Sanzioni e Conformità delle Macchine Ante Direttiva: Chiarimenti Essenziali
Scopri le ultime indicazioni normative su sanzioni, categorie omogenee di violazioni e conformità delle macchine ante direttiva secondo il D.Lgs. 81/2008.
Sanzioni per Violazioni Omogenee: Cosa Cambia?
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve garantire la conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di sicurezza definiti nell’allegato IV. In particolare:
L’articolo 64, comma 1, lettera a) impone la conformità agli standard di sicurezza.
Le violazioni rientranti nella stessa categoria omogenea vengono considerate un’unica infrazione (art. 68, comma 2).
L’organo di vigilanza è tenuto a specificare i precetti violati in caso di contestazione.
Esempio pratico: Se un’azienda non rispetta contemporaneamente i requisiti di stabilità (punto 1.1) e di altezza minima (punto 1.2), si tratta di due violazioni distinte. Tuttavia, il mancato rispetto di più precetti relativi alla stessa categoria (es. due diversi requisiti di stabilità) è considerato un’unica infrazione.
Riferimenti giuridici: Cassazione Penale, Sez. 3, sentenze n. 50440/2015 e n. 7342/2014.
Conformità delle Macchine Ante Direttiva: Quali Regole Applicare?
Le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono avere la marcatura CE per garantire il rispetto della Direttiva Macchine 89/392/CEE, sostituita successivamente dalla Direttiva 2006/42/CE. Tuttavia, le attrezzature antecedenti a questa data rientrano nelle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, che prevede:
L’obbligo di conformità ai requisiti generali di sicurezza dell’allegato V.
La responsabilità del datore di lavoro nella valutazione della sicurezza delle attrezzature.
L’inclusione della verifica di conformità nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Aspetto chiave: Non è obbligatorio ottenere una certificazione da un tecnico abilitato, ma è consigliabile per garantire la sicurezza e facilitare eventuali ispezioni.
Indicazioni normative: La verifica della conformità delle attrezzature deve essere condotta in base all’Allegato V del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio specifico di ciascuna macchina antecedente alla Direttiva Macchine nell’ambito del DVR e della gestione della sicurezza aziendale.
Macchine Ante DPR 459/1996: Libretto d’Uso e Manutenzione
Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del DPR 459/1996 non sono soggette all’obbligo di redazione del libretto di uso e manutenzione da parte del costruttore. Tuttavia, il datore di lavoro deve comunque predisporre documentazione idonea per garantire la sicurezza dei lavoratori, tra cui:
Schede tecniche con indicazioni sulle misure di sicurezza adottate.
Procedure operative per un corretto utilizzo dell’attrezzatura.
Istruzioni interne che sostituiscano il libretto originale, se assente.
Obiettivo: Fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie per prevenire rischi e incidenti.
Chiarimenti normativi: L’Allegato V, punto 9.2, del D.Lgs. 81/2008 specifica che, per le macchine ante direttiva, è sufficiente la predisposizione di istruzioni operative e schede tecniche per garantire l’uso sicuro delle attrezzature in azienda.
Conclusioni
Le recenti indicazioni fornite dall’INL e dalle Regioni chiariscono aspetti fondamentali relativi alle sanzioni per violazioni di categorie omogenee e alla conformità delle macchine ante direttiva. È essenziale per i datori di lavoro garantire il rispetto delle normative vigenti attraverso una corretta valutazione dei rischi e un’attenta gestione della sicurezza sul lavoro.