Quali sono le cause per cui viene sostituito il RSPP o ci si rivolge ad un’altra società di consulenza?

Perché nell’ultimo anno ci sono state molte variazioni della figura di RSPP?

In questo articolo vorremmo commentare la tendenza, nell’ultimo anno in particolare, delle aziende a rivolgersi a nuove società di consulenza e a nuovi RSPP esterni, e definire quali sono gli elementi per valutare e giudicare il loro operato.

L’articolo è rivolto sia alle figure come Datori di Lavoro, RLS, Preposti, lavoratoti, OdV, che vogliono conoscere gli elementi per giudicare l'operato del proprio RSPP,  sia agli stessi RSPP che vogliono verificare se effettivamente stanno svolgendo "bene"  il loro mestiere!

 

Alla prima domanda

Perché è aumentata la tendenza delle aziende a sostituire il RSPP (o il consulente della sicurezza)?

Ci siamo dati questa risposta:

Premesso che secondo i nostri dati, 9 volte su 10, quando viene deciso dal Datore di Lavoro di rivolgersi ad un altro RSPP o un’altra società di consulenza, la causa non è per questioni economiche. O meglio dire, non è la ricerca di un servizio a minor prezzo.

Le principali cause sono infatti derivanti da:

  • Errori del RSPP (o consulente della sicurezza)su consulenze/pareri/indicazioni riguardo aspetti operativi, strategici e programmatici (che magari hanno causato un infortunio, una sanzione, un danno economico, un inutile investimento);
  • Mancata percezione della presenza del RSPP(o consulente della sicurezza) in azienda: intesa sia come scarsa reperibilità e continuità dei sopralluoghi, sia come scarsa propositività nell’approfondire la conoscenza del contesto aziendale e delle sue dinamiche interne.

Entrambe le cause generano nel Datore di lavoro dubbi sull’ autorevolezza del RSPP e una conseguente perdita di fiducia.

E’ importante sottolineare che l’emergenza sanitaria COVID-19 ha acutizzato le differenze di qualità di servizio offerto dalle società di consulenza in materia di salute e sicurezza e delle competenze richieste del RSPP quali:

  • conoscenza capillare delle norme (e non improvvisarsi!),
  • capacità di rispondere tempestivamente alle variazioni normative,
  • efficacia delle comunicazioni,
  • tempestività di intervento,
  • autorevolezza della consulenza.

 

Alla seconda domanda

Quali sono gli elementi per valutare l’attività del RSPP?

Il 01/07/2020 è entrata in vigore la prassi di riferimento Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 che fornisce elementi utili al datore di lavoro e ai soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008.


Per maggiori informazioni sulla figura del RSPP visita la nostra pagina dedicata

Scarica qui la prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020