Il committente


Il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti.

È la persona fisica legittimata alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori. Sono committenti privati le immobiliari, le amministrazioni condominiali, i singoli soggetti giuridici.


I compiti

Il committente privato è tenuto a garantire le misure generali di tutela per la sicurezza. Può espletare anche le funzioni di coordinatore nel momento in cui è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Il committente privato può, a sua discrezione, designare un responsabile dei lavori per l’adempimento dei compiti attribuitigli dal D.Lgs. 81/2008 e delegare le proprie competenze:

- in toto, se delega anche la capacità di spesa

- in parte, se delega le funzioni e quindi occorre il suo intervento a livello decisionale

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. La delega deve avere forma scritta ed essere firmata dal Responsabile dei Lavori e dal Committente stesso.


Cosa deve fare

1)Deve valutare l’entità del cantiere insieme al progettista, per scegliere se occorre o non occorre un coordinatore

2) Scegliere il coordinatore in fase di progettazione, e nominarlo in relazione ai requisiti

3) Stendere il disciplinare di incarico

4) Individuare le fasi di lavoro

5) Determinare la durata delle stesse

6) Evidenziarne la contemporaneità o la successione

7) Valutare gli aspetti critici per la simultaneità delle fasi di lavoro

8) Gestire il processo costruttivo attraverso un’attenta pianificazione delle fasi di lavoro in condizioni di sicurezza

9) Il committente privato deve inoltre valutare P.S.C. e fascicolo tecnico

10) Designa il coordinatore in fase esecutiva

11) Verifica l’idoneità delle imprese

12) Attua comunicazioni essenziali

13) Invia la notifica preliminare

14) Funge da referente per segnalazioni di inadempienze


Il coordinatore in fase di progettazione

È un professionista (architetto, ingegnere, geologo, geometra, perito industriale), al quale viene dato l’incarico di valutare già in fase di progetto che l’edificio da costruire abbia caratteristiche tali da poter essere realizzato applicando le norme di sicurezza.


I compiti

Il coordinatore della progettazione viene designato dal committente contestualmente al progettista dell’opera, possedendo i requisiti professionali previsti dalla legge. Può incidere nelle scelte progettuali imponendo l’adozione di accorgimenti opportuni a rendere l’opera “sicura” anche nelle successive fasi di manutenzione. È responsabile in prima persona della redazione del PSC e del fascicolo tecnico, a prescindere da chi realmente lo redige, e viene sanzionato in caso di inadempienza


Cosa deve fare

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

  1. Deve verificare e pianificare le fasi di lavoro con il progettista ed il committente
  2. Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento
  3. Deve predisporre il fascicolo tecnico


Il coordinatore in fase di esecuzione


È un tecnico con competenze specifiche in materia di sicurezza nei cantieri. Ha le stesse caratteristiche del coordinatore in fase di progettazione, e quindi può essere un architetto, un ingegnere, un perito o un geometra.

La nomina di tale figura, secondo quanto stabilito per legge (art. 90 del D.Lgs. 81/08), è obbligatoria:

- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea;

- nei cantieri in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica azienda, l'esecuzione dei lavori, o di parte di essi, venga affidata a una o più imprese.


I compiti

Viene designato dal committente prima dell’affidamento dei lavori e deve avere le caratteristiche richieste dalla legge, che sono le stesse del coordinatore in fase di progettazione. Non può però essere il datore di lavoro dell’impresa esecutrice o dipendente della stessa. Qualora nei cantieri con un’unica impresa nel prosieguo dei lavori dovessero intervenire altre imprese subappaltatrici, il committente è tenuto alla nomina di un coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva a cui spetterà il compito di redigere il PSC ed il fascicolo tecnico, assumendo così anche il ruolo di coordinatore in fase di progettazione. Per il ruolo e la funzione che a lui competono, se inadempiente, può incorrere in sanzioni molto gravi e può essere perseguito penalmente.


Cosa deve fare

1) Prima dell’inizio dei lavori al coordinatore in fase esecutiva vengono trasmessi i POS delle imprese esecutrici

2) Valuta la compatibilità tra quanto previsto dal PSC e dai POS delle imprese esecutrici

3) Valuta con le imprese eventuali miglioramenti proposti

4) Aggiorna il fascicolo tecnico, quando occorre

5) Accerta che siano stati consultati RLS / RLST nell’accettazione del PSC da parte delle imprese

6) Controlla l’applicazione del PSC

7) Verifica in cantiere, con azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni del PSC

8) Aggiorna in corso d’opera eventuali procedure

9) Verbalizza quanto rilevato durante i controlli periodici

10) Organizza il coordinamento tra imprese e lavoratori autonomi

11) Verifica le gerarchie e le responsabilità, i compiti e le competenze, delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere, dopodichè promuove incontri periodici direttamente con i tecnici ed i lavoratori per informarli sui contenuti del PSC e degli eventuali aggiornamenti delle procedure

12) Verbalizza ogni determinazione assunta e concordata con le imprese ed i lavoratori, verificando che i lavoratori siano stati informati dalle imprese sugli adeguamenti concordati

13) Coordina la consultazione tra gli RLS / RLST e le imprese; individua i RLS delle imprese o i RLST, verifica quanto previsto negli accordi tra le parti sociali e realizza il coordinamento tra RLS / RLST e imprese, mettendo a punto le procedure di consultazione RLS / RLST

14) Segnala al committente le inadempienze delle imprese, stendendo i verbali di contestazione per le inadempienze delle imprese e dei lavoratori autonomi; comunica inoltre al committente, e per conoscenza alle imprese e lavoratori autonomi, provvedimenti disciplinari assunti

15) Riferisce al committente sulle inadempienze delle imprese, proponendo al committente l’allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere, e la risoluzione del contratto. Se il committente o il responsabile dei lavori, senza motivazioni precise, non prendono decisioni sulla base di questa segnalazione, il coordinatore dà comunicazione dell’inadempienza all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro

16) Ordina la sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente, dopodiché verbalizza la contestazione del caso grave. Ne dà quindi comunicazione al committente, prescrivendo gli adeguamenti da porre in opera e verifica l’applicazione delle prescrizioni, autorizzando in questo modo la ripresa dei lavori.


Il datore di lavoro

È il responsabile dell’impresa o unità produttiva a cui viene commissionata la realizzazione dell’opera. È il principale destinatario dell’obbligo di garantire l’integrità fisica dei lavoratori.


I compiti

Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice è tenuto alle misure generali di tutela.

A lui spetta la responsabilità di:

a) mantenere il cantiere in condizioni di ordine e sufficiente salubrità

b) individuare l’ubicazione dei posti di lavoro, percorsi pedonali e carrai

c) verificare le condizioni di movimentazione dei materiali

d) controllare la manutenzione dei macchinari e impianti prima e dopo dell’entrata in servizio

e) localizzare e confinare i materiali e le sostanze pericolose

f) adeguare la durata delle fasi di lavoro in relazione all’evoluzione del cantiere

g) organizzare la cooperazione tra datori di lavoro delle imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi

h) verificare l’interazione delle attività nel cantiere e in prossimità dello stesso.


Cosa deve fare

1) Stendere un programma attuativo di Prevenzione e Protezione

2) Nominare figure di responsabilità aziendale: il R.S.P.P., gli addetti del Servizio di Protezione e Prevenzione (ASPP), il medico competente, gli addetti alle emergenze

3) Provvedere alla formazione e informazione dei lavoratori, qualora si assuma nuovo personale, si cambino le mansioni, si introducano nuove tecnologie, si utilizzino sostanze o preparati diversi, in funzione dei nuovi rischi rilevati

4) Fornire ai lavoratori mezzi di protezione adeguati individuali o collettivi

5) Consentire ai RLS / RLST di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di accedere alle informazioni

6) Tenere aggiornato il registro degli infortuni

7) Verificare, in caso di subappalto, l’idoneità tecnico professionale delle imprese o lavoratori autonomi

8) Organizzare il cantiere. In tal senso dovrà adottare misure per adeguare i posti di lavoro dei cantieri all’interno dei locali, rendendo conformi i luoghi di lavoro al servizio del cantiere, curando le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, disponendo per il corretto stoccaggio e per l’evacuazione delle macerie

9) Ricevere dal committente il PSC e quindi procedere in questo caso a:

  1. a) analizzarne i contenuti
  2. b) accettarlo e passare alla stesura del POS
  3. c) trasmettere a sua volta il PSC alle imprese subappaltatrici
  4. d) presentare eventualmente al coordinatore in fase esecutiva proposte di integrazione al PSC

10) Redige o fa redigere il POS, verificando a sua volta che il POS sia coerente con quanto richiesto dagli allegati contrattuali (capitolato, descrizione lavori, PSC)

11) Mette a disposizione degli RLS / RLST, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, copia del PSC e del POS e li consulta in merito ai contenuti dei Piani presentandoli in riunione

12) Raccoglie il POS delle imprese subappaltatrici e li mette a disposizione del coordinatore in fase esecutiva, dopodiché, qualora lo richieda il coordinatore, aggiorna il proprio POS così come sono tenute a farlo le imprese subappaltatrici

13) Si attiene a quanto indicato nel PSC e POS e dà applicazione alle prescrizioni del PSC e POS, in stretta collaborazione con il coordinatore in fase esecutiva In caso di negligenza o grave inadempienza a quanto previsto dal PSC e POS, previa contestazione scritta da parte del coordinatore in fase esecutiva, può essere allontanato dal cantiere con risoluzione del contratto oppure sospeso con interruzione dei lavori.

14) Coopera per il coordinamento delle attività di cantiere, partecipando al reciproco scambio di informazioni anche verso le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi.

Viene sanzionato quando:

  1. a) non consulta gli RLS / RLST prima dell’accettazione del PSC
  2. b) non mette a disposizione dei RLS / RLST copia del PSC e POS almeno 10 giorni prima dell’inizio lavori
  3. c) non attua quanto è previsto nel Piano di sicurezza e nel POS
  4. d) non trasmette il PSC alle imprese in subappalto e ai lavoratori autonomi
  5. e) non trasmette i POS delle imprese in subappalto al coordinatore in fase esecutiva

f) non adotta misure conformi alle prescrizioni dell’allegato IV


Il preposto

È la persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il preposto nel cantiere edile è colui che è a capo del cantiere e cioè quello che noi chiamiamo capocantiere.


I compiti

Il Preposto è la figura che deve assicurare in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti. Il Preposto deve effettuare direttamente, cioè senza intermediazione di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro.


Cosa deve fare

1) Deve sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

2) Deve verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

3) Deve richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

4) Deve informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

5) Deve astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

6) Deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

7) Deve frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37


Il lavoratore


È la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro.


I compiti

Considerando che le norme per la sicurezza sono destinate a salvaguardare principalmente la sua persona, compito del lavoratore è partecipare attivamente per la loro attuazione. In cantiere la sicurezza è un obbligo di legge per tutti i soggetti coinvolti. Per questo i comportamenti negligenti del lavoratore che non rispetta le disposizioni vengono sanzionati. Si tenga presente, inoltre, che i soci lavoratori di cooperative e di società sono equiparati ai lavoratori.

Per aiutare il lavoratore a conoscere e rispettare le norme riguardanti la sicurezza e tenere un comportamento idoneo alla prevenzione di incidenti e infortuni, la legge prevede che ogni lavoratore riceva una adeguata formazione.


Cosa deve fare

1) Deve osservare disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fi ni della protezione collettiva e individuale

2) Deve utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza

3) Deve utilizzare in modo appropriato i DPI

4) Deve segnalare al datore di lavoro le deficienze di mezzi e dispositivi o eventuali condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza

5) Non deve modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo

6) Non deve compiere di propria iniziativa operazioni non di sua competenza o che possano compromettere la sicurezza propria e altrui

7) Si deve sottoporre ai controlli sanitari

8) Deve contribuire insieme al datore di lavoro ed al RLS/RLST all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle autorità competenti.


Il lavoratore autonomo

È quella persona fisica che partecipa alla realizzazione dell’opera con risorse proprie, senza rapporti di subordinazione o dipendenti propri.


I compiti

Il lavoratore autonomo deve possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale verificabili attraverso l’iscrizione alla C.C.I.A.A. In materia di sicurezza deve premurarsi di utilizzare attrezzature di lavoro conformi alla normativa di sicurezza, così come idonei dispositivi di protezione individuale, quelli relativi a rischi specifici della propria attività. Inoltre si deve adeguare a quanto indicato dal coordinatore in fase esecutiva. Anche il lavoratore autonomo può incorrere in sanzioni di tipo penale per l’inosservanza alle disposizioni che lo riguardano.

Il lavoratore autonomo prende visione del PSC prima dell’inizio dei lavori ed è tenuto ad attuare quanto previsto nel PSC e nel POS fornito dall’impresa per cui lavora. Inoltre il lavoratore autonomo deve cooperare per il coordinamento della sua attività con quella svolta da altre imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi. Fa parte dei suoi compiti anche il reciproco scambio di informazioni sui temi della sicurezza.


Scarica qui la check list per la verifica delle conformità sui cantieri