Sanzioni per Violazioni Omogenee: Cosa Cambia?

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve garantire la conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di sicurezza definiti nell’allegato IV. In particolare:

  • L’articolo 64, comma 1, lettera a) impone la conformità agli standard di sicurezza.

  • Le violazioni rientranti nella stessa categoria omogenea vengono considerate un’unica infrazione (art. 68, comma 2).

  • L’organo di vigilanza è tenuto a specificare i precetti violati in caso di contestazione.

Esempio pratico: Se un’azienda non rispetta contemporaneamente i requisiti di stabilità (punto 1.1) e di altezza minima (punto 1.2), si tratta di due violazioni distinte. Tuttavia, il mancato rispetto di più precetti relativi alla stessa categoria (es. due diversi requisiti di stabilità) è considerato un’unica infrazione.

Riferimenti giuridici: Cassazione Penale, Sez. 3, sentenze n. 50440/2015 e n. 7342/2014.


Conformità delle Macchine Ante Direttiva: Quali Regole Applicare?

Le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono avere la marcatura CE per garantire il rispetto della Direttiva Macchine 89/392/CEE, sostituita successivamente dalla Direttiva 2006/42/CE. Tuttavia, le attrezzature antecedenti a questa data rientrano nelle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, che prevede:

  • L’obbligo di conformità ai requisiti generali di sicurezza dell’allegato V.

  • La responsabilità del datore di lavoro nella valutazione della sicurezza delle attrezzature.

  • L’inclusione della verifica di conformità nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Aspetto chiave: Non è obbligatorio ottenere una certificazione da un tecnico abilitato, ma è consigliabile per garantire la sicurezza e facilitare eventuali ispezioni.

Indicazioni normative: La verifica della conformità delle attrezzature deve essere condotta in base all’Allegato V del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio specifico di ciascuna macchina antecedente alla Direttiva Macchine nell’ambito del DVR e della gestione della sicurezza aziendale.


Macchine Ante DPR 459/1996: Libretto d’Uso e Manutenzione

Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del DPR 459/1996 non sono soggette all’obbligo di redazione del libretto di uso e manutenzione da parte del costruttore. Tuttavia, il datore di lavoro deve comunque predisporre documentazione idonea per garantire la sicurezza dei lavoratori, tra cui:

  • Schede tecniche con indicazioni sulle misure di sicurezza adottate.

  • Procedure operative per un corretto utilizzo dell’attrezzatura.

  • Istruzioni interne che sostituiscano il libretto originale, se assente.

Obiettivo: Fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie per prevenire rischi e incidenti.

Chiarimenti normativi: L’Allegato V, punto 9.2, del D.Lgs. 81/2008 specifica che, per le macchine ante direttiva, è sufficiente la predisposizione di istruzioni operative e schede tecniche per garantire l’uso sicuro delle attrezzature in azienda.


Conclusioni

Le recenti indicazioni fornite dall’INL e dalle Regioni chiariscono aspetti fondamentali relativi alle sanzioni per violazioni di categorie omogenee e alla conformità delle macchine ante direttiva. È essenziale per i datori di lavoro garantire il rispetto delle normative vigenti attraverso una corretta valutazione dei rischi e un’attenta gestione della sicurezza sul lavoro.



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