevista dall'accordo Stato-Regioni di cui al medesimo art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Inoltre, la durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.

Il percorso formativo rivolto ai lavoratori è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 8 ore oltre a una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:

  • a) modulo giuridico - normativo della durata di 1 ora;
  • b) modulo tecnico della durata di 3 ore, concernente le categorie di strade nonchè le attività di emergenza;
  • c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
  • d) modulo pratico della durata di 4 ore, concernente le categorie di strade nonchè le attività di emergenza;
  • e) prova di verifica finale (prova pratica).

Il percorso formativo per i preposti è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 12 ore oltre a una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:

  • a) modulo giuridico - normativo della durata di 3 ore;
  • b) modulo tecnico della durata di 5 ore, concernente le categorie di strade nonchè le attività di emergenza;
  • c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
  • d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell'addestramento della durata di 4 ore, concernente le categorie di strade nonchè le attività di emergenza;
  • e) prova di verifica finale (prova pratica).

Nel caso di un preposto che abbia già effettuato il percorso formativo di lavoratore, la formazione deve essere integrata, in relazione ai compiti dal medesimo esercitati, con un corso della durata di 4 ore più una prova di verifica finale.

I contenuti di tale formazione comprendono:

  • modulo tecnico della durata di 1 ora;
  • modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell'addestramento della durata di 3 ore;
  • prova di verifica finale (prova pratica);

L'aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di 6 ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell'attività lavorativa.

Gli aggiornamenti formativi possono essere effettuati anche sui luoghi di lavoro.

NovaSafe è disponibile a progettare ed erogare corsi per le Aziende e per i Professionisti studiati ad hoc e realizzati partendo dall’analisi dei fabbisogni, passando per la progettazione e l’organizzazione in un’ottica di miglioramento continuo dell’attività formativa.

L’obiettivo è quello di costruire, insieme all’azienda, un percorso di accompagnamento verso la costruzione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, cercando di informare, formare e addestrare le figure aziendali affinché gli insegnamenti possano risultare decisivi durante la quotidianità lavorativa.

Contattaci ora!