Dal 7 aprile 2026 entra in vigore una modifica normativa che segna un cambio di passo importante nella gestione dello smart working. La Legge n. 34/2026 rafforza in modo concreto gli obblighi già previsti dall’art. 22 della Legge 81/2017, trasformando l’informativa sulla sicurezza da “documento formale” a adempimento sostanziale e sanzionabile.

In caso di mancata consegna o aggiornamento dell’informativa è previsto: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda fino a 7.403,96 €.

Il principio è semplice: anche se il lavoratore o la lavoratrice opera da casa, in coworking o in mobilità, la responsabilità della sicurezza resta in capo al datore/datrice di lavoro.

La novità è che l’informativa diventa obbligatoria e annuale e deve essere consegnata sia al lavoratore/lavoratrice sia al RLS.

Le aziende sono quindi tenute a:

  • predisporre una informativa dettagliata sui rischi del lavoro agile
  • consegnarla almeno una volta all’anno
  • trasmetterla sia ai lavoratori sia al RLS
  • garantire che sia coerente con i rischi reali dell’attività

Inoltre, alla luce delle nuove disposizioni, è necessario verificare ed eventualmente aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), includendo i rischi specifici connessi al lavoro agile (es. ergonomia, utilizzo di videoterminali, stress lavoro-correlato, sicurezza degli ambienti domestici e utilizzo di dispositivi).

Si tratta di un passaggio importante verso una gestione più strutturata della sicurezza nel lavoro agile, che richiede alle aziende un adeguamento tempestivo e consapevole.



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